Sentenza del 31/10/2016 n. 2814 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - fattura - redazione da parte di terzo - sussiste - falsità - non consegue - elementi indiziari - precisione, gravità e concordanza - sono necessari - utilizzabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito d'impresa dichiarato per il 2005, includendo una fattura n. 9 di euro 30.600,00 emessa nei confronti dell'impresa edile PD. MR ha disconosciuto la fattura ai sensi dell'art. 214 c.p.c., sostenendo che le prestazioni fossero inesistenti e che il documento fosse materialmente falso. A sostegno ha prodotto una consulenza grafologica, dalla quale risultava che la fattura non era stata compilata né da lui né dalla moglie, nonché una dichiarazione di terzo. Ha inoltre contestato la motivazione della sentenza di primo grado e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto utilizzabile la dichiarazione prodotta in appello, ma le ha attribuito soltanto valore indiziario e comunque insufficiente. La consulenza grafologica non ha dimostrato la falsità della fattura, poiché il documento avrebbe potuto essere redatto da un terzo incaricato dal contribuente. Sono stati invece ritenuti significativi i tre assegni emessi dall'impresa PD pochi giorni dopo la fattura, per un importo complessivo corrispondente a quello fatturato. L'accertamento è stato quindi confermato e MR è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettere b) e d), D.P.R. 600/1973
Consente la rettifica del reddito d'impresa quando l'Amministrazione finanziaria dispone di elementi contabili o presuntivi idonei a contestare la dichiarazione del contribuente.
Art. 214 c.p.c.
Disciplina il disconoscimento della scrittura privata, ma il disconoscimento non dimostra automaticamente la falsità sostanziale del documento né l'inesistenza dell'operazione economica sottostante.
Art. 59, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992
Se la sentenza di primo grado è carente di motivazione, il giudice d'appello può decidere direttamente il merito, senza dover rimettere necessariamente la causa al primo giudice.
Art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992
Consente il deposito di documenti nel processo tributario entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza; tale regola si applica anche in appello tramite il richiamo dell'art. 61.
Art. 61, D.Lgs. 546/1992
Rende applicabili al giudizio d'appello le disposizioni previste per il giudizio di primo grado, inclusa la disciplina dei termini per il deposito documentale.
Art. 354 c.p.c.
La carenza di motivazione della sentenza di primo grado non costituisce, di regola, un vizio che imponga la rimessione della causa al primo giudice; il giudice d'appello deve porvi rimedio decidendo il merito.
Massime di principio
- Il fatto che una fattura non sia stata materialmente scritta dal contribuente non prova, da solo, che essa sia falsa o che l'operazione sia inesistente: il documento può essere stato compilato da un dipendente, familiare o terzo incaricato.
- Per superare la valenza probatoria di una fattura occorrono elementi ulteriori, concreti e convergenti, dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza; una sola consulenza grafologica è normalmente insufficiente.
- I pagamenti effettuati dal cliente con assegni o altri strumenti tracciabili, per importi e date coerenti con la fattura, costituiscono un forte elemento indiziario a favore della genuinità dell'operazione.
- Le dichiarazioni sostitutive o dichiarazioni di terzi nel processo tributario hanno, di regola, valore di indizio e devono essere valutate insieme agli altri elementi disponibili; non dimostrano automaticamente la verità dei fatti dichiarati.
- La contestazione della fattura deve riguardare non soltanto la sua materiale compilazione, ma anche la riferibilità al contribuente, l'effettiva esecuzione della prestazione e l'assenza di pagamenti o di altri riscontri economici.
- Una sentenza di primo grado scarsamente motivata può essere corretta dal giudice d'appello mediante una decisione diretta sul merito, senza necessità di annullamento e rinvio.
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