Ordinanza ingiunzione o revoca n. 382 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato l’Azienda Tutela della Salute per la Liguria per il trattamento illecito dei dati raccolti tramite sistema GPS installato sui veicoli aziendali utilizzati dai dipendenti, in particolare autisti. L’Autorità ha ritenuto che, nella configurazione iniziale, il sistema comportasse un monitoraggio sostanzialmente continuo e non proporzionato, con rilevazioni ogni 60 secondi e possibilità di accesso in tempo reale alla posizione dei mezzi, in violazione dei principi di minimizzazione, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, oltre che delle norme sul controllo a distanza e sul lavoro. Il Garante ha inoltre contestato l’assenza, fino a un momento successivo, di una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR e l’uso dei dati di geolocalizzazione in un procedimento disciplinare senza che ricorressero le condizioni di liceità richieste. È stata irrogata una sanzione di 6.000 euro e disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione.
Azienda Tutela della Salute per la Liguria: geolocalizzazione dei veicoli aziendali dei dipendenti usata in modo sproporzionato e a fini disciplinari
Azienda Tutela della Salute per la Liguria: geolocalizzazione dei veicoli aziendali e uso disciplinare dei dati
Il Garante ha esaminato il trattamento dei dati raccolti tramite sistema GPS installato sui veicoli aziendali utilizzati da dipendenti dell’Azienda Tutela della Salute per la Liguria, già Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1. Il procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione di un dipendente sanzionato in sede disciplinare sulla base delle informazioni di localizzazione del mezzo, con istruttoria estesa anche ad altre segnalazioni analoghe.
Origine della vicenda e trattamenti esaminati
L’interessato ha lamentato che la raccolta dei dati di geolocalizzazione fosse avvenuta senza rispettare le condizioni di legittimità previste dalla normativa, contestando anche la mancanza di adeguata informativa e l’assenza di vetrofanie o avvisi idonei a rendere noto il monitoraggio. Nel corso del procedimento è emerso inoltre che, nel contesto disciplinare, l’interessato aveva trasmesso documentazione sanitaria e scontrini relativi all’acquisto di farmaci, circostanza che l’Azienda ha poi ricondotto a una iniziativa spontanea del dipendente e non a una richiesta dell’ufficio procedente.
Attività istruttoria e difese dell’Azienda
L’Azienda ha dichiarato di aver installato il sistema GPS per esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio e di sicurezza dei lavoratori, in attuazione di un accordo sindacale del 3 luglio 2018 e di proprie linee guida interne. Ha affermato che sulle autovetture era presente un avviso di geolocalizzazione e che i dati raccolti erano utilizzabili anche per finalità connesse al rapporto di lavoro, compresi i profili disciplinari. In un primo momento ha indicato un intervallo di rilevazione della posizione di 60 secondi e una conservazione dei dati di 2 anni; successivamente ha corretto le proprie dichiarazioni, precisando che la conservazione era in realtà di 6 mesi, che i veicoli non erano ad uso promiscuo e che il sistema era stato riprogrammato con rilevazione ogni 15 minuti e disattivazione permanente della visualizzazione in tempo reale.
Violazioni accertate dal Garante
Il Garante ha ritenuto che il sistema, per come originariamente configurato, consentisse un monitoraggio sostanzialmente continuo degli spostamenti dei dipendenti, mediante rilevazioni molto ravvicinate e accesso in tempo reale alla posizione del veicolo. Tale assetto è stato giudicato sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate, in quanto idoneo a incidere in modo eccessivo sulla sfera privata e sulla dignità dei lavoratori. L’Autorità ha quindi ravvisato la violazione dei principi di liceità, limitazione della finalità, minimizzazione, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, richiamando gli artt. 5, 6, 25 e 88 del GDPR e gli artt. 113 e 114 del Codice privacy, oltre alla disciplina dei controlli a distanza di cui all’art. 4 della l. 300/1970.
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Il Garante ha inoltre contestato l’assenza, nella fase iniziale, di una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR. Ha osservato che il trattamento, effettuato nel contesto lavorativo e con tecnologie idonee a un monitoraggio sistematico, presentava un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, anche in ragione della particolare vulnerabilità dei dipendenti. La valutazione d’impatto prodotta successivamente è stata considerata utile sul piano della responsabilizzazione, ma non sufficiente a escludere la violazione già consumata.
Uso dei dati per finalità disciplinari
L’Autorità ha chiarito che i dati raccolti nel rispetto dell’art. 4, comma 3, della l. 300/1970 possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo se la raccolta originaria è lecita e rispettosa della disciplina di protezione dei dati. Nel caso concreto, poiché la geolocalizzazione era stata effettuata in modo non conforme ai principi del GDPR, l’ulteriore utilizzo dei dati nel procedimento disciplinare è stato ritenuto illecito. Il Garante ha infatti rilevato che i dati erano stati consultati e impiegati per verificare gli spostamenti contestati, con conseguente violazione del principio di limitazione della finalità e dei presupposti normativi per l’utilizzo disciplinare.
Esito finale, sanzione e adempimenti disposti
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e, applicando l’art. 83, par. 3 e 5, GDPR, ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 6.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la gravità media della violazione, il carattere colposo della condotta e la natura dei dati riferiti a soggetti vulnerabili, ma anche la cooperazione dell’Azienda, l’assenza di precedenti e le misure correttive successivamente adottate. È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità. È stata altresì richiamata la facoltà di definizione agevolata e il termine di 30 giorni per il pagamento, oltre alle ordinarie modalità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto della segnalazione
Il procedimento nasce dal reclamo/segnalazione di un dipendente dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1, poi confluita nell’Azienda Tutela della Salute per la Liguria, che lamentava di essere stato sanzionato disciplinarmente sulla base dei dati raccolti tramite il sistema di localizzazione satellitare installato sul veicolo aziendale. L’interessato contestava sia la legittimità della geolocalizzazione sia l’adeguatezza dell’informativa, oltre all’uso di documentazione sanitaria nel procedimento disciplinare. Analoghe segnalazioni sono state acquisite anche da altri dipendenti, con istruttoria unificata.
Difese dell’Azienda e misure dichiarate
L’Azienda ha sostenuto di aver installato il GPS per esigenze organizzative, produttive, di tutela del patrimonio e di sicurezza dei lavoratori, richiamando un accordo sindacale del 3 luglio 2018, linee guida interne e avvisi ben visibili sui veicoli. In corso di istruttoria ha precisato che la localizzazione avveniva ogni 60 secondi, che i mezzi non erano ad uso promiscuo e che i dati erano conservati per 6 mesi. Successivamente ha dichiarato di aver ridotto l’intervallo di rilevazione a 15 minuti e di aver disattivato in modo permanente la funzionalità di accesso in tempo reale alla posizione dei veicoli; ha inoltre prodotto una valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR solo in fase successiva.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante ha ritenuto che il sistema, per come configurato inizialmente, consentisse un monitoraggio sistematico e sostanzialmente continuo degli spostamenti dei dipendenti, in contrasto con i principi di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La frequenza di rilevazione di 60 secondi, unita alla possibilità di consultare la posizione in tempo reale, è stata giudicata eccessivamente invasiva. L’Autorità ha richiamato la disciplina di cui agli artt. 5, 6, 25 e 88 GDPR e agli artt. 113 e 114 del Codice privacy, oltre alle regole sui controlli a distanza ex art. 4 l. 300/1970.
Valutazione d’impatto e trattamento dei dati a fini disciplinari
L’Autorità ha affermato che il trattamento richiedeva una preventiva valutazione d’impatto ex art. 35 GDPR, trattandosi di dipendenti e di un sistema idoneo a comportare un monitoraggio sistematico nel contesto lavorativo. La valutazione presentata solo successivamente non ha eliminato la violazione maturata fino a quel momento. Inoltre, l’uso dei dati di geolocalizzazione nel procedimento disciplinare è stato ritenuto illecito, poiché i dati erano stati raccolti in violazione della disciplina applicabile e non potevano essere ulteriormente utilizzati ai fini disciplinari ai sensi dell’art. 4, comma 3, l. 300/1970 e del principio di limitazione della finalità.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Considerata l’unicità della condotta e la sussistenza di violazioni degli artt. 5, 6, 25, 35 e 88 GDPR nonché degli artt. 113 e 114 del Codice, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3 e 5, GDPR. Valutati gravità media, colpa, natura dei dati e condizione di soggetti vulnerabili, ma anche cooperazione dell’Azienda, assenza di precedenti e iniziative correttive adottate, la sanzione è stata determinata in 6.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità.
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