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Sentenza

Sentenza del 31/10/2016 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Irpef - Sottoposizione a tassazione separata dei crediti accordati dal G.L. a titolo risarcitorio - Sussiste solo se questi sono destinati a ristorare il c.d. lucro cessante - Accertamento - E' demandato in concreto al giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente sosteneva che la somma riconosciuta dal giudice del lavoro a seguito dell'illegittima reiterazione di contratti a termine avesse natura esclusivamente risarcitoria e indennitaria, destinata a compensare il danno subito, e non costituisse reddito imponibile. La questione riguardava in particolare la sottoposizione a tassazione separata delle somme accordate a titolo risarcitorio: tale tassazione è giustificata solo quando l'importo ristora il lucro cessante, cioè la perdita di retribuzioni o di altre utilità reddituali, mentre non opera per il mero danno emergente o per un'indennità priva di funzione sostitutiva del reddito.

La decisione

La domanda della lavoratrice è stata accolta. Il giudice tributario ha esaminato concretamente la funzione della somma liquidata, considerando il contenuto della decisione lavoristica, i criteri quantitativi e qualitativi utilizzati e la misura dell'importo, pari a circa 3,5 mensilità. È stato ritenuto che tale somma fosse stata liquidata in via equitativa e indennitaria, in conseguenza dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e del divieto legale di conversione del rapporto, non per compensare retribuzioni non percepite o future. Pertanto, l'importo non doveva essere assoggettato a tassazione e spettava il rimborso dell'IRPEF trattenuta.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF sulla tassazione separata delle somme arretrate e risarcitorie

    Le somme riconosciute in relazione a rapporti di lavoro sono soggette a imposizione, anche separata quando previsto, soltanto nella misura in cui abbiano funzione sostitutiva di redditi non percepiti, ossia quando ristornino il lucro cessante. Le somme aventi natura meramente indennitaria o compensativa di un danno non reddituale non sono imponibili.

  • Divieto legale di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego

    Quando la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato è legalmente preclusa, la somma riconosciuta al lavoratore per l'abuso dei contratti può avere natura indennitaria, se liquidata come compensazione equitativa della violazione e non come pagamento di retribuzioni perdute.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una somma riconosciuta dal giudice non dipende esclusivamente dalla formula utilizzata nel dispositivo, come "a titolo risarcitorio", ma dalla funzione concreta dell'importo.
  • Per stabilire se una somma sia imponibile occorre verificare se compensi il lucro cessante, cioè redditi non percepiti o non percepibili, oppure il danno emergente e una lesione non reddituale.
  • Il giudice tributario può e deve esaminare il ragionamento del giudice che ha liquidato la somma, inclusi i criteri di quantificazione, l'importo riconosciuto e il rapporto tra la somma e le retribuzioni.
  • Una liquidazione forfettaria o equitativa, soprattutto se di importo contenuto e collegata a una violazione del datore di lavoro, può essere qualificata come indennità non imponibile quando non sostituisce specifiche retribuzioni.
  • La semplice provenienza della somma da un rapporto di lavoro non rende automaticamente l'importo imponibile: è determinante la sua natura sostanziale e la finalità perseguita dal provvedimento giudiziario.

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