Sentenza n. 2609/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare cessato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini del trattamento di fine servizio, della maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'INPS alla rideterminazione e liquidazione dell'indennità di buonuscita, con corresponsione delle differenze maturate e degli accessori. L'INPS si è costituito senza articolare difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosca sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, al personale delle forze di polizia e che tale beneficio si applichi anche alle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri. La conclusione è fondata sia sul richiamo dell'art. 6 del medesimo decreto-legge all'art. 16 della l. n. 121/1981, sia sull'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che stabilisce la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Accertato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, il giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio e ha condannato l'INPS a rideterminare e liquidare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo, detraendo quanto già corrisposto. Sugli importi dovuti spettano gli accessori di legge, ma non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria: deve essere riconosciuta la maggiore tra le due componenti, secondo la disciplina richiamata dal giudice. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali
La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante ai fini della determinazione della base pensionabile e del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
Il richiamo operato dall'art. 6 del d.l. n. 387/1987 consente di ricomprendere nell'ambito delle forze di polizia anche l'Arma dei Carabinieri.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare la disciplina previgente.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
In materia di pubblico impiego esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la maggiore somma tra i due importi.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
La disposizione è richiamata quale disciplina originaria della non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello appartenente all'Arma dei Carabinieri.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la persistente applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
- Quando il dipendente possiede i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina, l'ente previdenziale deve rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e corrispondere le relative differenze, detratto quanto già versato.
- Sui crediti derivanti dal trattamento di fine servizio non è ammesso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggiore tra le due componenti secondo la disciplina applicabile ai crediti di lavoro e previdenziali.
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