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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11391/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte in appello con motivazione corretta e priva di manifeste illogicità. Conseguentemente ha dato atto che all'inammissibilità seguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Dalla motivazione emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, la difesa contestava anche l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non introduceva argomenti nuovi né evidenziava manifeste illogicità o errori giuridici nella decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito; la Cassazione non ha ravvisato profili di illogicità o errore giuridico nella relativa valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La verifica di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e immune da manifeste illogicità.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non presenti vizi macroscopici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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