Circolare numero 109 del 20-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri per individuare l’imprenditore agricolo e, soprattutto, per riconoscerne la qualifica di "a titolo principale" ai fini previdenziali. Precisa che l’IATP è assoggettato alla tutela IVS ma, in via generale, escluso dal contributo per gli infortuni sul lavoro, salvo casi specifici. Le Sedi devono accertare d’ufficio la sussistenza dei requisiti, valutando caso per caso la realtà aziendale locale, il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e il reddito da essa ricavato. Viene inoltre indicato che l’iscrizione in albi regionali o elenchi di altre amministrazioni non vale automaticamente come titolo per l’iscrizione negli elenchi previdenziali.
Definizione e accertamento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP)
Imprenditore agricolo a titolo principale: inquadramento e criteri di accertamento
La circolare disciplina l’individuazione dell’imprenditore agricolo e, in particolare, i presupposti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) ai fini previdenziali. L’obiettivo è fornire alle Sedi criteri operativi per l’istruttoria e per l’accertamento d’ufficio delle posizioni interessate, evitando automatismi e valorizzando la situazione concreta dell’azienda e del soggetto.
Inquadramento previdenziale
Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono assoggettati alla tutela previdenziale obbligatoria IVS. La circolare precisa però che essi sono esclusi dall’obbligo del pagamento del contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo specifici casi. Il documento non sviluppa oltre tali eccezioni, limitandosi a richiamare il principio generale.
Nozione di imprenditore agricolo
Ai fini della definizione della figura, l’attività di imprenditore agricolo consiste nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione nel settore agricolo. Essa implica, sotto il profilo della professionalità, lo svolgimento sistematico e abituale di un’attività imprenditoriale mediante l’impiego di mezzi operativi idonei.
La circolare sottolinea che l’attività imprenditoriale agricola è essenzialmente un’attività di direzione e non richiede necessariamente l’esecuzione manuale dei lavori agricoli. Nell’organizzazione aziendale sono necessari entrambi i fattori della produzione, cioè capitale e lavoro, intesi in senso ampio.
Contenuto tipico dell’attività agricola imprenditoriale
L’attività di impresa agricola comprende, oltre all’eventuale lavoro manuale nel caso dell’impresa diretto-coltivatrice, anche una serie di funzioni gestionali e organizzative, tra cui:
- programmazione della gestione aziendale;
- vendita dei prodotti;
- scelta e acquisto di bestiame, semi, piante, concimi e antiparassitari;
- vendita del bestiame e degli altri prodotti aziendali;
- decisioni sull’acquisto o sostituzione di macchine e attrezzature;
- attività di indirizzo, addestramento e controllo dei lavoratori.
La presenza dell’impresa agricola risulta facilmente individuabile quando esistono non solo l’azienda agricola, ma anche soggetti addetti all’attività di coltivazione come componenti del nucleo diretto coltivatore, mezzadrile o colonico, compartecipanti o lavoratori dipendenti.
Casi dubbi: contoterzisti, fondo esiguo e limitata attività organizzativa
La circolare evidenzia due ipotesi nelle quali sorgono difficoltà di qualificazione:
- quando l’attività agricola è svolta esclusivamente o quasi esclusivamente mediante contoterzisti, con una ridottissima attività direzionale dell’imprenditore;
- quando il fondo, per dimensioni, colture o caratteristiche, non richiede una apprezzabile attività organizzatoria tale da far riconoscere il requisito della professionalità, intesa come sistematicità e abitualità.
In tali situazioni non è possibile fornire indicazioni astratte, poiché la valutazione dipende da molteplici elementi desumibili dalla realtà agricola locale. La circolare osserva però che, in linea di massima, questi casi comportano per il titolare un impegno molto limitato nel corso dell’anno oppure non garantiscono mezzi di sostentamento adeguati, rendendo verosimile lo svolgimento di un’altra occupazione lavorativa.
Qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale
Per la definizione della qualifica di IATP si richiama espressamente l’art. 13 della legge n. 233/1990, che rinvia all’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. La norma stabilisce che si considera a titolo principale l’imprenditore che:
- dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro;
- ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Se il soggetto è imprenditore agricolo e non svolge altre attività extraziendali o extragricole, non sorgono particolari difficoltà nel riconoscimento della qualifica, poiché non assumono rilievo né l’entità del reddito ricavato né la quantità di tempo dedicata all’attività agricola aziendale. Negli altri casi occorre invece comparare il tempo dedicato all’attività aziendale con il tempo complessivo di lavoro e confrontare il reddito derivante dalla conduzione del fondo con il reddito globale di lavoro.
Criteri di calcolo del tempo e del reddito
Per quantificare il tempo di lavoro complessivo, la circolare richiama la legge n. 153/1975, che all’art. 33 fa riferimento a una settimana di 40 ore per il calcolo del tempo attivo dell’imprenditore. Tale dato è ritenuto coerente anche con la definizione generale di livello comunitario, che indica in 2300 ore annue il tempo complessivo di lavoro dell’imprenditore agricolo.
Quanto al requisito reddituale, l’art. 12 della legge n. 153/1975 fa riferimento al reddito da lavoro risultante dalla posizione fiscale. Devono pertanto essere considerati i redditi classificati fiscalmente come redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo dagli artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. n. 917/1986.
Attività istruttoria delle Sedi e uso degli elenchi amministrativi
Le Sedi, investite della potestà autonoma di individuazione e assoggettamento alla tutela previdenziale obbligatoria delle persone in possesso dei requisiti di legge, devono attivare il procedimento accertativo d’iniziativa quando vengano a conoscenza di fatti e circostanze costituenti presupposto per l’obbligo assicurativo.
A supporto dell’istruttoria, le Sedi possono acquisire anche gli albi regionali degli imprenditori o gli elenchi redatti da altre pubbliche amministrazioni. Tuttavia la circolare chiarisce che tali iscrizioni non costituiscono di per sé una fonte di legittimazione all’iscrizione negli elenchi nominativi degli IATP ai fini previdenziali. Si raccomanda, inoltre, di utilizzare per quanto possibile l’ausilio di altre amministrazioni, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, per raccogliere la documentazione necessaria senza aggravio per gli interessati.
Verifiche concrete e sopralluogo aziendale
Ricevuta la documentazione, le Sedi devono valutare tutti gli elementi utili alla definizione della posizione, verificando l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e tenendo conto della situazione fattuale, anche in relazione alla realtà locale.
Per dissipare eventuali incertezze, la circolare indica che di norma deve essere effettuato un sopralluogo aziendale per verificare la concreta presenza dei requisiti. È inoltre escluso che esista una normativa che imponga l’iscrizione automatica come IATP dei coltivatori diretti cancellati dagli elenchi nominativi, ipotesi che in alcune Sedi era stata seguita in passato.
Richiamo alle precedenti istruzioni
In chiusura, la circolare richiama per una trattazione più ampia le disposizioni precedentemente impartite con le circolari SCAU n. 11/1991 e n. 30/1992. Il testo ribadisce quindi un’impostazione di accertamento caso per caso, fondata su elementi oggettivi, sulla documentazione disponibile e sulla verifica diretta dell’attività aziendale.
Punti principali
Inquadramento previdenziale dell’imprenditore agricolo
L’imprenditore agricolo a titolo principale è soggetto alla tutela previdenziale obbligatoria IVS. La circolare precisa tuttavia che è escluso dall’obbligo del contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo specifiche eccezioni non ulteriormente dettagliate nel testo.
Nozione di imprenditore agricolo
L’attività di imprenditore agricolo si concretizza nell’organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione nel settore agricolo e richiede professionalità, cioè svolgimento sistematico e abituale di un’attività imprenditoriale con idonei mezzi operativi. Non è necessaria l’esecuzione manuale dei lavori agricoli, poiché l’attività è essenzialmente di direzione, programmazione e controllo.
Elementi dell’organizzazione aziendale agricola
Per configurare l’impresa agricola devono essere presenti capitale e lavoro. La circolare richiama, tra gli aspetti tipici della gestione, la programmazione aziendale, la vendita dei prodotti, la scelta e l’acquisto di bestiame, semi, piante, concimi e antiparassitari, le decisioni su macchine e attrezzature, nonché l’indirizzo, l’addestramento e il controllo dei lavoratori.
Casistiche problematiche e valutazione concreta
Viene evidenziato che l’impresa agricola è agevolmente individuabile quando vi sono azienda e soggetti addetti alla coltivazione come componenti del nucleo diretto coltivatore, mezzadrile o colonico, compartecipanti o lavoratori dipendenti. Problemi interpretativi sorgono quando l’attività è svolta quasi solo tramite contoterzisti oppure quando il fondo è troppo piccolo o ha caratteristiche tali da non richiedere una apprezzabile attività organizzatoria. In questi casi non è possibile fornire indicazioni astratte e occorre valutare molteplici elementi della realtà agricola locale.
Criteri per la qualifica di "a titolo principale"
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 233/1990, che rinvia all’art. 12 della legge n. 153/1975, è imprenditore agricolo a titolo principale chi dedica all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro e ricava da essa almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale. Se il soggetto non svolge altre attività extraziendali o extragricole, la qualifica può essere riconosciuta senza difficoltà; negli altri casi occorre confrontare tempo di lavoro e redditi complessivi.
Poteri e doveri delle Sedi
Le Sedi, nell’esercizio del potere di individuazione e assoggettamento alla tutela obbligatoria, devono attivare il procedimento accertativo d’ufficio quando vengano a conoscenza di fatti o circostanze rilevanti. Possono acquisire albi regionali o elenchi di altre pubbliche amministrazioni, ma tali iscrizioni non costituiscono di per sé titolo sufficiente per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli IATP ai fini previdenziali. Si raccomanda di usare, per quanto possibile, l’ausilio delle altre amministrazioni per ottenere la documentazione senza gravare sugli interessati.
Requisiti da verificare e criteri di valutazione
La circolare elenca le condizioni preliminari: esistenza di un’azienda, svolgimento di un’attività economica, organizzazione di capitale e lavoro, professionalità e scopo di lucro. Per la qualifica a titolo principale vanno verificati: impiego di due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavo di due terzi del reddito globale di lavoro. Per il tempo di lavoro complessivo si richiama la legge n. 153/1975, che all’art. 33 fa riferimento a una settimana di 40 ore; il richiamo è rafforzato dalla definizione comunitaria di 2300 ore annue. Per il reddito, sono rilevanti i redditi da lavoro considerati tali ai fini fiscali dagli artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. n. 917/1986.
Accertamenti pratici e assenza di automatismi
Per dissipare ogni incertezza, le Sedi devono di norma effettuare un sopralluogo aziendale per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti. La circolare esclude l’esistenza di una normativa che imponga l’automatica iscrizione come IATP dei coltivatori diretti cancellati dagli elenchi nominativi. Ogni situazione va quindi esaminata singolarmente, tenendo conto della realtà fattuale e locale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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