Cassazione Civile, Ordinanza n. 19417/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia riguarda la misura dell'assegno vitalizio mensile spettante alle vittime del dovere. Il ricorrente aveva ottenuto in via amministrativa un assegno nella misura di euro 258,23, ma domandava il riconoscimento dell'importo maggiore di euro 500,00. La domanda era stata respinta nei primi due gradi perché i giudici di merito avevano ritenuto che la disciplina regolamentare attuativa del 2006, adottata in esecuzione della legge del 2005, avesse correttamente fissato l'importo in euro 258,23 e che l'estensione dei benefici alle vittime del dovere fosse solo progressiva e nei limiti di compatibilità finanziaria, senza piena equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con il ricorso per cassazione il beneficiario deduceva violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'assegno vitalizio, sostenendo che l'estensione operata dalla legge del 2005 comportasse il riconoscimento dell'importo già elevato a euro 500,00 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come interpretato dalle Sezioni Unite nel 2017; contestava inoltre la possibilità per il regolamento del 2006 di incidere in senso riduttivo su un trattamento già attribuito dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello, perché non conforme ai principi già affermati dalle Sezioni Unite: l'assegno vitalizio mensile previsto per le vittime del dovere e i soggetti equiparati deve essere quantificato nella misura di euro 500,00, pari a quella riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dopo l'incremento disposto nel 2003. La disciplina regolamentare del 2006 non poteva ridurre l'importo fissato dalla legge, né trasformare l'estensione legislativa in una tutela di importo inferiore. Il richiamo al limite di spesa è stato ritenuto rilevante solo in chiave autocompensativa e non tale da escludere o comprimere il diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407
È la norma originaria che prevede l'assegno vitalizio mensile richiamato in causa.
art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
Ha determinato l'incremento dell'assegno vitalizio a euro 500,00 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; tale importo è stato ritenuto parametro anche per le vittime del dovere.
art. 1, commi 562 e 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Il legislatore ha previsto un'estensione progressiva delle provvidenze alle vittime del dovere mediante regolamento, ma senza autorizzare una riduzione dell'emolumento già fissato dalla legge né una disparità di trattamento non espressamente prevista.
art. 1, comma 1, lettera a), del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
Disposizione regolamentare richiamata come norma di attuazione; non può incidere quantitativamente sul diritto già attribuito dalla legge.
art. 4, comma 1, lettera b), punto 1), del d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
La misura di euro 258,23 prevista dal regolamento non è idonea a modificare l'importo stabilito dalla fonte primaria.
art. 3 Cost.
Richiamato come criterio di razionalità ed equità: l'interpretazione che equipara l'importo dell'assegno evita disparità di trattamento irragionevoli.
art. 2, commi 105 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
È valorizzato come conferma legislativa indiretta dell'equiparazione, avendo previsto per i figli maggiorenni delle vittime del dovere un assegno di euro 500,00.
Massime di principio
- Quando il legislatore estende a una nuova categoria benefici già previsti per altra categoria, la disciplina attuativa non può modificare in senso peggiorativo il contenuto economico del diritto se la legge non lo autorizza espressamente.
- La fonte regolamentare di attuazione, emanata in forza di una legge di delega o di rinvio, non può incidere sulla titolarità o sulla misura di un emolumento già riconosciuto dalla fonte primaria.
- In presenza di un precedente arresto delle Sezioni Unite che abbia chiarito la misura del beneficio e il principio di parità di trattamento, il giudice di merito deve conformarvisi salvo sopravvenienze normative inequivoche.
- Il limite di spesa previsto per prestazioni assistenziali o provvidenze pubbliche opera, di regola, sul piano della programmazione e della progressiva erogazione, ma non può essere usato per negare integralmente il diritto o per ridurne l'importo quando la legge lo abbia già determinato.
- L'interpretazione delle norme sulle provvidenze alle vittime deve privilegiare una lettura costituzionalmente orientata e non discriminatoria, coerente con il canone di ragionevolezza e con l'intento perequativo del legislatore.
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