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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2033

Regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021

Normativa europea32018R2033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il piano in materia di rigetti per alcune pesche demersali nelle acque sudoccidentali, sostituendo il quadro precedente per il triennio 2019-2021. Mantiene o introduce esenzioni dall'obbligo di sbarco sia per motivi di sopravvivenza elevata sia come esenzioni de minimis, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP. In diversi casi le esenzioni sono concesse in via provvisoria o limitata nel tempo, con obblighi di trasmissione di dati e ulteriori prove scientifiche entro il 31 maggio 2019. Il regolamento precisa anche le specie, le zone, gli attrezzi e i limiti percentuali applicabili.

Istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti e di esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali dell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, con riferimento alle catture di talune specie e alle navi che impiegano specifici attrezzi da pesca. Riguarda gli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali, in particolare Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, chiamati anche a fornire dati scientifici e relazioni annuali per alcune esenzioni. Si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina in generale tutte le specie o tutte le zone UE, ma solo le deroghe e le condizioni previste nel piano per i rigetti.

Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (2019-2021)

Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 istituisce il piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali dell'Unione per il periodo 2019-2021. L'atto si colloca nell'ambito della politica comune della pesca e dà attuazione all'obbligo di sbarco previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, introducendo al contempo specifiche esenzioni motivate da tassi di sopravvivenza elevati o da ragioni de minimis.

Contesto normativo e finalità

La finalità dichiarata è contribuire alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione, assicurando un'applicazione concreta dell'obbligo di sbarco per le specie soggette a limiti di cattura. Il regolamento si basa su una nuova raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo dopo consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e su una valutazione dello CSTEP, che ha esaminato i dati scientifici disponibili. La Commissione evidenzia che, in alcuni casi, le deroghe devono essere mantenute o introdotte in via temporanea per consentire la raccolta di ulteriori dati scientifici e una verifica più completa delle misure.

Ambito territoriale, soggettivo e temporale

L'articolo 1 stabilisce che il piano si applica alle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e alle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, per le specie demersali oggetto del regolamento. Il testo riguarda le navi che utilizzano determinati attrezzi, tra cui reti da traino, sciabiche, reti a strascico, sfogliare, tramagli, reti da imbrocco, ami e palangari, con codici tecnici richiamati nel regolamento e nella disciplina di esecuzione citata. Il periodo di applicazione è limitato al 1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2021; l'entrata in vigore è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 contiene una definizione specifica di "voracera", intesa come un attrezzo artigianale, consistente in un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, impiegato dalla flotta artigianale per la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna, nella divisione CIEM 9a. La definizione è essenziale per delimitare una delle esenzioni previste per l'occhialone.

Esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza

Il regolamento conserva e precisa esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie per le quali sono disponibili prove scientifiche di elevata sopravvivenza dopo il rigetto.

Per lo scampo (Nephrops norvegicus), l'articolo 3 consente l'esenzione nelle sottozone CIEM 8 e 9 quando le catture sono effettuate con reti a strascico e con gli attrezzi indicati. In caso di rigetto in mare, gli scampi devono essere rilasciati immediatamente e interi nella zona di cattura.

Per le razze (Rajiformes), l'articolo 4 prevede un'esenzione nelle sottozone CIEM 8 e 9 con qualunque tipo di attrezzo da pesca; in caso di rigetto, gli esemplari devono essere rilasciati immediatamente. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ogni anno ulteriori informazioni scientifiche, che lo CSTEP valuta entro il 1o agosto di ciascun anno. La razza cuculo (Leucoraja naevus) beneficia dell'esenzione solo fino al 31 dicembre 2019, con obbligo di trasmissione di ulteriori elementi scientifici prima del 31 maggio 2019 e valutazione dello CSTEP entro il 1o agosto 2019.

Per l'occhialone (Pagellus bogaraveo), l'articolo 5 estende l'esenzione alle catture effettuate nella divisione CIEM 9a con la "voracera" e nella sottozona CIEM 10 con ami e palangari. Anche in questo caso, i rigetti in mare devono essere immediatamente rilasciati.

Esenzioni de minimis

L'articolo 6 introduce un ampio gruppo di esenzioni de minimis, consentendo di rigettare in mare una quota massima delle catture annue per varie specie, nelle zone e con gli attrezzi specificati. Le percentuali variano a seconda della specie e dell'attrezzo: ad esempio, il nasello può essere rigettato fino al 6% nel 2019 nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti da traino e sciabiche; la sogliola può beneficiare di limiti del 5% nelle divisioni CIEM 8a e 8b con sfogliare e reti a strascico e del 3% con tramagli e reti da imbrocco; berici e musdea bianca hanno limiti del 5% e del 3% nella sottozona CIEM 10 con ami e palangari.

Ulteriori esenzioni riguardano suro, sgombro, acciuga, pesce tamburo, rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano, merluzzo giallo, musdea bianca, occhialone e sogliola, con percentuali generalmente comprese tra il 3% e il 7%, talvolta limitate al 2019 e talvolta estese anche alle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Il regolamento distingue tra esenzioni già fondate su dati sufficienti e esenzioni concesse in via provvisoria, che richiedono ulteriori informazioni scientifiche.

Obblighi di trasmissione dati e valutazione scientifica

Il testo attribuisce un ruolo centrale agli Stati membri con interesse di gestione diretto. Per varie esenzioni, essi devono presentare entro il 31 maggio 2019 ulteriori informazioni scientifiche e relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di miglioramento della sopravvivenza o della selettività. Lo CSTEP deve valutare tali elementi entro il 1o agosto 2019 o, per gli aggiornamenti annuali, entro il 1o agosto di ciascun anno. Il regolamento sottolinea inoltre che, se l'esenzione de minimis si fonda su estrapolazioni da dati insufficienti o parziali, occorre trasmettere dati esatti e verificabili per l'intera flotta interessata, così da garantire stime affidabili dei rigetti ai fini dei TAC.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applichi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Oggetto e applicazione temporale

L'articolo 1 stabilisce che nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali secondo il piano previsto dal regolamento per il periodo 2019-2021.

Definizione di "voracera"

L'articolo 2 definisce la "voracera" come un attrezzo da pesca artigianale, in particolare un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale per la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

Esenzione per lo scampo basata sul tasso di sopravvivenza

L'articolo 3 prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico e attrezzi specificamente indicati (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT, TX). In caso di rigetto in mare, gli scampi devono essere rilasciati immediatamente e interi nella zona di cattura.

Esenzione per le razze e obblighi di aggiornamento scientifico

L'articolo 4 prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le razze (Rajiformes) catturate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con qualunque attrezzo da pesca, con rilascio immediato in caso di rigetto. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ogni anno ulteriori informazioni scientifiche; lo CSTEP le valuta entro il 1o agosto di ogni anno. Per la razza cuculo l'esenzione vale solo fino al 31 dicembre 2019 e gli Stati membri devono trasmettere ulteriori informazioni prima del 31 maggio 2019, con valutazione dello CSTEP entro il 1o agosto 2019.

Esenzioni per l'occhialone

L'articolo 5 estende l'esenzione per alte probabilità di sopravvivenza alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) nella divisione CIEM 9a con la voracera e nella sottozona CIEM 10 con ami e palangari. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni devono essere rilasciati immediatamente.

Esenzioni de minimis e limiti percentuali

L'articolo 6 introduce numerose esenzioni de minimis ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, con limiti percentuali massimi sulle catture annue. Tra queste: nasello fino al 6% nel 2019 nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti da traino e sciabiche; sogliola fino al 5% nelle divisioni CIEM 8a e 8b con sfogliare e reti a strascico e fino al 3% con tramagli e reti da imbrocco; berici e musdea bianca fino al 5% e 3% nella sottozona CIEM 10 con ami e palangari; suro, sgombro, acciuga, pesce tamburo, rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano, merluzzo giallo, musdea bianca, occhialone e sogliola con vari limiti tra 3% e 7% a seconda di specie, zona e attrezzo. Alcune esenzioni si applicano anche alle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0. Le lettere a) e da f) a x) sono provvisorie fino al 31 dicembre 2019 e richiedono ulteriori dati scientifici entro il 31 maggio 2019, con valutazione dello CSTEP entro il 1o agosto 2019.

Obblighi di prova e riesame per le esenzioni provvisorie

Per le esenzioni concesse in via provvisoria o per le quali le prove sono ritenute incomplete, gli Stati membri devono fornire dati pertinenti, esatti e verificabili per consentire allo CSTEP una piena valutazione e alla Commissione un riesame. Il regolamento richiama inoltre l'esigenza che, quando l'esenzione de minimis si basi su estrapolazioni da dati insufficienti o parziali, i dati coprano l'intera flotta interessata per garantire stime attendibili dei rigetti ai fini della fissazione dei TAC.

Coerenza con la politica comune della pesca e applicazione immediata

Il regolamento si fonda sugli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e afferma che le misure sono conformi all'obbligo di sbarco e alle raccomandazioni comuni degli Stati membri. La Commissione evidenzia che, per alcune esenzioni, la prosecuzione dell'attività di pesca è necessaria per raccogliere dati e verificare la fondatezza delle deroghe, motivo per cui le concessioni temporanee sono considerate prudenziali e pragmatiche.

Entrata in vigore e decorrenza

L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse itticheobbligo di sbarcorigetti

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