Sentenza del 19/07/2016 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta di registro - d.P.R.601/1973 - fascicolo aziendale ex art. 25, dl 5/1992, (di terzo) - irrilevanza- contenuto dell'atto - veridicità - conseguenze - illegittimità dell'avviso diliquidazione. L'applicazionedelle agevolazioni sull'imposta di registro per i territori montani di cuiall'art. 9, secondo comma, d.P.R. 601/1973, che riguardano i "trasferimenti diproprietà di fondi rustici effettuati a scopo di arrotondamento od accorpamentodi proprietà diretto-coltivatrici", è subordinata alla conformità al dettatonormativo delle risultanze dell'atto presentato alla registrazione, salvo ilpotere dell'ufficio di verificare, nella realtà, l'eventuale non corrispondenzadel trasferimento allo scopo dichiarato. Pertanto, a sostegno della legittimitàdell'avviso di liquidazione, non rileva la contraria indicazione provenientedal fascicolo aziendale ex art. 25, dl 5/1992, istruito da un terzo(indicazione che è peraltro priva di valenza probatoria, atteso che i datirelativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronicofanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che iltitolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse, non invece neiconfronti di terzi, quali il contribuente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione aveva negato o recuperato le agevolazioni dell'imposta di registro previste per i trasferimenti di fondi rustici situati in territori montani. Sosteneva che l'atto di trasferimento fosse diretto all'arrotondamento o all'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici e che una diversa indicazione risultante dal fascicolo aziendale elettronico, intestato o formato con riferimento a un terzo, non potesse smentire tale finalità.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'applicazione dell'agevolazione dipenda dalla conformità delle risultanze dell'atto registrato ai requisiti previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per l'Ufficio di verificare in concreto la reale finalità del trasferimento. L'indicazione contenuta nel fascicolo aziendale di un terzo è stata considerata irrilevante e priva di efficacia probatoria nei confronti del contribuente, poiché i dati del fascicolo fanno fede nei rapporti tra il titolare dell'azienda agricola e le pubbliche amministrazioni, non nei rapporti con soggetti terzi. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo.
Norme richiamate
Art. 9, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Trasferimenti di proprietà di fondi rustici effettuati a scopo di arrotondamento od accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici
L'agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani si applica quando l'atto registrato rispetta i requisiti normativi e dichiara una finalità di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici. L'Ufficio può comunque verificare la corrispondenza tra la finalità dichiarata e la situazione reale.
Art. 25, d.l. 15 gennaio 1993, n. 5, richiamato nel testo come d.l. 5/1992
Fascicolo aziendale elettronico
I dati contenuti nel fascicolo aziendale fanno fede nei rapporti del titolare dell'azienda agricola con le pubbliche amministrazioni, ma non hanno automaticamente efficacia probatoria nei confronti di terzi, incluso il contribuente coinvolto in un diverso rapporto tributario.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata alla natura o alla finalità di un atto, è essenziale che tali elementi risultino correttamente dall'atto presentato alla registrazione.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare la realtà sostanziale dell'operazione e negare l'agevolazione se accerta che la finalità dichiarata non corrisponde a quella effettiva.
- Le informazioni contenute in registri o fascicoli amministrativi formati per i rapporti tra un soggetto e la Pubblica Amministrazione non sono necessariamente opponibili a terzi e devono essere valutate nei limiti della loro specifica efficacia probatoria.
- Un dato riferito a un terzo non può, da solo, giustificare il recupero d'imposta nei confronti del contribuente se non dimostra concretamente la mancanza dei requisiti dell'agevolazione.
- In caso di contestazione, il contribuente deve valorizzare il contenuto dell'atto registrato e produrre elementi concreti sulla reale destinazione e finalità del trasferimento.
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