Cassazione Penale, Ordinanza n. 37168/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Marsala l'imputato era stato condannato alla pena di euro 2.000 per una contravvenzione in materia di gestione dei rifiuti. In cassazione egli deduceva travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che il teste indicato in ricorso avrebbe affermato la sua assenza al momento del fatto. La Corte ha però rilevato che la doglianza era formulata in modo generico, perché non indicava con precisione l'atto processuale rilevante, il dato probatorio incompatibile con la sentenza, la prova della verità del dato invocato e le ragioni della decisività del travisamento. Inoltre, ha osservato che il fatto non riguardava un reato commissivo, ma una contravvenzione di gestione illecita di rifiuti riferita al proprietario-armatore dell'imbarcazione, gravato da posizione di garanzia anche rispetto all'operato dei sottoposti; la difesa non aveva neppure allegato elementi idonei a escludere culpa in eligendo o in vigilando.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico sia perché non rispettava i requisiti richiesti per denunciare il travisamento della prova dichiarativa, sia perché non contestava specificamente la posizione di garanzia dell'imputato quale armatore/proprietario dell'imbarcazione, né dimostrava l'assenza di culpa in eligendo o in vigilando. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 255 d.lgs. 152/2006
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per la contravvenzione in materia di rifiuti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il criterio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità non si applica quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 255 d. lgs. 152/2006
La Corte qualifica il fatto come contravvenzione in materia di gestione dei rifiuti, non come reato commissivo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione per travisamento della prova, in cassazione, è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la motivazione, la prova della verità del dato e la decisività del travisamento; una doglianza generica è inammissibile.
- Quando il fatto contestato è una contravvenzione in materia di gestione dei rifiuti commessa nell'ambito di un'organizzazione aziendale o nautica, la responsabilità del titolare o armatore può fondarsi anche sulla posizione di garanzia rispetto ai sottoposti, con doveri di organizzazione e vigilanza.
- Per escludere la responsabilità del soggetto gravato da posizione di garanzia non basta affermare di non aver materialmente compiuto l'azione: occorre allegare e dimostrare elementi idonei a escludere culpa in eligendo o culpa in vigilando.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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