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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/337

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, riscrivendo le specifiche tecniche di disattivazione delle armi da fuoco e ampliandone l’ambito alle categorie di armi previste dalla direttiva 91/477/CEE. Introduce criteri più dettagliati e differenziati per tipologia di arma, rafforza le regole di verifica da parte di un’autorità pubblica competente e disciplina la marcatura unitaria delle armi disattivate. Prevede inoltre un modello di certificato di disattivazione e stabilisce che il nuovo regime si applichi dal 28 giugno 2018.

Modifica delle norme tecniche e procedurali per la disattivazione delle armi da fuoco, al fine di garantire che diventino irreversibilmente inutilizzabili e siano marcate e certificate in modo uniforme nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, comprese le armi corte e lunghe, a colpo singolo, a ripetizione, semiautomatiche, automatiche, a canna basculante e ad avancarica, nonché alle canne intercambiabili e, per quanto rilevante, ai silenziatori e ad altri componenti essenziali oggetto delle operazioni di disattivazione. Il regolamento vincola gli Stati membri quanto alla designazione dell’autorità competente per la verifica, alla marcatura e al rilascio del certificato di disattivazione, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal 28 giugno 2018. Restano disciplinate dalle tecniche di disattivazione e dalle regole di marcatura/certificazione, mentre il testo richiama l’esigenza di coerenza con la direttiva (UE) 2017/853 e con il protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione: disattivazione delle armi da fuoco

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro tecnico-amministrativo della disattivazione delle armi da fuoco nell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. La finalità è assicurare che le armi disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili con standard più chiari, uniformi e coerenti con la direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’esigenza di mantenere le specifiche tecniche aggiornate sulla base dell’esperienza degli Stati membri e di garantire il massimo livello possibile di sicurezza. Il nuovo testo tiene conto anche del lavoro svolto da un gruppo di esperti nazionali e della necessità di rendere le prescrizioni più chiare, applicabili a tutte le tipologie di armi da fuoco e coerenti con la disciplina europea sopravvenuta e con i principi internazionali richiamati dal protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Ambito di applicazione

Il regolamento, per effetto della modifica dell’articolo 1 del regolamento 2015/2403, si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE. Le disposizioni tecniche interessano anche le canne intercambiabili e, in base alle relative prescrizioni, taluni componenti essenziali come otturatore, blocco di culatta, meccanismo di scatto, caricatori e silenziatori.

Organismo di verifica e ruolo degli Stati membri

L’articolo 3, paragrafo 1, come sostituito, impone agli Stati membri di designare un’autorità pubblica competente, definita organismo di verifica, incaricata di controllare che la disattivazione sia stata eseguita secondo le specifiche tecniche dell’allegato I. La verifica pubblica è quindi un passaggio essenziale del sistema, funzionale al successivo rilascio del marchio e del certificato di disattivazione.

Marcatura delle armi da fuoco disattivate

L’articolo 5 disciplina la marcatura con un marchio unico comune, secondo il modello dell’allegato II. Il marchio serve a attestare che l’arma è stata disattivata in conformità delle specifiche tecniche e deve essere apposto dall’organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati. Il segno deve essere chiaramente visibile e inamovibile, deve indicare lo Stato membro e l’organismo che ha certificato la disattivazione e conserva i numeri di serie originari dell’arma.

Specifiche tecniche di disattivazione

L’allegato I è il cuore del regolamento e contiene prescrizioni molto dettagliate, differenziate per tipologia di arma. Il filo conduttore è impedire la riattivazione con l’ausilio di attrezzi comuni e rendere inservibili i componenti essenziali in modo permanente.

Tra i principi generali, il testo prevede che i componenti essenziali non possano essere smontati, anche mediante saldatura, incollatura o misure equivalenti con livello di permanenza analogo. È inoltre previsto che gli inserti metallici usati nelle operazioni abbiano durezza almeno pari a 40 HRC e che le soluzioni tecniche garantiscano un effetto permanente ed efficace.

Distinzione per tipologia di arma

Le tabelle dell’allegato I ripartiscono le operazioni secondo grandi categorie:

  • pistole e rivoltelle;
  • armi lunghe a colpo singolo;
  • armi a canna basculante;
  • armi lunghe a ripetizione;
  • armi lunghe semiautomatiche;
  • armi automatiche;
  • armi ad avancarica.

Per ciascuna categoria, le misure incidono soprattutto su:

  • canna e camera, mediante tagli longitudinali, fori, perni in acciaio temprato e saldature;
  • blocco di culatta, testa dell’otturatore e percussore, con asportazioni, limature e chiusura di fori;
  • meccanismo di scatto, con eliminazione del collegamento fisico fra i componenti e fissaggio permanente al telaio;
  • sistemi a gas e altri elementi propri delle armi semiautomatiche e automatiche;
  • caricatori, che devono essere saldati o altrimenti resi non asportabili o non inseribili;
  • silenziatori, da rendere non rimovibili e da svuotare o perforare in modo irreversibile.

Per alcune categorie sono previste regole ulteriori. Ad esempio:

  • per le armi a canna basculante e per le armi ad avancarica sono previste lavorazioni specifiche sull’azione, sul foro del percussore e sulla camera di combustione;
  • per le armi semiautomatiche e automatiche sono imposti interventi sul sistema a gas e, nelle armi automatiche, anche sul carrello o sul gruppo otturatore con riduzione sostanziale del volume iniziale;
  • per i caricatori tubolari è richiesta l’inserzione di perni in acciaio temprato che colleghino in modo permanente caricatore, camera e telaio.

Canne intercambiabili e componenti collegati

Il regolamento estende le tecniche di disattivazione alle canne intercambiabili, che devono essere trattate come componenti distinti ma tecnicamente collegati all’arma. In tali casi occorre applicare le operazioni previste per la relativa categoria e, in aggiunta, impedire definitivamente che la canna possa essere montata su un’altra arma mediante taglio, saldatura, incollatura o misure equivalenti.

Certificato di disattivazione

L’allegato III introduce un modello di certificato di disattivazione su carta non falsificabile. Il documento deve contenere almeno:

  • numero del certificato;
  • dati dell’organismo che ha effettuato la disattivazione;
  • paese;
  • data o anno di certificazione;
  • costruttore/marca, tipo, modello, calibro e numero di serie dell’arma;
  • eventuali osservazioni;
  • marchio ufficiale UE di disattivazione;
  • nome, titolo e firma del responsabile.

Il certificato deve essere conservato a tempo indeterminato dal proprietario dell’arma disattivata. Il testo avverte inoltre che la falsificazione del certificato può costituire reato ai sensi del diritto nazionale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 28 giugno 2018. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e quindi non richiede recepimento, pur imponendo adeguamenti amministrativi e operativi alle autorità nazionali e agli operatori coinvolti nella disattivazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’ambito di applicazione

L’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento 2015/2403 è sostituito per stabilire che il regolamento si applica alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE. Il considerando chiarisce che l’aggiornamento mira a rendere coerenti le norme di disattivazione con la direttiva (UE) 2017/853 e con i principi del protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Autorità pubblica competente per la verifica

L’articolo 3, paragrafo 1 è sostituito prevedendo che gli Stati membri designino un’autorità pubblica competente, denominata organismo di verifica, incaricata di accertare che la disattivazione sia stata effettuata secondo le specifiche tecniche dell’allegato I.

Marcatura comune delle armi disattivate

L’articolo 5 è sostituito e introduce un marchio unico comune secondo il modello dell’allegato II. Il marchio deve indicare che l’arma è stata disattivata conformemente all’allegato I, essere apposto dall’organismo di verifica su tutti i componenti essenziali modificati, essere chiaramente visibile e inamovibile, riportare informazioni sullo Stato membro e sull’organismo certificatore, e conservare i numeri di serie originali.

Specifiche tecniche di disattivazione

L’allegato I è integralmente sostituito e contiene una disciplina tecnica dettagliata, articolata per tipologia di arma da fuoco, con operazioni obbligatorie volte a impedire la riattivazione mediante utensili comuni. Le misure riguardano canna, camera, otturatore/blocco di culatta, percussore, carrello, telaio, meccanismo di scatto, sistema automatico, caricatori e silenziatori; per alcune categorie sono previste lavorazioni specifiche come tagli longitudinali, forature, saldature, asportazione di componenti e fissaggi permanenti.

Criteri generali di permanenza e irripetibilità

Nell’allegato I sono fissati principi generali, tra cui l’obbligo di impedire lo smontaggio dei componenti essenziali mediante saldatura, incollatura o misure equivalenti con livello di permanenza analogo, nonché requisiti di durezza degli inserti in acciaio temprato pari o superiori a 40 HRC. Le specifiche riguardano anche le canne intercambiabili, che devono essere trattate come componenti collegati all’arma e resi definitivamente non montabili.

Schemi tecnici per categoria di arma

Le tabelle dell’allegato I distinguono le operazioni per pistole, rivoltelle, armi lunghe a colpo singolo, armi a canna basculante, armi lunghe a ripetizione, armi lunghe semiautomatiche, armi automatiche e armi ad avancarica. Per ciascuna categoria sono previste combinazioni di interventi su canna, camera, otturatore, meccanismo di scatto, sistemi a gas, caricatori e silenziatori, con misure specifiche di taglio, limatura, saldatura, chiusura di fori e blocco permanente dei componenti mobili.

Modello di marcatura e certificazione

L’allegato II stabilisce il modello del marchio di disattivazione: "EU" con indicazione del paese di disattivazione, del simbolo dell’organismo certificatore e dell’anno di disattivazione. Il marchio completo va apposto sul telaio, mentre il marchio di disattivazione e il paese di disattivazione vanno riportati anche sugli altri componenti essenziali. L’allegato III introduce un certificato di disattivazione su carta non falsificabile, con dati identificativi dell’arma, dell’organismo che ha effettuato la disattivazione e del responsabile che firma il certificato.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 28 giugno 2018. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearmi da fuocomercato internosicurezzacooperazione amministrativacontrollo delle armi

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