Sentenza del 31/10/2016 n. 2758 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposte in genere - Accertamento - Acertamento d'ufficio - Parametri sintomatici - Presunzione semplice - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per 40.650 euro nell'anno d'imposta 2009, sostenendo che l'Ufficio avesse utilizzato in modo improprio un ricarico del 40%, senza considerare gli sconti praticati durante i saldi, la crisi economica, la concorrenza, la modesta dimensione dell'attività e il ricarico effettivo dichiarato del 14,53%. Ha inoltre contestato l'applicazione del metodo analitico-induttivo e l'omesso utilizzo di una media aritmetica ponderata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo, poiché la contabilità era sostanzialmente inattendibile e l'Ufficio aveva utilizzato l'inventario analitico della merce e il ricarico medio ponderato, risultato pari al 45,31%. Gli sconti tra il 50% e l'80% erano limitati al periodo dei saldi, mentre per il resto dell'anno il contribuente aveva ammesso un ricarico del 40%. Le deduzioni sulla crisi e sulla concorrenza sono state giudicate generiche e non sufficienti a fornire prova contraria. Le spese del grado sono state compensate; l'appellante è stato inoltre condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
metodo analitico-induttivo per l'accertamento del reddito d'impresa
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi anche quando le scritture contabili sono formalmente regolari, qualora risultino complessivamente inattendibili e sussistano elementi presuntivi idonei a evidenziare maggiori ricavi.
Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
accertamento delle operazioni imponibili ai fini IVA
La disposizione è stata ritenuta applicabile alla ricostruzione presuntiva dei ricavi e delle operazioni imponibili sulla base di elementi concreti, come il costo del venduto e la percentuale di ricarico.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
In caso di rigetto integrale dell'appello, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Anche una contabilità formalmente regolare può essere disattesa quando, valutata nel suo complesso, risulti inattendibile alla luce di elementi oggettivi e verificabili.
- La ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico può costituire una presunzione semplice idonea a fondare l'accertamento, soprattutto se basata su inventari analitici, costi di acquisto e dati acquisiti in contraddittorio.
- Il contribuente che contesta il ricarico deve fornire una prova concreta e documentata degli sconti, delle vendite sottocosto e delle specifiche condizioni di mercato; affermazioni generiche sulla crisi o sulla concorrenza non sono sufficienti.
- Gli sconti stagionali o praticati durante i saldi devono essere dimostrati e correttamente rapportati al periodo e al volume complessivo delle vendite; non possono automaticamente estendersi all'intero anno d'imposta.
- La media ponderata del ricarico non è illegittima per il solo fatto di non coincidere con il ricarico dichiarato, purché il metodo sia coerente con la composizione degli acquisti e adeguatamente motivato.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica o contraddittorio possono essere utilizzate contro di lui e possono contribuire a dimostrare l'inattendibilità delle ricostruzioni successivamente prospettate in giudizio.
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