Sentenza del 31/10/2016 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irpef - Sottoposizione a tassazione separata dei crediti accordati dal G.L. a titolo risarcitorio - Sussiste solo se questi sono destinati a ristorare il c.d. lucro cessante - Accertamento - E' demandato in concreto al giudice tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente sosteneva che la somma riconosciuta dal giudice del lavoro a seguito dell'illegittima reiterazione di contratti a termine avesse natura esclusivamente risarcitoria e indennitaria, destinata a compensare il danno subito, e non costituisse reddito imponibile. La questione riguardava in particolare la sottoposizione a tassazione separata delle somme accordate a titolo risarcitorio: tale tassazione è giustificata solo quando l'importo ristora il lucro cessante, cioè la perdita di retribuzioni o di altre utilità reddituali, mentre non opera per il mero danno emergente o per un'indennità priva di funzione sostitutiva del reddito.
La decisione
La domanda della lavoratrice è stata accolta. Il giudice tributario ha esaminato concretamente la funzione della somma liquidata, considerando il contenuto della decisione lavoristica, i criteri quantitativi e qualitativi utilizzati e la misura dell'importo, pari a circa 3,5 mensilità. È stato ritenuto che tale somma fosse stata liquidata in via equitativa e indennitaria, in conseguenza dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine e del divieto legale di conversione del rapporto, non per compensare retribuzioni non percepite o future. Pertanto, l'importo non doveva essere assoggettato a tassazione e spettava il rimborso dell'IRPEF trattenuta.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF sulla tassazione separata delle somme arretrate e risarcitorie
Le somme riconosciute in relazione a rapporti di lavoro sono soggette a imposizione, anche separata quando previsto, soltanto nella misura in cui abbiano funzione sostitutiva di redditi non percepiti, ossia quando ristornino il lucro cessante. Le somme aventi natura meramente indennitaria o compensativa di un danno non reddituale non sono imponibili.
Divieto legale di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego
Quando la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato è legalmente preclusa, la somma riconosciuta al lavoratore per l'abuso dei contratti può avere natura indennitaria, se liquidata come compensazione equitativa della violazione e non come pagamento di retribuzioni perdute.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una somma riconosciuta dal giudice non dipende esclusivamente dalla formula utilizzata nel dispositivo, come "a titolo risarcitorio", ma dalla funzione concreta dell'importo.
- Per stabilire se una somma sia imponibile occorre verificare se compensi il lucro cessante, cioè redditi non percepiti o non percepibili, oppure il danno emergente e una lesione non reddituale.
- Il giudice tributario può e deve esaminare il ragionamento del giudice che ha liquidato la somma, inclusi i criteri di quantificazione, l'importo riconosciuto e il rapporto tra la somma e le retribuzioni.
- Una liquidazione forfettaria o equitativa, soprattutto se di importo contenuto e collegata a una violazione del datore di lavoro, può essere qualificata come indennità non imponibile quando non sostituisce specifiche retribuzioni.
- La semplice provenienza della somma da un rapporto di lavoro non rende automaticamente l'importo imponibile: è determinante la sua natura sostanziale e la finalità perseguita dal provvedimento giudiziario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 2814 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 2816 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 2758 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 5551 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 5556 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 31 ott 2016Sentenza del 31/10/2016 n. 5563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →