Sentenza del 28/09/2016 n. 19134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, contestando, con due motivi, sia la carenza di motivazione dell'accertamento e della riduzione del 19,7% conseguente all'istanza di accertamento con adesione, sia l'utilizzo degli studi di settore. In particolare, sosteneva che gli studi di settore costituissero mere presunzioni semplici, non sufficienti da sole a fondare l'accertamento, e che l'attività di autoscuola, soggetta a certificazioni e controlli della Motorizzazione, rendesse di fatto impossibile l'evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza regionale, che aveva escluso la validità delle giustificazioni fornite dal contribuente considerando la posizione centrale dell'autoscuola a Milano e la sostanziale stabilità dei redditi dichiarati negli anni precedenti. Ha inoltre affermato che le contestazioni del contribuente riguardavano il numero delle prestazioni, mentre l'accertamento concerneva l'entità dei ricavi. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La disposizione è stata invocata con riferimento agli obblighi di motivazione e alle garanzie del contribuente nel procedimento di accertamento; la Corte ha ritenuto comunque adeguata la motivazione della decisione impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Costituisce la base normativa dell'accertamento analitico-induttivo dei redditi; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso agli elementi derivanti dagli studi di settore, valutati insieme alle circostanze del caso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
È stato richiamato con riguardo all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto; la censura fondata sulla presunta insufficienza degli studi di settore è stata respinta.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993
La norma consente l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento quando emergano significative incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi presunti. La decisione conferma che tali risultanze possono fondare l'accertamento se il contribuente non fornisce giustificazioni concrete e specifiche.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Riguarda l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso esaminato la motivazione è stata considerata sufficiente perché fondata su elementi fattuali ritenuti coerenti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento; la censura del contribuente è stata respinta in quanto le ragioni dell'accertamento risultavano comprensibili e collegate alle circostanze concrete.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono una prova legale e automatica, ma possono rappresentare una base presuntiva dell'accertamento; il contribuente deve fornire elementi specifici, documentati e riferiti alla propria situazione per spiegare lo scostamento.
- La mera affermazione che un'attività sia soggetta a controlli o certificazioni amministrative non dimostra automaticamente la corrispondenza tra numero delle prestazioni, ricavi effettivi e ricavi dichiarati.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato sugli studi di settore occorre concentrarsi sull'entità dei ricavi e dimostrare concretamente le ragioni dello scostamento, non soltanto contestare il numero delle prestazioni o invocare genericamente l'impossibilità dell'evasione.
- La motivazione dell'accertamento o della sentenza può essere ritenuta sufficiente quando richiama circostanze oggettive, come la posizione commerciale dell'impresa e la coerenza dei redditi dichiarati negli anni precedenti.
- In sede di cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa valutazione dei fatti: occorre dimostrare uno specifico vizio di violazione di legge o un'effettiva carenza della motivazione.
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