Sentenza del 04/06/2019 n. 15197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva dichiarato l'aglio monobulbo alla voce NC 0703 90 00 80, relativa ad altri porri e ortaggi agliacei, con dazio del 6,9%. L'Agenzia lo aveva invece riclassificato alla voce NC 0703 20 00 00, relativa agli agli della specie Allium sativum, applicando un dazio del 9,6% oltre a un dazio specifico di 1.200 euro per tonnellata. La ricorrente contestava la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la fondatezza della classificazione basata sulle analisi genetiche, l'omessa valutazione di alcune perizie, la violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e chiedeva l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b, del Codice doganale comunitario, invocando errore dell'autorità e legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la società aveva partecipato alla procedura amministrativa presentando note e documenti. Ha confermato la classificazione dell'aglio nella voce NC 0703 20 00 00, ritenendo decisiva l'identificazione genetica come Allium sativum e irrilevanti, ai fini tariffari, le caratteristiche monobulbare o polibulbare. Ha escluso l'esimente dell'art. 220 perché mancava un errore attivo dell'autorità doganale e non era dimostrato un affidamento tutelabile. Sono state inoltre confermate le spese processuali, con condanna della società al pagamento di 8.000 euro all'Agenzia delle dogane, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nomenclatura combinata, Allegato 1 al Regolamento n. 2658/87/CEE
La sottovoce 0703 20 00 "Agli" comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum).
La classificazione dipende dall'appartenenza botanica alla specie Allium sativum, non dalla struttura fisica del bulbo, mono o polibulbare.
Regole generali di interpretazione della tariffa doganale comune, regole n. 1 e n. 3, lett. a
La classificazione è determinata dal testo delle voci e delle note; la voce più specifica prevale su quella di portata più generale.
Occorre anzitutto applicare il testo delle voci e delle note; solo se necessario si ricorre alle regole successive. Nel caso concreto la voce specifica relativa agli agli prevaleva su quella residuale degli altri ortaggi agliacei.
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 65 e 66
La procedura di controversia doganale e il successivo procedimento amministrativo sono sufficienti a garantire il contraddittorio quando l'importatore possa presentare osservazioni e documenti e riceva quelli dell'Ufficio.
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 66
L'audizione personale non è requisito indispensabile del contraddittorio, soprattutto quando la controversia è prevalentemente tecnica e la parte ha potuto esporre per iscritto le proprie ragioni.
Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b
La contabilizzazione a posteriori dei dazi può essere esclusa solo se ricorrono cumulativamente un errore dell'autorità competente, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali. Non bastano precedenti controlli documentali, analisi riferite ad altra merce o certificazioni con diversa funzione.
Art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è escluso quando la questione prospettata non è rilevante per la decisione concreta della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice entro i limiti dei parametri normativi.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla classificazione doganale, il dato determinante è il testo della voce tariffaria e l'eventuale appartenenza merceologica o botanica definita dalle note esplicative; caratteristiche commerciali o morfologiche sono rilevanti solo se previste dalla tariffa.
- L'amministrazione può fondare la riclassificazione su analisi scientifiche, comprese quelle genetiche. Il giudice di merito può preferire una perizia rispetto ad altre senza che ciò costituisca, di per sé, inversione dell'onere della prova o violazione dell'art. 115 c.p.c.
- Il diritto al contraddittorio è normalmente rispettato quando l'importatore riceve gli elementi dell'accertamento e ha una concreta possibilità di presentare osservazioni, documenti e contestazioni; l'audizione orale non è sempre necessaria.
- L'esimente per mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede tre condizioni cumulative e un comportamento attivo dell'autorità idoneo a generare un affidamento qualificato. Precedenti controlli generici, certificati fitosanitari o documenti relativi a partite diverse non sono normalmente sufficienti.
- Una modifica successiva delle note esplicative può avere natura interpretativa e applicarsi anche a importazioni precedenti se si limita a chiarire un criterio già desumibile dalla disciplina vigente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto per questioni astratte o prive di incidenza sull'esito concreto della causa.
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