Circolare numero 77 del 1-4-1999
L’accasamento etero-familiare è equiparato all’affidamento ai fini della corresponsione dell’ANF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando può essere autorizzata la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di collocamento o accasamento etero-familiare di minori da parte di strutture pubbliche affidatarie. Pur essendo tale istituto in linea generale assimilabile all’affidamento ex legge n. 184/1983, per l’accasamento etero-familiare è necessario valutare i singoli provvedimenti giudiziari e, al ricorrere di specifici presupposti, ottenere un’autorizzazione annuale. Vengono indicati i requisiti del provvedimento del Tribunale per i minorenni, il ruolo limitato della struttura affidataria e l’assenza di disposizioni del giudice sull’attribuzione della prestazione alla struttura stessa.
Assegno per il nucleo familiare in caso di collocamento o accasamento etero-familiare di minori
Assegno per il nucleo familiare e collocamento o accasamento etero-familiare di minori
La circolare fornisce chiarimenti in merito alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi in cui minori siano collocati o accasati in forma etero-familiare presso strutture pubbliche affidatarie. L’obiettivo è individuare i casi in cui la prestazione possa essere autorizzata e le condizioni documentali e sostanziali richieste.
Inquadramento dell’istituto
L’istituto del collocamento o accasamento etero-familiare è considerato, in linea generale, equiparabile all’affidamento disciplinato dalla legge n. 184/1983. Tuttavia, la circolare distingue i due istituti ai fini della prestazione familiare: mentre l’affidamento dei minori non è tra le ipotesi per le quali è prevista l’autorizzazione alla corresponsione delle prestazioni familiari, nel caso di collocamento etero-familiare si ritiene necessario ricorrere all’autorizzazione.
Necessità di valutare i singoli provvedimenti
Poiché le situazioni concrete possono essere tra loro differenti, non è sufficiente una qualificazione astratta del rapporto. La circolare richiede di valutare il contenuto effettivo dei singoli provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, così da verificare se sussistano effettivamente i presupposti per la corresponsione della prestazione.
Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione può essere concessa solo quando ricorrano congiuntamente specifiche condizioni:
- l’accasamento deve essere disposto con sentenza del Tribunale per i minorenni;
- il provvedimento deve essere confermato dalla struttura affidataria;
- la struttura affidataria deve limitarsi a svolgere funzioni di assistenza e supervisione;
- all’accasante devono essere delegati i compiti e le funzioni propri dell’affidatario;
- il provvedimento del Tribunale non deve contenere disposizioni relative all’attribuzione della prestazione familiare alla struttura affidataria.
Durata dell’autorizzazione e aggiornamento della situazione
Quando i presupposti sopra indicati risultano soddisfatti, l’autorizzazione può essere concessa con validità annuale. Il richiedente deve essere informato dell’obbligo di restituire l’autorizzazione all’Istituto nel caso in cui muti la situazione originaria. Tale situazione dovrà inoltre essere confermata dalla struttura pubblica competente in sede di rinnovo.
Conclusione operativa
La circolare, in sostanza, ammette la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare nei casi di accasamento etero-familiare solo dopo un controllo puntuale del provvedimento giudiziario e della concreta ripartizione di funzioni tra struttura affidataria e accasante, con autorizzazione rilasciata annualmente e subordinata alla permanenza delle condizioni originarie.
Punti principali
Quesito e chiarimento generale
La circolare risponde ai quesiti delle Sedi sulla possibilità di corrispondere l’assegno per il nucleo familiare nei casi di collocamento o accasamento etero-familiare di minori presso strutture pubbliche affidatarie.
Rapporto con l’affidamento ex lege n. 184/1983
L’istituto del collocamento o accasamento etero-familiare è, in via generale, equiparabile all’affidamento previsto dalla legge n. 184/1983. Tuttavia, mentre l’affidamento dei minori non rientra tra i casi per i quali è prevista l’autorizzazione alla corresponsione delle prestazioni familiari, per il collocamento etero-familiare si ritiene necessario procedere ad autorizzazione.
Valutazione dei singoli provvedimenti
Dato che le situazioni concrete possono essere diverse tra loro, la circolare stabilisce che occorre esaminare il contenuto effettivo dei singoli provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, anziché applicare automaticamente una regola generale.
Presupposti per l’autorizzazione
L’autorizzazione può essere concessa solo se l’accasamento è disposto con sentenza del Tribunale per i minorenni, è confermato dalla struttura affidataria, e la struttura svolge esclusivamente compiti di assistenza e supervisione, lasciando all’accasante i compiti e le funzioni proprie dell’affidatario. Inoltre, il provvedimento del Tribunale non deve contenere disposizioni sull’attribuzione della prestazione familiare alla struttura affidataria.
Durata e rinnovo dell’autorizzazione
In presenza dei presupposti indicati, l’autorizzazione può essere rilasciata con validità annuale. Al richiedente deve essere comunicato l’obbligo di restituire l’autorizzazione all’Istituto in caso di variazione della situazione originaria, che dovrà essere confermata dalla struttura pubblica competente in sede di rinnovo.
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