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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16296/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, sostenendo che il GIP aveva indicato indici gravi, concreti e specializzanti della persistenza delle esigenze cautelari. Contestava che il Tribunale avesse valorizzato elementi non pertinenti, che il significativo intervallo temporale tra i fatti (contestati fino ad aprile 2022) e la misura fosse stato colmato da due note di polizia giudiziaria (9/04/2024 e 18/06/2025) che attesterebbero l'operatività continuativa del gruppo, e che l'assenza del nome di Indelicato nelle note non fosse rilevante. Sosteneva inoltre che la continuità delle indagini e fatti postumi (es. reato commesso da altro indagato dopo sostituzione della misura) corroborassero l'attualità del periculum libertatis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che, pur condividendo la sussistenza del grave quadro indiziario, ha escluso l'attualità del pericolo di recidiva per Indelicato alla luce del significativo intervallo temporale e dell'assenza di elementi concreti e recenti che lo colleghino operativamente al sodalizio o al traffico di stupefacenti dopo aprile 2022. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, quando c'è un lasso temporale rilevante, le esigenze cautelari devono emergere da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità. Ha anche osservato che le note di PG indicate non erano allegate al ricorso e, comunque, non contenevano riferimenti a Indelicato. Pertanto l'ordinanza del Tribunale che aveva annullato gli arresti domiciliari è confermata; il ricorso del Pubblico Ministero è dichiarato inammissibile senza condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma citata come base per il riesame delle misure cautelari (il Tribunale è stato adito ex art. 309).

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione: il ricorso per cassazione è ammesso per manifesta illogicità della motivazione; la Corte richiama i limiti di questa censura.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiesto il requisito dell'attualità del pericolo per l'applicazione di misure cautelari personali; la Corte ricorda che l'attualità richiede valutazione prognostica basata su elementi concreti, tanto più approfondita quanto maggiore è il ritardo temporale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati gravi (es. stupefacenti), ma la Corte precisa che, per fatti risalenti nel tempo, anche questa presunzione richiede elementi che ne dimostrino l'attualità.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina reati in materia di stupefacenti)

    Delitto-fine contestato: la Corte distingue questa fattispecie dall'art. 416-bis, sottolineando che la qualificazione non comporta automaticamente la presunzione di stabilità del sodalizio e che, per fatti remoti, è necessario riscontro di attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 110 c.p.; art. 73 e art. 80 d.P.R. 309/1990

    Norme richiamate per i reati contestati in concorso e per le aggravanti; utilizzate per descrivere il quadro contestuale ma la loro esistenza non è sufficiente da sola a giustificare la misura cautelare senza elementi attuali.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Quando intercorre un significativo lasso temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare, il giudice deve indicare specifici elementi di fatto che dimostrino l'attualità del pericolo di recidiva.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati in materia di stupefacenti non esime dall'onere di provare l'attualità delle esigenze cautelari se le condotte operative risalgono nel tempo.
  • Documenti (es. note di polizia giudiziaria) non allegati al ricorso non possono essere valutati dalla Corte di Cassazione; chi impugna deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La mera partecipazione passata o il ruolo di "mero partecipante", senza elementi che indichino un inserimento o un'operatività recenti, è generalmente insufficiente per giustificare misure cautelari restrittive.
  • L'azione del pubblico ministero in sede di impugnazione deve fondarsi su profili di legittimità o di manifesta illogicità, non su una diversa, alternativa valutazione della prova.

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