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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34372/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17 settembre 2025, che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione del fatto, deducendo che disponeva di un'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per ragioni sanitarie e che mancava il dolo. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti senza confrontarsi con gli elementi probatori e con la motivazione della Corte d'appello; in particolare, quest'ultima aveva rilevato che l'autorizzazione all'allontanamento non era stata prodotta e aveva motivato sulla consapevolezza e volontà dell'allontanamento. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione era stato motivato, in modo congruo, con la dimensione lesiva del fatto e con la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Luca Barbato relativo a condanna per il reato di evasione;

    La sentenza identifica il reato per il quale è intervenuta la condanna, ma il testo fornito non riporta un'interpretazione specifica della norma incriminatrice.

  • art. 62-bis c.p.

    il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato in quanto tale scelta è stata motivata, in termini congrui, con riferimento alla dimensione lesiva del fatto e con riferimento alla negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosissimi precedenti;

    Il giudice può negare il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione sulla base di una motivazione congrua riferita alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell'imputato, anche considerando i precedenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova ricostruzione del fatto mediante deduzioni che non si confrontino con gli elementi probatori e con la motivazione di merito, quando questa è logicamente argomentata.
  • La contestazione del dolo non è idonea a superare la motivazione di merito se è genericamente formulata e non si confronta con gli elementi dai quali il giudice ha desunto la consapevolezza e la volontà della condotta.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione è adeguatamente motivabile facendo riferimento alla dimensione lesiva del fatto e alla negativa personalità dell'imputato, compresi i numerosi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generale

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