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Ordinanza

Ordinanza n. 3434/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento della comunicazione CP7000-4485549-P, Prot. N. AGEA.AGA.2022.36502 del 12.10.2022 inviata a mezzo raccomandata R/R in data 14.10.2022, resa disponibile per il ritiro presso l’Ufficio Postale del 26.10.2022 e ritirata dal destinatario il 15.11.2022 da AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede in Roma, via Palestro 81, P.I.: 06234661004, C.F.: 97181460581 (doc. n. 1), avente ad oggetto il “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con la quale, in asserita ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7720/2019 del 11.11.2019 (doc. n. 2) che ha annullato i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per le campagne lattiere 1996/96, 1997/98 e 1998/99, ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare relativo a tali periodi;

Giustizia amministrativa202216251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 1996/97, 1997/98 e 1998/99, adottata in asserita ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare relativo a tre campagne lattiere, deducendo l'illegittimità dell'atto adottato in asserita esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato i provvedimenti relativi ai medesimi prelievi. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specifici di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo i commi precedenti dello stesso articolo. Poiché l'atto impugnato rientra in tale categoria, il Collegio ha prospettato la possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso, in ragione dell'inefficacia ex lege della comunicazione e della necessità per l'amministrazione di procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie sulla questione, riservando la decisione finale.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione è stata interpretata nel senso di determinare ex lege l'inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate da AGEA e la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR lo ha applicato assegnando quindici giorni per il deposito di memorie sulla possibile improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta dichiara prive di effetto e sostituisce le comunicazioni amministrative di ricalcolo già notificate prima della sua entrata in vigore, tali comunicazioni diventano inefficaci ex lege e il giudice deve valutare la sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi proposti contro di esse, salva la necessità di una nuova rideterminazione amministrativa secondo la disciplina sopravvenuta.
  • Se il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità derivante da una disposizione normativa sopravvenuta, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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