R.R. Lombardia 1/2019
Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento Lombardia n. 1/2019: disciplina contributi assistenziali, spese ammissibili, termini di domanda ed erogazione, decadenza e esenzione da alcuni tributi regionali per vittime del dovere e familiari. Prevede un massimale complessivo di 20.000 euro per vittima; la domanda va presentata entro un anno dal riconoscimento. L’esenzione tributaria vale per l’anno d’imposta in corso al riconoscimento ed è richiedibile entro il terzo anno successivo.
Sostegno alle vittime del dovere in Regione Lombardia
Sostegno alle vittime del dovere in Regione Lombardia
Il regolamento attua la disciplina regionale sulle vittime del dovere e definisce, per la sola Regione Lombardia, criteri e modalità per l’erogazione di contributi assistenziali, per l’esenzione da alcuni obblighi tributari regionali e per la gestione del relativo fondo.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina individua:
- gli importi massimi dei contributi;
- le spese ammissibili;
- modalità, termini e condizioni per l’erogazione dei benefici;
- presupposti e procedure per l’esenzione dagli obblighi tributari;
- regole operative per la gestione del Fondo in favore delle vittime del dovere.
Beneficiari e condizioni soggettive
Possono accedere alle misure:
- le vittime del dovere, come definite dalla legge regionale richiamata;
- i familiari della vittima, intesi come coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.
Per la vittima del dovere è richiesto che, al momento dell’evento che ha determinato il riconoscimento, la persona risulti residente o presti servizio in Lombardia.
Per i familiari, il beneficio è subordinato al fatto che, al momento dell’evento:
- risultino anagraficamente conviventi con la vittima, oppure
- siano destinatari di assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda il familiare non deve trovarsi in condizioni ostative, ossia:
- non deve avere riportato condanne per delitto non colposo nei limiti indicati dal regolamento, salvo riabilitazione, estinzione del reato, revoca o depenalizzazione;
- non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo riabilitazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia.
Spese ammissibili e limiti economici
Sono ammissibili le spese per:
- pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa o del canone di locazione dell’abitazione principale;
- assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica presso strutture pubbliche o accreditate;
- spese scolastiche e universitarie;
- spese funerarie.
Le spese devono essere motivate e documentate e sono riconosciute al netto di somme già coperte da assicurazioni o da altre misure di ristoro pubbliche o analoghe.
Il contributo è riconoscibile entro il limite massimo complessivo di 20.000 euro per ciascuna vittima del dovere, indipendentemente dal numero di domande presentate.
Per i familiari beneficiari di assegno di mantenimento o alimentare, il contributo non può superare l’importo dell’assegno percepito.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata:
- dalla vittima del dovere, anche per spese proprie o dei familiari;
- se la vittima è deceduta, da ciascun familiare.
La domanda va presentata alla struttura regionale competente entro un anno dal riconoscimento di vittima del dovere.
Le modalità di presentazione, la modulistica e la documentazione da allegare sono stabilite con decreto del dirigente competente, da pubblicare sul BURL.
Istruttoria, integrazioni ed erogazione
Se la domanda è incompleta o irregolare, la struttura regionale richiede rettifiche o integrazioni.
Il richiedente può trasmetterle entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il contributo è erogato per spese sostenute entro un anno dall’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e che siano conseguenti e connesse a tale evento. Le domande sono trattate secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della domanda al protocollo; se intervengono integrazioni, il termine decorre nuovamente dalla loro presentazione o dalla scadenza del termine per produrle.
Decadenza dal contributo
La struttura regionale dispone la decadenza dal contributo se accerta la non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata sulle spese sostenute, con richiesta di restituzione delle somme già erogate.
Esenzione dagli obblighi tributari regionali
Ai beneficiari è riconosciuta, su istanza da presentare alla struttura regionale competente in materia tributaria, l’esenzione dagli obblighi tributari limitatamente ai tributi regionali indicati dalla normativa tributaria regionale.
L’esenzione riguarda l’anno d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell’amministrazione competente.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il terzo anno d’imposta successivo a quello di adozione del provvedimento di riconoscimento.
Fondo regionale
Le risorse destinate alle vittime del dovere sono allocate sul capitolo di spesa previsto dalla legge regionale di riferimento.
L’ammontare del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio; eventuali esigenze eccedenti sono coperte mediante prelievo dal fondo spese impreviste.
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