Sentenza del 07/03/2018 n. 467 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Tarsu/Tia - notifica - EFFETTI - ATTI SOSTANZIALI - PROCESSUALI - Scissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della notifica di un atto amministrativo tributario relativo a TARSU/TIA e, in particolare, se la notificazione possa produrre effetti diversi per il mittente e per il destinatario (cosiddetta scissione degli effetti). La sentenza distingue tra atti processuali, per i quali la prescrizione può essere interrotta con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e atti sostanziali, inclusi gli atti amministrativi tributari, per i quali il diritto non può considerarsi esercitato prima che l'atto giunga a conoscenza del destinatario.
La decisione
È stato affermato che la scissione degli effetti della notifica, con efficacia per il mittente al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento della ricezione, opera solo per gli atti processuali. Essa non si applica agli atti sostanziali, tra cui gli atti amministrativi di natura tributaria. Pertanto, ai fini dell'esercizio del diritto e dell'interruzione della prescrizione, l'atto tributario deve pervenire a conoscenza del destinatario; la sola consegna all'ufficiale giudiziario non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
La norma disciplina i termini e le modalità di notificazione degli atti di accertamento relativi ai tributi locali. Nel caso esaminato, la sua applicazione è collegata alla necessità che l'atto tributario sia portato a conoscenza del destinatario entro i termini previsti.
Cassazione, Sezioni Unite, 9 dicembre 2015, n. 24822
La pronuncia distingue gli atti processuali dagli atti sostanziali: la scissione degli effetti della notifica vale per i primi, mentre per gli atti sostanziali, inclusi quelli tributari, l'effetto giuridico si produce quando l'atto giunge a conoscenza del destinatario.
Massime di principio
- La scissione degli effetti della notificazione non è una regola generale applicabile a ogni tipo di atto: opera per gli atti processuali, ma non necessariamente per gli atti sostanziali.
- Per gli atti amministrativi tributari, il termine di decadenza o l'interruzione della prescrizione non sono normalmente salvaguardati dalla sola consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; occorre che la notifica si perfezioni nei confronti del destinatario.
- Quando l'atto costituisce esercizio sostanziale di un diritto o di una pretesa tributaria, la conoscenza legale del destinatario assume rilievo essenziale.
- In situazioni analoghe occorre verificare preliminarmente la natura dell'atto: processuale, negoziale sostanziale o amministrativo tributario. Da tale qualificazione dipende il momento in cui la notifica produce effetti.
- La regola deve essere applicata considerando anche la specifica disciplina del tributo e i termini previsti dalla legge, poiché una notifica tardiva o non perfezionata può determinare la decadenza della pretesa.
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