Ordinanza n. 220/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 950/2022, resa tra le parti, pubblicata il 4 aprile 2022, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1827/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un piano di lottizzazione convenzionata
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza con riferimento a un piano di lottizzazione convenzionata in area classificata urbanisticamente come C1 di espansione del centro urbano. Il diniego si fondava sull’assunto che la particella fosse soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134, lett. b), del d.lgs. 42/2004, poiché alla data del 6 settembre 1985 non risultava regolamentata da uno strumento urbanistico approvato con destinazione di zona territoriale omogenea B conforme al d.m. 1444/1968. La Soprintendenza aveva inoltre ritenuto irrilevante la planimetria comunale relativa alla perimetrazione del centro abitato, contrassegnata dalla lettera B, osservando che tale indicazione non equivaleva alla classificazione urbanistica in zona B prevista dal d.m. 1444/1968. Nel corso del giudizio d’appello era stata disposta una verificazione sulla disciplina urbanistica dell’area dal 1967 in poi, sull’eventuale inclusione nel perimetro del centro abitato e sulla relativa classificazione urbanistica. L’appellante ha contestato la verificazione già depositata, deducendo la violazione del contraddittorio, l’assenza di adeguate garanzie partecipative nello svolgimento delle operazioni e l’acquisizione d’ufficio di documenti non prodotti dalle parti e non ritualmente acquisiti al processo.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello e non ha deciso la fondatezza del diniego paesaggistico né della sentenza impugnata. Ha ritenuto necessario garantire il contraddittorio nelle operazioni di verificazione e la ritualità dell’acquisizione documentale, disponendo nuovi incombenti istruttori. Il verificatore dovrà indire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una riunione con la partecipazione delle parti e degli eventuali consulenti tecnici, redigere verbale delle posizioni e contestazioni emerse, trasmettere entro 90 giorni dalla riunione una nuova bozza di verificazione, consentire alle parti 15 giorni per osservazioni e depositare entro ulteriori 20 giorni la relazione definitiva, prendendo motivata posizione sulle osservazioni. È stato liquidato al verificatore un secondo acconto di 2.000 euro, posto solidalmente a carico delle parti e provvisoriamente, nei rapporti interni, a carico dell’appellante. L’udienza di discussione del merito è stata rinviata a una data da individuarsi con separato decreto presidenziale dopo il deposito della nuova verificazione.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e per la verificazione nel processo amministrativo.
art. 134, lett. b), d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla Soprintendenza come base della tutela paesaggistica gravante sull’area.
art. 17 l. 765/1967
Richiamato in relazione ai limiti cui devono conformarsi gli strumenti urbanistici e alla delimitazione del centro abitato.
d.m. 1444/1968
Richiamato quale disciplina dei limiti inderogabili e delle zone territoriali omogenee, in particolare della zona B.
Massime di principio
- Quando una verificazione è contestata per violazione del contraddittorio o per acquisizione documentale non ritualmente introdotta nel processo, il giudice può disporre la rinnovazione delle operazioni, assicurando la partecipazione delle parti, la verbalizzazione delle contestazioni, la possibilità di osservazioni sulla bozza e una risposta motivata del verificatore nella relazione definitiva.
- La verificazione deve svolgersi nel rispetto delle garanzie partecipative delle parti e delle regole processuali sull’acquisizione della documentazione; il verificatore non può sottrarre alle parti la possibilità di conoscere e contestare gli elementi utilizzati per la relazione.
- Quando l’esito della controversia dipende dalla ricostruzione storica della disciplina urbanistica di un’area e dalla sua eventuale classificazione o inclusione in un perimetro urbanistico, il giudice può disporre un accertamento tecnico-documentale esteso al periodo temporale rilevante per la decisione.
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