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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12875/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per limitazione della libertà personale patita in sede cautelare per il reato di riciclaggio (con aggravante di associazione mafiosa). La ricorrente era stata sottoposta a misura cautelare in relazione all'acquisto di un immobile (2010) e al pagamento delle rate del mutuo fino al 2017 con presunti proventi illeciti dell'associazione mafiosa. In giudizio abbreviato è stata assolta per insussistenza del fatto. La ricorrente denunciava che la Corte d'appello (giudice della riparazione) non si era confrontata con la sentenza assolutoria e aveva erroneamente ritenuto provata la provenienza illecita delle somme e la condotta «ostativa» al diritto alla riparazione, fondandosi anche su una intercettazione del 2016 e sul divario tra reddito familiare e spese sostenute; inoltre deduceva la presenza di una "ingiustizia formale" (cioè l'assenza ab origine dei presupposti per la misura cautelare).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato gli elementi emersi nel procedimento penale (anche le circostanze relative al mutuo, ai versamenti su conto corrente, alla sproporzione con il reddito e all'intercettazione che denota consapevolezza di attività illecite del coniuge) come fonti della condotta ostativa alla riparazione. Ha confermato che l'assoluzione per insussistenza del fatto non impedisce di valutare separatamente, ai fini dell'art. 314, la gravità della colpa o la condotta ostativa: per escludere la riparazione occorre accertare una condotta ostativa grave e sinergica con l'intervento cautelare. Ha altresì ritenuto inammissibile e/o infondata la doglianza sull'"ingiustizia formale" perché la ricorrente non ha indicato una decisione penale irrevocabile che accerti l'assenza ab origine dei gravi indizi; infine l'ha condannata al pagamento delle spese processuali, senza rifondere le spese al Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'equo indennizzo per limitazione della libertà personale. La Corte interpreta la norma nel senso che l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste una "condotta ostativa" della persona (grave colpa o sinergia con l'intervento cautelare) che giustifica il rigetto della domanda.

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen. (c.d. "ingiustizia formale")

    Prevede l'eccezione di "ingiustizia formale" quando la misura cautelare è stata adottata in assenza ab origine dei presupposti. La Corte richiede per farne valere gli effetti una decisione penale irrevocabile che accerti l'insussistenza ab origine dei gravi indizi che giustificavano la misura; la mera diversa valutazione degli stessi elementi in sede di merito (anche con giudizio abbreviato) non è sufficiente.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere il diverso criterio probatorio tra misura cautelare (gravità indiziaria) e sentenza di condanna (certezza penale): la gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare è meno stringente rispetto alla prova necessaria per la condanna.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul limite di deduzione dei motivi in sede di ricorso per cassazione; citata per giustificare la restrizione della censura ai limiti necessari alla motivazione.

  • artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'inammissibilità della doglianza di "ingiustizia formale" non dedotta nell'istanza originaria: evidenziano la necessità di tempestiva e specifica deduzione delle questioni di fatto rilevanti per la cassazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale per insussistenza del fatto non comporta automaticamente il diritto all'equo indennizzo: il giudice della riparazione può negarlo se riscontra una "condotta ostativa" della persona (grave colpa o comportamento sinergico con la causa della misura cautelare).
  • Per far valere l'eccezione dell'"ingiustizia formale" (cioè che la misura cautelare era infondata ab origine) è necessario un accertamento penale irrevocabile che attesti l'assenza, sin dall'origine, dei gravi indizi giustificativi della misura; una semplice diversa valutazione del medesimo compendio indiziario non è sufficiente.
  • Il criterio probatorio per l'adozione di misure cautelari (gravità indiziaria) è diverso e generalmente meno stringente rispetto a quello per la condanna: è pertanto normale che elementi ritenuti sufficienti per la misura possano risultare insufficienti per la condanna.
  • Comportamenti extraprocessuali o successivi (es. gestione di conti, pagamenti incongrui rispetto al reddito, partecipazione o contestualizzazione in conversazioni che denotino consapevolezza di illeciti) possono integrare la condotta ostativa anche se non hanno portato a una condanna penale.
  • Chi chiede riparazione deve documentare e dedurre tempestivamente e con precisione eventuali profili che mirino a dimostrare l'assenza ab origine dei presupposti della misura cautelare; omissioni procedurali o genericità nella difesa possono rendere inammissibili o infondate tali censure.
  • In caso di rigetto della domanda di riparazione è frequente la condanna alle spese processuali della ricorrente; la parte resistente ottiene la rifusione delle spese solo se la sua difesa in cassazione ha apportato un contributo specifico e non meramente generico.

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