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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14778/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2024 con cui la Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre vicende penali: a) tentato omicidio aggravato commesso a marzo 2008; b) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) operante fino al 2008, giudicata con sentenza del 13/06/2019 (definitiva 04/01/2020); c) associazione di tipo mafioso commessa da marzo 2012, giudicata con sentenza del 18/12/2017 (definitiva 29/04/2019). Il ricorrente ha sostenuto che il tentato omicidio fosse funzionale e programmato fin dall'ingresso del medesimo nella prima associazione (quindi rientrante nel medesimo disegno criminoso) e che le sentenze e dichiarazioni probatorie dimostrassero l'esistenza del piano criminoso unitario già alla costituzione del sodalizio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: richiamando la giurisprudenza, ha affermato che per riconoscere la continuazione tra associazione e reati 'fine' occorre dimostrare che i reati fine fossero programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha motivato che il tentato omicidio di Giuseppe Liotti è nato da contrasti sorti molti anni dopo la costituzione dell'associazione (attriti tra i capi clan emersi alla fine degli anni '90 e dopo l'omicidio di Pasquale Liotti nel 2002) e quindi appariva di matrice occasionale e non prevedibile al momento iniziale dell'associazione. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 81 c.p. (secondo comma) e ha ritenuto non idonei i nuovi elementi difensivi a overturnare il precedente rigetto; ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma processuale richiamata in relazione alla continuazione nel corso dell'esecuzione; la Corte ha valutato la richiesta di applicazione delle regole sulla continuazione ma ha ritenuto che non sussistesse il vincolo richiesto fra i reati per i motivi di fatto e di diritto esposti

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Parametro normativo interpretato come richiedente che i reati 'fine' siano stati programmati nelle linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio; la Corte ha applicato questo criterio per escludere la continuazione quando i reati derivano da circostanze contingenti e successive

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale evocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato alle spese del procedimento

Massime di principio

  • La continuazione tra associazione (reato-istitutivo) e reati 'fine' può essere riconosciuta solo se i reati fine erano programmati, nelle loro linee essenziali, sin dal momento di costituzione dell'associazione.
  • Reati 'fine' che risultano legati a circostanze contingenti, occasioni successive o conflitti emersi dopo la costituzione del sodalizio difficilmente saranno ritenuti riconducibili alla stessa linea programmatoria e quindi non rientreranno nella continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza del disegno criminoso alla luce degli elementi emersi nella fase di cognizione: dichiarazioni, motivazioni delle sentenze di condanna e altri dati informativi; la mera appartenenza associativa non è sufficiente a provare la programmabilità ab initio di un reato specifico.
  • Richieste reiterate di riconoscimento della continuazione già in precedenza rigettate richiedono nuovi elementi decisivi e non meri rilievi già valutati; l'assenza di nuovi fatti probatori determinanti rende probabile il rigetto.
  • Per sostenere la continuazione tra associazione e singolo reato, la difesa deve provare un nesso teleologico e temporale tra il programma criminoso originario e l'evento criminoso, dimostrando che quest'ultimo era prevedibile e voluto sin dall'inizio del sodalizio.
  • In fase esecutiva, l'interpretazione del principio di continuazione segue i parametri giurisprudenziali consolidati: il punto di riferimento è il momento genetico della deliberazione criminosa, non la mera funzionalità del fatto rispetto agli scopi dell'associazione.

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