Sentenza del 31/03/2017 n. 8432 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva annullato la cartella di pagamento ritenendo nulla la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, poiché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio anziché in calce all'atto. Ha sostenuto che tale irregolarità non comportasse nullità insanabile e che, in ogni caso, la notifica fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente conosciuto l'atto e contestato nel merito la pretesa. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese, dichiarato poi tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto regolare, o comunque sanata, la notifica dell'avviso di accertamento: la relata apposta sul frontespizio, pur in violazione dell'art. 148 c.p.c., determina una mera nullità sanabile e non l'inesistenza della notificazione. Nel caso concreto, l'indicazione del numero progressivo e totale delle pagine e del numero dell'avviso faceva presumere la completezza dell'atto, mentre il contribuente non aveva proposto querela di falso e aveva dimostrato di conoscere il contenuto dell'accertamento contestandone il merito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché notificato tardivamente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La relata di notifica deve essere apposta in calce all'atto.
L'apposizione della relata sul frontespizio anziché in calce costituisce, di regola, una difformità dal modello legale che comporta nullità, non inesistenza, purché l'atto sia comunque riconoscibile, completo e idoneo a raggiungere lo scopo della notificazione.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La nullità della notificazione è sanata retroattivamente quando il destinatario abbia effettivamente conosciuto l'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Art. 160 c.p.c.
Disciplina le nullità della notificazione; la Corte distingue tali vizi dall'inesistenza radicale, ravvisabile solo in assenza totale o nella completa irriconoscibilità della notificazione.
Art. 157 c.p.c.
Rileva quanto alla deducibilità delle nullità processuali, che devono essere contestate dalla parte interessata secondo le modalità e nei termini previsti.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari; nel caso concreto non impedisce di riconoscere efficacia alla notificazione quando l'atto sia completo e il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato il parametro utilizzato per censurare l'errata qualificazione della notificazione come nulla.
Art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto; la tardiva notificazione comporta l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale.
Art. 155, comma 1, c.p.c.
Nel computo del termine processuale non si considera il giorno iniziale; applicando tale regola, il controricorso è risultato notificato oltre il termine di legge.
Art. 91 c.p.c.
Regola generale della soccombenza nella condanna alle spese, applicabile insieme agli altri criteri processuali.
Art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi; la Corte ha compensato le spese per la portata innovativa e chiarificatrice del principio affermato.
Massime di principio
- L'apposizione della relata di notifica sul frontespizio anziché in calce all'atto non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione: normalmente si tratta di una nullità sanabile.
- La notificazione conserva efficacia quando l'atto consegnato è identificabile, completo e consente al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi, anche attraverso la contestazione del merito.
- La numerazione progressiva delle pagine, l'indicazione del numero complessivo dei fogli e l'identificazione dell'atto rafforzano la presunzione che il documento notificato fosse integro e completo.
- Chi contesta la completezza o la conformità dell'atto notificato deve fornire una prova specifica; per superare gli elementi certificati dall'ufficiale notificatore può essere necessaria la querela di falso.
- La conoscenza effettiva dell'atto e l'esercizio concreto del diritto di difesa possono sanare retroattivamente i vizi formali della notificazione per raggiungimento dello scopo.
- I controricorsi e i ricorsi incidentali devono rispettare rigorosamente i termini processuali: la notificazione tardiva comporta l'inammissibilità, indipendentemente dal merito delle contestazioni.
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