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Circolare

Circolare numero 106 del 17-5-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove disposizioni del d.l. n. 180/1996 e della legge n. 549/1995 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e contratti di solidarietà. Vengono disciplinate la proroga per imprese edili fallite in specifiche aree, gli interventi collegati ai piani di reindustrializzazione, l’estensione al commercio e turismo, l’ulteriore proroga per spedizione/trasporto/vigilanza, nonché alcuni chiarimenti operativi sul pagamento diretto e sull’uso del contratto di solidarietà. Sono inoltre richiamati i limiti temporali di concessione della CIGS e i criteri CIPE per la prosecuzione di programmi di ristrutturazione in imprese a prevalente capitale pubblico.

Interventi straordinari CIGS per imprese edili, aree di reindustrializzazione, commercio/turismo, spedizione-trasporto-vigilanza e chiarimenti sui contratti di solidarietà

Nuove disposizioni in materia di CIGS e contratti di solidarietà

La circolare fornisce istruzioni applicative sul d.l. n. 180/1996 e sulla legge n. 549/1995, coordinandole con precedenti circolari e con le delibere CIPE richiamate in allegato. L’intervento riguarda in particolare le proroghe e le deroghe della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché alcuni chiarimenti operativi sul contratto di solidarietà.

Imprese edili: proroga del trattamento straordinario

Per le imprese edili, il comma 10 dell’art. 4 del d.l. n. 180/1996 ripropone una disciplina già prevista dal d.l. n. 39/1996. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere la proroga della CIGS, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, e dell’art. 2, comma 2-ter, della legge n. 56, anche per lavoratori che non abbiano i requisiti ordinari di effettiva prestazione presso la stessa azienda, purché sia comunque presente l’anzianità lavorativa minima di 90 giorni prevista dall’art. 8, comma 3, della legge n. 160/1988.

La deroga è ammessa solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • azienda dichiarata fallita;
  • ubicazione in aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
  • fondate prospettive di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.

La concessione è inoltre limitata:

  • alle situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995;
  • a un onere complessivo non superiore a 8 miliardi, da coprire nel Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 236/1993.

Il Ministero accerta direttamente i presupposti e verifica anche l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994 e dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991.

Piani di reindustrializzazione e lavori socialmente utili

L’art. 4, comma 21, del d.l. n. 180/1996 introduce una disciplina di favore per unità produttive coinvolte in accordi o intese di programma per la reindustrializzazione, secondo le caratteristiche definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996.

La circolare distingue tre ipotesi principali:

  • concessione della CIGS in deroga per domande presentate con riferimento all’art. 5 della legge n. 451/1994 prima del 4 aprile 1996, data di entrata in vigore del decreto;
  • concessione, sempre in deroga, della CIGS per massimo 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996, per unità produttive ubicate nelle aree di cui all’art. 1 della legge n. 236/1993;
  • proroga di 12 mesi della CIGS per i casi di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, cioè per imprese con più di 500 dipendenti.

Per ottenere il beneficio, l’azienda deve allegare all’istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla commissione per l’impiego oppure predisposto dall’agenzia per l’impiego e gestito dall’impresa. Nei casi di proroga per imprese con oltre 500 dipendenti, l’agenzia per l’impiego deve essere incaricata di predisporre tempestivamente il progetto.

La circolare precisa inoltre che l’erogazione del trattamento per i periodi successivi alla comunicazione del decreto ministeriale è subordinata all’effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. L’impresa o l’ente gestore deve trasmettere l’elenco dei lavoratori impegnati e attestare la loro effettiva partecipazione. Eventuali cessazioni o sospensioni della partecipazione devono essere comunicate immediatamente alla SAP competente, che dispone la sospensione o cessazione del pagamento diretto o informa la ditta che anticipa il trattamento.

Per le assenze dai lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto al trattamento, o che determinano solo sospensione, la circolare richiama i criteri vigenti e rinvia anche alla circolare n. 82 dell’11 aprile 1996.

Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici

La legge n. 549/1995, art. 2, comma 22, proroga fino al 31 dicembre 1997 l’estensione della normativa sulla CIGS alle imprese esercenti attività commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e agli operatori turistici con più di 50 addetti.

La proroga opera nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi e secondo criteri concessivi che dovranno essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La circolare non detta regole operative definitive e rinvia a successive istruzioni dopo l’adozione del decreto.

Imprese di spedizione, trasporto e vigilanza

Per le imprese di spedizione e trasporto e per le imprese di vigilanza, il termine per usufruire degli interventi straordinari, già fissato al 31 dicembre 1994 e poi prorogato al 31 dicembre 1995, è stato ulteriormente esteso al 31 dicembre 1996 dall’art. 4, comma 15, del d.l. n. 180/1996.

Contratti di solidarietà: indirizzi ministeriali

La circolare richiama due direttive ministeriali del 2 febbraio 1996 sui contratti di solidarietà.

In primo luogo, viene ribadito che il pagamento diretto delle prestazioni, in via generale, non deve essere autorizzato. L’istituto del contratto di solidarietà si inserisce infatti in un contesto aziendale operativo, seppure con riduzione dell’orario e della prestazione. Tuttavia, in presenza di eventi sopravvenuti e particolarmente gravi, come procedure concorsuali o cessazione dell’attività, può risultare impedita la corresponsione del trattamento da parte dell’impresa. In tali casi il Ministero ammette la possibilità del pagamento diretto, previa verifica, ove necessaria, dell’Ispettorato del lavoro.

Le imprese destinatarie di decreti concessivi della CIGS per solidarietà possono quindi chiedere il pagamento diretto quando sopravvengano circostanze che impediscano le anticipazioni dovute, trasmettendo l’istanza agli organi ministeriali tramite gli uffici periferici o la SAP competente.

In secondo luogo, il Ministero chiarisce che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa o ristorazione possono ricorrere al contratto di solidarietà, a condizione che l’esubero dipenda dalle difficoltà dell’impresa committente. Tale difficoltà deve risultare dall’avvenuta ammissione della committente agli interventi di integrazione salariale ordinari o straordinari. La circolare precisa che la situazione va intesa in senso ampio, ma deve comunque aver determinato l’applicazione della Cigo o della Cigs presso la committente.

Limite temporale della CIGS e quinquennio di riferimento

Il messaggio INPS n. 30926 del 25 ottobre 1995, richiamato nella circolare, recepisce la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995 sulla individuazione del quinquennio di riferimento per il limite massimo di 36 mesi della CIGS previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Il quinquennio deve essere calcolato con decorrenza fissa dall’11 agosto 1990. Poiché il primo quinquennio è scaduto l’11 agosto 1995, dal 12 agosto 1995 ha iniziato a decorrere un nuovo quinquennio. Ne deriva che il riferimento al quinquennio mobile contenuto nella precedente circolare n. 103 dell’11 aprile 1995 deve intendersi modificato.

Prosecuzione di programmi CIGS in imprese a prevalente capitale pubblico

La delibera CIPE del 26 gennaio 1996 disciplina la prosecuzione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico, già beneficiarie della delibera CIPE del 18 ottobre 1994.

È consentita la presentazione di nuovi programmi a completamento di quelli già approvati, anche senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza dei precedenti piani quadriennali. I programmi devono però:

  • essere coerenti con gli obiettivi strategici e produttivi già fissati nei precedenti piani;
  • assicurare un puntuale riassetto degli equilibri occupazionali, anche mediante passaggio a società acquirenti;
  • prevedere tempi certi e contenuti per il ricorso ulteriore alla CIGS e l’impegno ad accelerare le iniziative programmate.

Gli accordi tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, devono tener conto di tali criteri. Il Ministero riferirà sullo stato di applicazione nell’ambito della relazione prevista dall’art. 1, comma 2, della legge n. 451/1994.

Criteri CIPE per protocolli d’intesa e priorità di intervento

L’allegato CIPE relativo all’art. 6, comma 21, del d.l. n. 515/1995 delimita l’ambito dei protocolli di intesa rilevanti ai fini della concessione della CIGS in deroga per programmi di reindustrializzazione.

Sono considerati validi i protocolli che:

  • siano sottoscritti da un soggetto istituzionale qualificato tra Ministro del lavoro, Sottosegretario delegato, Presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione;
  • siano sottoscritti inoltre da almeno uno tra Presidente della Regione o Assessore delegato e segretario, o suo delegato, delle confederazioni o unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro competenti;
  • abbiano ad oggetto un progetto di reindustrializzazione definito quanto a tipo e settore di intervento, localizzazione, fonti di finanziamento, soggetti realizzatori, ricadute occupazionali e durata.

Per la valutazione delle richieste devono essere considerati l’avvio effettivo della reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio e la rilevanza sociale dell’intervento, con almeno 300 lavoratori coinvolti, anche provenienti da più imprese della stessa area.

La concessione avviene secondo priorità:

  • casi di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 478/1993 convertito nella legge n. 56/1994;
  • ordine cronologico delle istanze risultante dal protocollo.

Le disposizioni si applicano ai protocolli stipulati dopo il 26 gennaio 1996. Per quelli antecedenti, è richiesta la convalida del Ministero del lavoro se il protocollo non era già stato sottoscritto da un soggetto legittimato; inoltre devono comunque sussistere gli elementi essenziali relativi al progetto, con esclusione dell’applicazione del criterio di cui al punto 3 della delibera per tali fattispecie.

Punti principali

Imprese edili: proroga CIGS per aziende fallite in aree agevolate

Per i lavoratori edili che non possiedono i requisiti ordinari di effettiva prestazione presso la medesima azienda, il Ministro del lavoro può disporre la proroga della CIGS in presenza di tre condizioni: azienda fallita, ubicazione in aree obiettivo 1 o 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e fondate prospettive di ripresa con salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali. Il beneficio è subordinato a un doppio limite: riguarda solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995 e deve restare entro un onere complessivo di 8 miliardi, da stanziarsi nel Fondo per l’occupazione. Le condizioni sono accertate direttamente dal Ministero, che verifica anche l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, legge n. 451/1994 o dall’art. 11, comma 2, legge n. 223/1991.

Piani di reindustrializzazione: CIGS in deroga e requisiti del protocollo d’intesa

L’art. 4, comma 21, del d.l. n. 180/1996 consente, per unità produttive interessate da accordi o intese di programma per la reindustrializzazione, la concessione della CIGS in deroga per domande presentate prima del 4 aprile 1996 e, per le unità ubicate nelle aree della legge n. 236/1993, per una durata massima di 12 mesi con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996. Per ottenere il beneficio occorre allegare alla domanda un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla commissione per l’impiego o predisposto dall’agenzia per l’impiego e gestito dall’impresa. Per le imprese con più di 500 dipendenti è prevista la proroga di 12 mesi della CIGS, con incarico all’agenzia per l’impiego di predisporre un progetto di lavori socialmente utili. La circolare precisa inoltre che il trattamento successivo alla comunicazione del decreto è subordinato all’effettivo inserimento dei lavoratori nel progetto e alla trasmissione degli elenchi nominativi; cessazioni o sospensioni vanno comunicate tempestivamente alla SAP competente.

Imprese commerciali, agenzie di viaggio, operatori turistici

La legge n. 549/1995 proroga fino al 31 dicembre 1997 l’estensione della normativa CIGS alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e agli operatori turistici con più di 50 addetti, entro un tetto di spesa complessivo non superiore a 40 miliardi. I criteri concessivi devono essere definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro; la circolare rinvia a successive istruzioni dopo l’emanazione del decreto.

Imprese di spedizione, trasporto e vigilanza: ulteriore proroga

Per le imprese di spedizione e trasporto e per le imprese di vigilanza il termine per accedere agli interventi straordinari, già prorogato al 31 dicembre 1995, è stato ulteriormente esteso al 31 dicembre 1996 dall’art. 4, comma 15, del d.l. n. 180/1996.

Contratti di solidarietà: pagamento diretto e aziende appaltatrici di mensa/ristorazione

Il Ministero del lavoro ribadisce che, in via generale, il pagamento diretto non va autorizzato nei contratti di solidarietà, poiché l’istituto opera in un contesto aziendale produttivo. Tuttavia, in casi eccezionali sopravvenuti dopo la stipula, come procedure concorsuali o cessazione dell’attività, può essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica, se necessario, dell’Ispettorato del lavoro. La circolare chiarisce anche che le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarietà se l’esubero dipende dalle difficoltà dell’impresa committente, comprovate dall’ammissione agli interventi di integrazione salariale ordinari o straordinari.

Limiti temporali della CIGS: quinquennio fisso e prosecuzioni

Il Ministero del lavoro ha stabilito che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio dell’art. 1, comma 9, legge n. 223/1991 va calcolato su un quinquennio fisso decorrente dall’11 agosto 1990; dal 12 agosto 1995 è iniziato un nuovo quinquennio. La circolare richiama inoltre la delibera CIPE del 26 gennaio 1996 che consente, per imprese in processi di riordino già beneficiarie della delibera CIPE del 18 ottobre 1994, la presentazione di programmi di prosecuzione anche senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza dei precedenti piani, nel rispetto di specifici requisiti programmatici, occupazionali e temporali.

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