Cassazione Penale, Sentenza n. 02779/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito. Decisione resa il 5 novembre 2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione del Tribunale di Gela riqualificando la condotta da furto in violazione di domicilio e condannandolo a un anno di reclusione. Il motivo principale del ricorso è che la violazione di domicilio è procedibile a querela di parte e nel caso concreto non risultava querela della persona offesa, ma solo una denuncia per furto; l'ipotesi che rende procedibile d'ufficio, cioè la violenza sulle cose prevista tra le eccezioni, non risultava sussistente in base ai precedenti accertamenti.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
La violazione di domicilio è in linea generale procedibile a querela della persona offesa; le ipotesi in cui è procedibile d'ufficio sono elencate nel comma 4 e devono sussistere per poter proseguire l'azione penale senza querela.
art. 625 cod. pen., n. 2 (aggravante per violenza sulle cose)
La violenza sulle cose è una circostanza che, se riconosciuta, può rientrare tra le ipotesi che rendono procedibile d'ufficio la violazione di domicilio; nel caso concreto tale presupposto non è risultato sussistente secondo i prospetti del giudice di primo grado.
Il decreto legislativo ha inciso sulle ipotesi di procedibilità della violazione di domicilio, ma anche dopo l'intervento normativo la violenza sulle cose resta tra le eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio; nel caso concreto l'eccezione non è applicabile.
Massime di principio
- Se la fattispecie è riqualificata in un reato procedibile a querela e non è stata presentata querela dalla persona offesa, l'azione penale non può proseguire e la sentenza è annullabile.
- Una denuncia presentata da terzi per un reato diverso (es. denuncia di furto) non sostituisce la querela richiesta per la procedibilità della violazione di domicilio.
- Occorre verificare sempre la sussistenza delle eccezioni previste dall'art. 614, comma 4 (ad es. violenza sulle cose); se tali eccezioni non sono accertate, non si può proseguire d'ufficio.
- Se nel giudizio di merito sono state escluse circostanze aggravanti che avrebbero tolto la necessità della querela, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per difetto di querela.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione di difetto di querela e documentare l'assenza di fatti che ricadono nelle eccezioni di procedibilità d'ufficio.
- La querela è soggetta a termini e condizioni propri; per evitare l'estinzione o l'annullamento per difetto di querela è necessario che la persona offesa presenti la querela nei termini previsti dalla legge quando la fattispecie lo richiede.
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