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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 12857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato la parziale accoglienza dei ricorsi della contribuente avverso avvisi di accertamento IVA e cartelle per gli anni 2002 e 2003. L'Agenzia deduceva la errata applicazione/interpretazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 10 e art. 7, comma 3) in tema di proroga biennale dei termini di accertamento e la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 in tema di recupero delle imposte quando il contribuente abbia dichiarato un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati i primi due motivi: l'art. 10 della L. n. 289/2002 (proroga biennale dei termini di accertamento) si applica ogniqualvolta il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica, indipendentemente dalla ragione (anche se il contribuente era precluso dalla definizione perché già destinatario di avviso di accertamento prima dell'entrata in vigore della legge). Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo: l'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 autorizza l'Ufficio non solo a disconoscere il credito IVA eccedente ma anche a recuperare l'imposta corrispondente, per cui la cartella impugnata è legittima. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, sono rigettati gli originari ricorsi della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; la resistente (Croce Bianca) è condannata a rimborsare le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10

    La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 si applica tutte le volte in cui il contribuente non si sia avvalso della definizione automatica prevista dalla legge, indipendentemente dal motivo per cui non l'ha utilizzata (sia perché ha scelto di non aderire sia perché ne era precluso).

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 3, lett. c

    La norma individua soggetti per i quali la definizione automatica era preclusa (es. già destinatari di avviso di accertamento alla data di entrata in vigore), ma la Corte osserva che tale deroga non estende l'ambito applicativo dell'art. 10 quando il contribuente non abbia comunque fruito della definizione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Individua i termini ordinari a disposizione dell'Amministrazione per l'emissione degli avvisi di accertamento IVA; la L. 289/2002 art. 10 opera come proroga di tali termini nei casi indicati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Consente all'Ufficio, quando il contribuente abbia dichiarato un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, non solo di disconoscere il credito ma anche di recuperare l'imposta corrispondente; quindi l'iscrizione a ruolo e la cartella possono essere legittime per il recupero dell'imposta disconosciuta.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento formale dei motivi di cassazione (violazione di legge) con cui è stato dedotto l'errore di interpretazione e applicazione delle norme tributarie.

Massime di principio

  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002, art. 10, si applica ogniqualvolta il contribuente non abbia usufruito della definizione automatica; il motivo per cui non si è avvalso della definizione (scelta o preclusione normativa) non esclude in generale l'operatività della proroga, salvo specifiche deroghe legislative.
  • Quando l'Amministrazione disconosce un credito IVA dichiarato e rileva che l'eccedenza è superiore a quella spettante, è legittimata non solo a non riconoscere il credito ma anche a recuperare l'imposta corrispondente mediante accertamento e iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/1972.
  • In sede di controricorso in Cassazione, per essere qualificato e valutabile come ricorso incidentale, l'atto deve essere formulato e motivato come tale (uso esplicito della figura e deduzioni specifiche): un mero atto difensivo volto a ottenere la reiezione del ricorso avversario senza prospettare autonomi motivi incidentali non vale come ricorso incidentale implicito.
  • Se la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso, decide nel merito e non richiede ulteriori accertamenti, può decidere immediatamente sulla sorte dei ricorsi di merito (anche rigettandoli), con consequente definizione della controversia.
  • Le spese sono regolate in base alla soccombenza: la Corte può compensare le spese dei gradi di merito e comunque liquidare le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente in Cassazione.

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