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Sentenza

Sentenza del 31/10/2016 n. 5563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RESIDENZA FISCALE - Domicilio - Sede principale degli interessi economici e personali - Elementi idonei ad identificarlo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La residenza fiscale non è stata esclusa sulla base della sola iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero. È stata ritenuta prevalente la valutazione complessiva dei legami personali ed economici mantenuti in Italia, idonei a individuare nel territorio nazionale il domicilio del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione della residenza fiscale. Il ricorrente sosteneva che l’iscrizione all’anagrafe dei residenti all’estero fosse sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana. La sentenza ha invece ritenuto che tale iscrizione non sia decisiva quando il contribuente conserva in Italia il proprio domicilio, inteso ai sensi dell’art. 43 c.c. come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali. Sono rilevanti, tra gli altri elementi, la presenza fisica del contribuente e dei familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di svolgimento dell’attività professionale e la localizzazione degli interessi patrimoniali.

Norme richiamate

  • Art. 43 del codice civile

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

    Il domicilio può risultare da una valutazione complessiva degli interessi economici e personali del soggetto. La residenza anagrafica estera non prevale automaticamente quando il centro effettivo delle relazioni e degli interessi resta in Italia.

Massime di principio

  • L’iscrizione all’AIRE o in altra anagrafe dei residenti all’estero non è, da sola, sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana.
  • La residenza fiscale va valutata considerando concretamente il centro degli interessi personali, familiari, professionali ed economici del contribuente.
  • La presenza in Italia della famiglia, di un’abitazione disponibile, dell’attività lavorativa o professionale e di consistenti interessi patrimoniali può indicare che il domicilio fiscale sia ancora in Italia.
  • In situazioni analoghe è necessario documentare non solo il trasferimento formale all’estero, ma anche l’effettivo spostamento della vita personale ed economica principale.

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