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Sentenza

Sentenza n. 1150/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 4 febbraio 2025 n. 147.

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 4 febbraio 2025, n. 147, che aveva disposto l'attribuzione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025, per euro 500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 147 del 4 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la Carta elettronica del docente, con accredito di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per genericità della procura. Il ricorrente ha depositato tardivamente una nuova procura, senza svolgere difese scritte sul rilievo; il testo non espone ulteriori motivi di merito.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. La procura originaria non indicava né l'autorità giudiziaria adita né la sentenza di cui si chiedeva l'ottemperanza; nel giudizio di ottemperanza la procura deve identificare puntualmente la decisione da eseguire, indicandone numero e autorità emittente. Le regole del c.p.a. sulla procura sono complete e non possono essere integrate dalla disciplina del processo civile: né il deposito congiunto telematico né la qualificazione tecnica della procura come apposta in calce suppliscono alla mancanza di specificità. Il difetto, costituendo causa di inammissibilità e dovendo sussistere al momento della proposizione del ricorso, non è sanabile mediante deposito tardivo, rinnovazione o rimessione in termini per errore scusabile; non ricorrevano obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    La procura “speciale” alle liti costituisce, ex art. 40 lett. d) c.p.a., requisito di ammissibilità del ricorso.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve individuare la controversia; nell'ottemperanza deve riferirsi puntualmente alla sentenza da eseguire, indicandone numero e autorità giudiziaria.

  • art. 39 c.p.a.

    Difatti, la disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo (c.p.a.) è completa e non presenta lacune tali da colmarsi mediante l'applicazione, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., del codice di procedura civile, in quanto non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento (così Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza, 2/10/2025, n. 11).

    Il rinvio esterno al codice di procedura civile opera solo in presenza di una lacuna del c.p.a.; non consente di integrare la disciplina, ritenuta completa, della procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020

    Insomma, “nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso” (cfr. Cons. di St., VII, 7.2.2023, n. 1346).

    Il deposito telematico congiunto o la finzione tecnica di apposizione in calce non rende speciale una procura su foglio separato che non individui la controversia.

  • art. 37 c.p.a.

    Il carattere risalente della regola che esige per il ricorso al T.A.R. la procura speciale non consente la concessione dell'invocato errore scusabile, in quanto l’istituto codificato dall'art. 37 cod. proc. amm. - di carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione - presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, che nel caso di specie non ricorrono.

    La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto; non è concedibile per la mancata tempestiva produzione di una procura speciale quando la regola è risalente e chiara.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    E ciò, senza considerare che, come detto, l’Adunanza Plenaria ha escluso che il difetto della procura speciale possa sanarsi ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2.10.2025, n. 11/2025).

    Il difetto della procura speciale richiesto nel processo amministrativo non è sanabile applicando il potere di regolarizzazione previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza la procura speciale deve identificare puntualmente la controversia e contenere un riferimento alla sentenza da eseguire, con indicazione del numero e dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata; una procura priva di tali riferimenti è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina del c.p.a. sulla procura speciale è completa e non è integrabile, tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a., con le regole del codice di procedura civile quando non sussista una lacuna normativa.
  • Nel processo amministrativo telematico, il deposito della procura su documento separato insieme al ricorso o la sua qualificazione tecnica come apposta in calce non suppliscono alla necessità che essa individui la specifica controversia.
  • Il requisito della procura speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso; il suo difetto, configurando inammissibilità e non una nullità sanabile, non può essere superato con produzione tardiva o rinnovazione della procura.
  • La rimessione in termini per errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto e non è giustificata dall'inosservanza di una regola risalente e consolidata sulla necessità della procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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