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Ordinanza

Ordinanza n. 418/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. -OMISSIS-, resa all’esito del giudizio R.G. -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS- e notificata in data-OMISSIS- che ha accertato il diritto della Dott.ssa -OMISSIS- ad essere assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs 151/2001 presso la sede -OMISSIS- -OMISSIS- – -OMISSIS- ovvero -OMISSIS- -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-, con condanna del M.I.M. a provvedere in conformità; nonché per la declaratoria di nullità, previa sospensione dell’efficacia - del decreto MPI -OMISSIS-, con il quale il MIM ha rifiutato di eseguire quanto disposto dal Tribunale di -OMISSIS- – Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha rifiutato di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario recante condanna all'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario – Sezione lavoro, dichiarata provvisoriamente esecutiva, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione temporanea presso una delle due sedi scolastiche indicate e condannato il Ministero a provvedere in conformità. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare degli effetti, del decreto ministeriale con cui l'amministrazione ha negato l'esecuzione della sentenza, sostenendo che nelle sedi indicate non vi fossero posti vacanti e disponibili, poiché giuridicamente occupati da titolari temporaneamente assenti per comando o assegnazione provvisoria. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria e ne ha chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato preliminarmente la tardività della memoria e dei documenti depositati dal Ministero e, d'ufficio, ha sollevato il problema della proponibilità dell'ottemperanza e della giurisdizione amministrativa in assenza di giudicato.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda di ottemperanza, né la domanda di declaratoria di nullità, né l'istanza cautelare. Ha rilevato che la memoria e i documenti del Ministero depositati il 17 marzo 2026 erano tardivi sia rispetto al termine dell'art. 87, comma 3, c.p.a., sia rispetto a quello dell'art. 55, comma 5, c.p.a.; tuttavia, poiché la ricorrente non era presente alla camera di consiglio e il deposito conteneva anche un'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto necessario assegnarle un termine a difesa. Nel merito processuale, il TAR ha osservato che, per le pronunce del giudice ordinario, l'azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è proponibile soltanto per sentenze passate in giudicato o provvedimenti equiparati, non essendo sufficiente la mera provvisoria esecutività; il passaggio in giudicato deve inoltre essere debitamente attestato. Ha aggiunto che, prima del giudicato, non si radica la giurisdizione di ottemperanza ex art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., né tale ostacolo appare superabile mediante il richiamo alla giurisdizione esclusiva sulla nullità degli atti elusivi del giudicato, poiché anche questa presuppone l'esistenza di un giudicato. Ha ritenuto inoltre necessario consentire alle parti di discutere tali questioni e, poiché era stata proposta anche una domanda cautelare, ha disposto la prosecuzione della trattazione in sede cautelare secondo i termini dell'art. 55, comma 5, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; per le pronunce del giudice ordinario, l'art. 112, comma 2, lett. c), richiede il passaggio in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'ottemperanza relativa a pronunce del giudice ordinario è proponibile soltanto per sentenze passate in giudicato e provvedimenti equiparati; la mera esecutività provvisoria non è sufficiente.

  • art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La giurisdizione di merito sull'ottemperanza non si radica prima del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire.

  • art. 133, comma 1, lett. a.5), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva sulla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato presuppone anch'essa l'esistenza di un giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il termine processuale camerale rispetto al quale il TAR ha valutato tardivo il deposito della memoria e dei documenti ministeriali.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Disciplina i termini processuali della fase cautelare, ritenuti applicabili alla prosecuzione della trattazione in ragione dell'istanza cautelare.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto all'assegnazione temporanea riconosciuto dalla sentenza ordinaria.

Massime di principio

  • Per le pronunce del giudice ordinario, l'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. richiede il passaggio in giudicato della sentenza o l'equiparazione a essa prevista dalla legge; la mera provvisoria esecutività non è sufficiente e il giudicato deve essere debitamente attestato.
  • La giurisdizione amministrativa di merito in materia di ottemperanza non si radica prima del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire.
  • La domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato non consente di superare l'assenza del giudicato, poiché anche la relativa giurisdizione esclusiva presuppone una situazione giuridica non più contestabile.
  • Quando un ricorso per ottemperanza contiene anche un'istanza cautelare e la questione dell'urgenza non è stata ancora esaminata, la prosecuzione della trattazione può essere fissata in sede cautelare applicando i termini dell'art. 55, comma 5, c.p.a.
  • Anche in presenza di depositi tardivi dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine a difesa alla parte assente quando gli atti tardivi contengano eccezioni processuali potenzialmente preclusive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoTutela cautelareDecadenza e tardività

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