Sentenza del 23/03/2016 n. 5714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole alla società e ai soci. L'Ufficio sosteneva che fosse valida la notificazione dell'appello effettuata in un'unica copia presso l'unico procuratore costituito per tutte le parti, contestando l'interpretazione della CTR secondo cui sarebbe stato necessario notificare una copia separata a ciascun destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stato affermato che la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito per più parti è valida ed efficace anche quando venga consegnata una sola copia dell'atto, sia nel processo ordinario sia in quello tributario.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
La norma richiama, per il processo tributario, le disposizioni sulle impugnazioni del processo civile. La Corte ha ritenuto compatibile con tale disciplina la notificazione dell'appello in un'unica copia presso il procuratore costituito per più parti.
Art. 170 c.p.c.
Disciplina le notificazioni endoprocessuali al procuratore costituito. Il difensore non è considerato un semplice consegnatario, ma il destinatario della notificazione, con l'obbligo di informare tutti i propri assistiti.
Art. 330, comma 1, c.p.c.
Regola la notificazione dell'impugnazione. Secondo la Corte, anche in questo caso è sufficiente la notificazione presso il procuratore costituito per più parti mediante una sola copia dell'atto.
Art. 285 c.p.c.
È richiamato per analogia quanto alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare: il procuratore costituito è il destinatario della notificazione e deve informare i rappresentati.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Ha costituito il parametro processuale della censura proposta in Cassazione, relativa alla violazione delle norme sul procedimento e sulla notificazione dell'appello.
Massime di principio
- Quando più parti sono rappresentate dallo stesso procuratore costituito, la notificazione dell'impugnazione presso quel difensore può essere validamente effettuata mediante un'unica copia dell'atto.
- Il difensore comune è considerato il destinatario della notificazione e ha l'obbligo professionale di comunicare l'impugnazione a tutte le parti rappresentate.
- Nel processo tributario, le regole sulle notificazioni delle impugnazioni sono interpretate in modo coordinato con quelle del processo civile e secondo il principio di ragionevole durata del processo.
- L'assenza di copie individuali per ciascun rappresentato non determina automaticamente l'inammissibilità dell'appello, se esiste un unico procuratore costituito per tutte le parti.
- La questione della validità della notificazione deve essere distinta dall'effettiva tempestività dell'impugnazione: una notificazione valida consente al giudice di esaminare gli ulteriori requisiti dell'appello.
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