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Circolare

Circolare numero 79 del 1-4-1999

Applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/98, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato: variazioni ai codici autorizzazione. - Istruzioni operative. - Precisazioni in ordine alla classificazione delle attività riguardanti i parchi di divertimento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, con effetto dal 1° gennaio 1999, i codici di autorizzazione e i corrispondenti codici tipo contribuzione applicabili agli enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato a seguito della soppressione di alcuni contributi prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998. Indica quali codici restano invariati, quali vengono sostituiti o soppressi e fornisce istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive. Inoltre, chiarisce la corretta classificazione previdenziale delle attività dei parchi di divertimento, distinguendo tra attività assimilabili agli spettacoli e attività ricreative e culturali.

Variazioni ai codici di autorizzazione per enti pubblici e Stato e precisazioni sulla classificazione dei parchi di divertimento

Applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998 e variazioni ai codici di autorizzazione

La circolare interviene per adeguare la classificazione contributiva degli enti pubblici e delle Amministrazioni dello Stato alla soppressione di alcuni contributi disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Contestualmente fornisce precisazioni sulla corretta classificazione previdenziale delle attività dei parchi di divertimento.

Quadro normativo e decorrenza

La soppressione dei contributi riguarda:

  • il finanziamento degli asili nido di cui all’art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
  • le finalità del soppresso Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
  • l’assicurazione contro la tubercolosi.

Per la generalità dei datori di lavoro le conseguenze contributive erano già state illustrate con circolare n. 23 del 9 febbraio 1999; la presente circolare si concentra invece sull’aggiornamento dei codici di autorizzazione. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 1999.

Aggiornamento dei codici di autorizzazione e dei codici tipo contribuzione

Dal 1° gennaio 1999 l’elenco dei codici di autorizzazione della Parte IV del Manuale allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 viene modificato come segue:

  • il c.a. 6A assume il significato di "Lavoratori soggetti ai contributi per l’I.V.S. e la Ds";
  • il c.a. 6B assume il significato di "Lavoratori soggetti solo al contributo per l’I.V.S.";
  • i corrispondenti codici tipo contribuzione 61 e 62 assumono il medesimo nuovo significato;
  • il c.a. 6N mantiene il significato di "Lavoratori soggetti solo al contributo per la DS".

Sempre dal 1° gennaio 1999 sono soppressi i seguenti codici di autorizzazione, con i relativi codici tipo contribuzione:

  • 6C / 63: (I.V.S. - E.N.A.O.L.I.)
  • 6D / 64: (TBC - E.N.A.O.L.I.)
  • 6E / 65: (DS - E.N.A.O.L.I.)
  • 6F / 66: (TBC - DS - E.N.A.O.L.I.)
  • 6G / 67: (I.V.S. - TBC - DS)
  • 6H / 68: (I.V.S. - TBC)
  • 6L / 69: (I.V.S.)
  • 6M / 70: (TBC)
  • 6P / 72: (TBC - DS)

Istruzioni operative per l’aggiornamento delle posizioni contributive

Le SAP devono aggiornare, dal 1° gennaio 1999, le posizioni contributive attive dei datori di lavoro classificati nei settori 2 (Enti pubblici) e 3 (Amministrazioni dello Stato) secondo criteri predeterminati:

  • i codici 6A, 6B e 6N restano invariati;
  • il codice 6G va sostituito con il c.a. 6A;
  • i codici 6C, 6H e 6L vanno sostituiti con il c.a. 6B;
  • i codici 6E, 6F e 6P vanno sostituiti con il c.a. 6N;
  • i codici 6D e/o 6M, se presenti insieme ad altri c.a. validi, devono essere soppressi;
  • le posizioni contributive contraddistinte solo dai codici 6D e/o 6M devono essere cessate al 31 dicembre 1998.

Classificazione previdenziale dei parchi di divertimento

La circolare integra le istruzioni della circolare n. 65 del 25 marzo 1996 chiarendo che le attività di parchi di divertimento sono classificate nel settore industria, classe attività di spettacolo e sportive, con:

  • C.S.C. nuovo 1.23.09;
  • C.S.C. attuale 1.18.08;
  • codice ISTAT 91 92.33.0.

Tale classificazione si applica solo quando l’esercizio sia caratterizzato dallo svolgimento di veri e propri spettacoli e dal coinvolgimento di personale appartenente alle categorie obbligatoriamente iscritte all’E.N.P.A.L.S. ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive integrazioni.

Classificazione alternativa nel settore terziario

Quando non ricorrono le condizioni per la classificazione nel settore industria, l’attività deve essere ricondotta al settore terziario, nella classe attività ricreative e culturali, ampliata con la nuova categoria:

  • C.S.C. nuovo 7.16.11: "Attività riguardanti i parchi di divertimento";
  • C.S.C. attuale 7.07.08;
  • codice ISTAT 91 92.33.0.

La circolare, quindi, distingue in modo puntuale il trattamento previdenziale dei parchi di divertimento in base alla concreta modalità di esercizio dell’attività.

Punti principali

Soppressione di contributi e aggiornamento dei codici

In conseguenza dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998, sono soppressi i contributi destinati al finanziamento degli asili nido, alle finalità dell’E.N.A.O.L.I. e all’assicurazione contro la tubercolosi. Dal 1° gennaio 1999 vengono quindi aggiornati i codici di autorizzazione utilizzati per gli enti pubblici e le Amministrazioni dello Stato, con corrispondente adeguamento dei codici tipo contribuzione esposti nei modd. DM10/2.

Nuovo significato dei codici 6A, 6B e 6N

Dal 1° gennaio 1999 il c.a. 6A assume il significato di "Lavoratori soggetti ai contributi per l’I.V.S. e la Ds"; il c.a. 6B assume il significato di "Lavoratori soggetti solo al contributo per l’I.V.S.". I corrispondenti codici tipo contribuzione 61 e 62 assumono il medesimo significato. Il c.a. 6N mantiene invece il significato di "Lavoratori soggetti solo al contributo per la DS".

Codici soppressi

Sempre dal 1° gennaio 1999 sono soppressi i c.a. 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6L, 6M e 6P, con i rispettivi codici tipo contribuzione 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 72. La soppressione riguarda le combinazioni contributive collegate a I.V.S., DS, TBC ed E.N.A.O.L.I.

Istruzioni operative per le SAP

Le SAP devono aggiornare le posizioni contributive attive dei datori di lavoro classificati nei settori 2 (Enti pubblici) e 3 (Amministrazioni dello Stato) secondo regole precise: i codici 6A, 6B e 6N non richiedono modifiche; il 6G va sostituito con 6A; i codici 6C, 6H e 6L vanno sostituiti con 6B; i codici 6E, 6F e 6P vanno sostituiti con 6N; i codici 6D e/o 6M, se presenti insieme ad altri codici validi, devono essere soppressi; le posizioni composte solo da 6D e/o 6M devono essere cessate al 31 dicembre 1998.

Classificazione dei parchi di divertimento

Le attività di parchi di divertimento sono classificate nel settore industria, classe attività di spettacolo e sportive, con C.S.C. nuovo 1.23.09, C.S.C. attuale 1.18.08 e codice ISTAT 91 92.33.0 soltanto se l’esercizio è caratterizzato da veri e propri spettacoli e dalla presenza di personale appartenente alle categorie obbligatoriamente iscritte all’E.N.P.A.L.S. ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive integrazioni.

Classificazione alternativa per i parchi di divertimento

Se non ricorrono le condizioni indicate per la classificazione nel settore industria, l’attività deve essere collocata nel settore terziario, nella classe attività ricreative e culturali, con inserimento della nuova categoria: C.S.C. nuovo 7.16.11 "Attività riguardanti i parchi di divertimento", C.S.C. attuale 7.07.08, codice ISTAT 91 92.33.0.

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