Sentenza del 23/10/2015 n. 8502 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONDONO - Proroga termini di accertamento da condono fiscale - Raddoppio dei termini - Non cumulabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'ampliamento dei termini entro cui l'Amministrazione finanziaria può notificare un avviso di accertamento. In particolare, si discute se il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 possa essere cumulato con la proroga dei termini prevista dall'art. 10, comma 1, della legge n. 289/2002 in materia di condono fiscale. Il contribuente sostiene, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2011, che tali dilatazioni non possano sommarsi oltre il limite massimo previsto dalla disposizione più favorevole all'Amministrazione.
La decisione
La sentenza afferma che, quando per la stessa fattispecie risultano astrattamente applicabili più disposizioni che ampliano i termini di accertamento, l'Amministrazione finanziaria non può applicarle cumulativamente. Il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973 non può quindi sommarsi alla proroga prevista dall'art. 10, comma 1, della legge n. 289/2002. Deve essere applicata una sola forma di dilatazione, individuando il limite temporale massimo consentito dalla disciplina più favorevole all'Amministrazione, senza ulteriori cumuli.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza dei presupposti stabiliti dalla norma. Tale raddoppio non può essere cumulato con altre proroghe dei termini riferite alla medesima fattispecie.
Art. 10, comma 1, legge n. 289/2002
Prevede una proroga dei termini di accertamento collegata alla disciplina del condono fiscale. La proroga costituisce una forma alternativa di dilatazione e non può essere sommata al raddoppio previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Stabilisce il principio secondo cui più disposizioni che ampliano i termini di accertamento, applicabili alla stessa fattispecie, non possono essere utilizzate cumulativamente per superare il massimo ampliamento temporale previsto dalla disciplina più favorevole all'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando più norme prevedono proroghe, raddoppi o altre forme di ampliamento dei termini di accertamento per la stessa fattispecie, tali estensioni non sono automaticamente cumulabili.
- L'Amministrazione finanziaria deve rispettare il limite temporale massimo risultante dalla disposizione applicabile più favorevole, senza sommare ulteriori proroghe o raddoppi.
- In caso di contestazione della tempestività di un accertamento, occorre verificare separatamente la decorrenza del termine ordinario, i presupposti di ciascuna proroga o raddoppio e l'eventuale divieto di cumulo.
- Il superamento dei termini massimi di accertamento può determinare l'illegittimità dell'atto impositivo, se l'Amministrazione ha applicato cumulativamente discipline temporali non cumulabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 271 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 855 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 859 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 1056 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 ott 2015Sentenza del 23/10/2015 n. 1594 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →