Ordinanza n. 124/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della Determinazione n. 188 dell’11.3.2026, con la quale il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia, SUAPE e Sviluppo Economico del Comune di Assemini ha dichiarato l’intervenuta decadenza della DUAAP, numero 28874 del 6.12.2012 presentata presso il SUAP del Comune di Assemini dalla ricorrente; - “per mero scrupolo difensivo”, della eventuale e conseguente dichiarazione di irricevibilità della DUA C.U. 03170580926-21122023-1824.698655; - di ogni altro atto presupposto successivo, consequenziale, “anche non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale dichiarativa della decadenza di una DUAAP e, in via eventuale, dichiarazione di irricevibilità di una successiva DUA C.U.
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia, SUAPE e Sviluppo Economico del Comune di Assemini ha dichiarato la decadenza della DUAAP presentata nel 2012. È stata inoltre contestata, per mero scrupolo difensivo, l’eventuale conseguente dichiarazione di irricevibilità di una successiva DUA C.U., nonché ogni atto presupposto, successivo o consequenziale. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, ma dà conto delle questioni rilevanti ai fini cautelari: la ricorrente contestava la dichiarazione di decadenza e, correlativamente, la rilevanza della precedente dichiarazione di irricevibilità della comunicazione di inizio lavori.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, a un sommario esame, insussistenti i presupposti per la sospensione. Il provvedimento di decadenza della DUAAP è apparso prima facie giustificato poiché la comunicazione di inizio lavori riferibile alla DUAAP, presentata nel 2013, era stata dichiarata irricevibile dallo Sportello Unico con provvedimento del 2 gennaio 2014, comunicato anche via PEC al direttore dei lavori designato dalla società, senza tempestiva impugnazione da parte di quest’ultima. Il giudice ha inoltre ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione si limita a cristallizzare una decadenza già verificatasi abbia natura meramente ricognitiva e, proprio per tale ragione, non sia soggetto a un termine per la sua adozione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha escluso, a un sommario esame, la ricorrenza dei presupposti per concedere la sospensione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- La dichiarazione di decadenza di un titolo amministrativo può risultare prima facie giustificata quando l’adempimento cui era subordinata l’efficacia o la conservazione del titolo sia stato oggetto di un precedente provvedimento di irricevibilità, comunicato all’interessato, rimasto non tempestivamente impugnato.
- L’atto con cui l’amministrazione prende atto e rende esplicita una decadenza già verificatasi ha natura meramente ricognitiva e non è soggetto a un termine per la sua adozione.
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