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Legge

L.R. Lombardia 23/2018

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

Normativa regionaleL.R. Lombardia 23/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 23/2018 adegua numerose discipline regionali su bilancio, consiglieri regionali, orti urbani, distretti del cibo, fauna/ambiente, opere sismiche, aree protette, montagna, servizi idrici, rete escursionistica, lavoro, sanità e ticket. Molte misure sono finanziate solo per gli esercizi 2019-2021; il titolo su ticket e sanità contiene termini perentori fino al 31/12/2019 e al 30/04/2020.

Collegato 2019 della Regione Lombardia: modifiche a norme istituzionali, economiche, territoriali, sociali e sanitarie

Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2019

La legge regionale Lombardia n. 23 del 28 dicembre 2018 interviene in modo trasversale su diverse leggi regionali, aggiornando disciplina istituzionale, economica, territoriale, sociale e sanitaria. Molte previsioni hanno copertura limitata al bilancio 2019-2021 o a termini puntuali già scaduti, per cui l’atto ha oggi utilità soprattutto ricostruttiva e di coordinamento normativo.

Ambito istituzionale e finanza regionale

La legge modifica la disciplina contabile regionale per chiarire alcuni casi di finanziamento e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare:

  • vengono esclusi dall’ambito del divieto/limitazione di cui all’art. 28 sexies i finanziamenti regionali per interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ma solo per la durata dello stato di emergenza;
  • sono previsti finanziamenti regionali agli enti locali per recupero o rifunzionalizzazione di strutture e impianti di proprietà degli enti, per riattivare servizi di pubblica utilità e finalità sociali, secondo criteri della Giunta;
  • si chiarisce la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, rinviando ai casi e alle modalità del d.lgs. 118/2011 e precisando che non sono debiti fuori bilancio le spese regolarmente impegnate al momento del perfezionamento dell’obbligazione e imputate agli esercizi di esigibilità.

Trattamento economico dei consiglieri regionali e surroghe

La disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali viene aggiornata per i casi di sospensione e subentro:

  • il consigliere sospeso ai sensi del d.lgs. 235/2012 o colpito da misure cautelari restrittive della libertà personale percepisce, per il periodo di sospensione/impedimento, un assegno pari all’indennità di carica ridotta del 90%;
  • in caso di subentro a seguito di cessazione del mandato o sospensione, il consigliere subentrato ha diritto al trattamento economico dalla data della deliberazione consiliare di surroga o sostituzione;
  • è abrogata la disciplina regionale del 1995 sulla convalida, sospensione e decadenza dei consiglieri regionali.

Valutazione delle politiche regionali e premi per tesi

La legge regionale sulla valutazione delle politiche pubbliche viene integrata con la possibilità, per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di istituire premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e di dottorato dedicate all’analisi e valutazione delle politiche regionali. La copertura è posta a carico del bilancio del Consiglio regionale a decorrere dal 2019.

Orti di Lombardia

La disciplina sugli orti viene riorientata verso gli orti didattici, urbani e collettivi, eliminando il riferimento agli orti sociali periurbani. La Regione può concedere contributi per la realizzazione degli orti, fino al 50% delle spese ammissibili, secondo criteri della Giunta. La copertura finanziaria è prevista solo per il 2019 e il 2020, con rifinanziamento dagli esercizi successivi tramite legge di bilancio.

Distretti del cibo e interventi forestali compensativi

La legge introduce la promozione dei distretti del cibo, con criteri definiti dalla Giunta regionale. In prima applicazione, i distretti rurali, agroalimentari di qualità e di filiera già riconosciuti diventano distretti del cibo. Sono previsti contributi per programmi di attività e, per i nuovi distretti, anche per i costi di costituzione; la disciplina tiene conto degli obblighi sugli aiuti di Stato. La stessa legge destina inoltre le somme previste per gli interventi compensativi forestali, riservando il 20% a interventi in aree prossime al bosco trasformato.

Fauna selvatica e tesserino venatorio

Il tesserino venatorio deve essere recapitato al domicilio del cacciatore a mezzo posta. Le spese connesse sono quantificate su base annua e coperte dal bilancio regionale 2019-2021.

Opere in zone sismiche

Per la gestione delle pratiche sismiche si promuove l’interoperabilità tra sistemi informativi regionali e comunali, anche in raccordo con gli sportelli unici e le strutture comunali competenti. La modifica incide anche sulle modalità di gestione dei procedimenti e abroga una disposizione dell’art. 13 della legge del 2015, fatti salvi gli effetti già prodotti. È prevista copertura per gli esercizi 2019-2021.

Abrogazione della legge regionale sugli immigrati extracomunitari

La legge regionale n. 38/1988 viene abrogata, con salvezza degli effetti già prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate.

Servizi locali, rifiuti, energia, sottosuolo e risorse idriche

La disciplina regionale dei servizi di interesse economico generale viene aggiornata soprattutto in materia idrica e ambientale:

  • si promuove la progressiva dismissione dei prodotti monouso in plastica nella ristorazione collettiva e nelle forniture alimentari, con sostituzione mediante prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili;
  • la Regione prevede incentivi per gli enti locali che adottano tali soluzioni, anche per finalità educative;
  • sono ridefinite alcune competenze sulle autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e sui controlli connessi, ferme le competenze di ARPA;
  • vengono integrate le competenze relative al servizio idrico integrato, inclusa l’approvazione di progetti definitivi di opere e interventi previsti nei piani d’ambito;
  • è introdotta una norma di rinvio che sostituisce i riferimenti al d.lgs. 152/1999 con il d.lgs. 152/2006, ove compatibile.

Aree protette e parchi agricoli

Per i parchi classificati anche agricoli, ad eccezione del Parco Agricolo Sud Milano, viene previsto un ulteriore membro nei consigli di gestione, eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. In caso di parità nelle decisioni del consiglio di gestione, prevale il voto del presidente. La modifica si applica dal primo rinnovo utile dei consigli interessati; gli statuti si intendono automaticamente adeguati.

Territorio montano, patti territoriali e comunità montane

La disciplina a favore delle zone montane viene profondamente riordinata:

  • le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate dalla l.r. 19/2008;
  • la Giunta, entro nove mesi dall’approvazione del PRS, definisce obiettivi, azioni strategiche, modalità di finanziamento e criteri di destinazione del fondo, aggiornabili con il DEFR;
  • la Giunta avvia una manifestazione di interesse per i progetti di sviluppo di valenza sovracomunale e strategica, di norma presentati dalle comunità montane;
  • sono abrogati i precedenti commi da 4 a 7 bis dell’art. 5 della l.r. 25/2007. La legge consente inoltre di riservare una quota del fondo regionale per la montagna al finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo montano. Le spese sono quantificate per il triennio 2019-2021.

Demanio idrico e cauzioni

Per le concessioni di uso di aree del demanio idrico si precisa che restano ferme le garanzie finanziarie previste dal regolamento regionale sul demanio lacuale e idroviario. Gli enti pubblici e gli enti del sistema regionale sono esentati dal deposito cauzionale, salvo quanto previsto dal regolamento regionale citato; la previsione si applica anche alle concessioni e autorizzazioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche già in essere.

Rete escursionistica della Lombardia

La disciplina della rete escursionistica viene resa più dettagliata sia sul piano procedurale sia su quello dei soggetti coinvolti:

  • in fase di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, sono considerate anche le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti competenti;
  • per l’inserimento nella rete di tratti su proprietà privata non gravati da servitù di uso pubblico da atto scritto è richiesta comunicazione agli interessati, con possibilità di opposizione entro 30 giorni;
  • i percorsi della rete sono qualificati di interesse pubblico;
  • sono precisati compiti di gestione, manutenzione, coordinamento degli interventi e transito dei mezzi per attività agro-silvo-pastorali, manutenzione della rete e approvvigionamento dei rifugi;
  • sono definiti il ruolo di province e Città metropolitana di Milano, che concorrono al catasto, promuovono la conoscenza delle reti e possono svolgere funzioni di raccordo e supporto;
  • sono aggiornati i componenti del collegio consultivo previsti dalla legge. Viene inoltre chiarito, per il regolamento attuativo, che alcune regole valgono in sede di prima applicazione della legge del 2017.

Contratti e accordi sindacali di solidarietà, ammortizzatori in deroga

La disciplina regionale sui contratti di solidarietà viene ampliata e aggiornata:

  • i benefici possono riguardare anche interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti di solidarietà o per l’innovazione del mercato del lavoro;
  • ARIFL è sostituita da PoliS Lombardia nei compiti richiamati dalla legge;
  • viene eliminata una soglia minima del 40% di riduzione d’orario;
  • il contributo massimo previsto dalla legge è elevato a 200.000 euro;
  • sono aggiunti adempimenti sugli aiuti di Stato;
  • è introdotta una disciplina straordinaria per la chiusura dei procedimenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga 2014-2016, con possibilità di riconoscere un contributo di solidarietà ai lavoratori nei limiti dei decreti autorizzativi e secondo una convenzione con INPS. Le relative spese sono coperte nel 2019 con risorse già trasferite a PoliS Lombardia e, dal 2020, con le risorse regionali del bilancio.

Sanità veterinaria e controlli sugli impianti di macellazione

Le ATS possono stipulare contratti a tempo determinato, attingendo a specifiche risorse nazionali, fino a coprire il 100% del turnover dell’area veterinaria. Inoltre, per garantire il costo effettivo dei controlli sugli impianti di macellazione, le ATS possono utilizzare gli introiti tariffari del d.lgs. 194/2008 quando le maggiorazioni previste non bastino a coprire integralmente il costo.

Servizi abitativi

Per la locazione sociale viene eliminato il riferimento alla sola natura “transitoria” dell’intervento e viene riformulata la finalità del contributo, che consiste nel pagamento del costo della locazione sociale.

Fondo per l’edilizia scolastica

La disciplina del fondo per l’edilizia scolastica viene aggiornata eliminando il richiamo alla gestione presso Finlombarda s.p.a. per la nuova alimentazione del fondo, che può derivare da risorse regionali, nazionali e comunitarie. Resta però in capo a Finlombarda la gestione amministrativa, contabile e operativa per gli incarichi già affidati alla data di entrata in vigore della legge.

Ticket sanitari: regolarizzazione e definizione agevolata

La legge introduce una disciplina temporanea e ormai conclusa per la regolarizzazione dei ticket sanitari non versati, con termine generale al 31 dicembre 2019:

  • se è stata notificata entro il 31 dicembre 2018 un’ordinanza-ingiunzione, il pagamento del ticket, delle maggiorazioni e delle spese è differito al 31 dicembre 2019; in caso di mancato pagamento, l’ATS procede al recupero coattivo;
  • se è stato notificato entro il 31 dicembre 2018 un verbale di accertamento, il pagamento del ticket, degli interessi e delle spese è differito al 31 dicembre 2019, con esonero dalla sanzione penale-amministrativa richiamata; in caso di mancato pagamento, l’ATS notifica l’ordinanza-ingiunzione e procede al recupero;
  • se entro il 31 dicembre 2018 non è stato notificato il verbale, il soggetto può chiedere entro il 31 dicembre 2019 di regolarizzare spontaneamente la posizione pagando il ticket con interessi;
  • i soggetti destinatari di ordinanze o verbali notificati entro il 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici entro il 30 aprile 2020;
  • la Giunta regionale deve definire criteri applicativi uniformi entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Si tratta di disposizioni a efficacia temporalmente limitata, oggi sostanzialmente esaurite.

Decorrenza ed effetti

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Diverse misure economiche sono finanziate solo per gli esercizi 2019-2021; altre hanno termini di prima applicazione o scadenze già spirate, motivo per cui l’atto è in larga parte di interesse storico-sistematico.

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