Ordinanza n. 656/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione - della D.D. rep. n. CE/1952/2025 del 6 ottobre 2025 recante ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi; di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente, tra cui: - nota del Municipio IV, prot. 131640 del 22.10.2024, di comunicazione di contrasto in merito alla SCIA prot. 129819 del 17.10.2024; - nota del Municipio IV, prot. 145545 del 21.11.2024, di conclusione del procedimento di archiviazione della SCIA prot. 129819 del 17.10.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, connessa alla comunicazione di contrasto e all'archiviazione di una SCIA
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi adottata da Roma Capitale, nonché gli atti connessi relativi alla comunicazione di contrasto e alla successiva archiviazione di una SCIA. Dal testo dell'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'individuazione del vincolo paesaggistico che, secondo l'ingiunzione, graverebbe sull'immobile e renderebbe necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica, la cui omissione avrebbe giustificato l'esercizio dei poteri sanzionatori edilizi.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ordinando a Roma Capitale di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, una sintetica relazione sui fatti di causa. La relazione deve indicare il vincolo paesaggistico ritenuto esistente sull'immobile e posto a fondamento dell'ingiunzione, nonché del riferimento alla mancata acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica e ai poteri sanzionatori previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. Il TAR ha inoltre riservato a tale udienza l'esame della richiesta di rimessione in termini per errore scusabile formulata da Roma Capitale, cui i ricorrenti non si sono opposti. Non è stata ancora assunta alcuna decisione sulla fondatezza del ricorso o sulla sospensione dell'atto.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari ai fini della decisione; la norma è stata richiamata per acquisire una relazione da Roma Capitale.
art. 64, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'acquisizione d'ufficio dei chiarimenti e degli elementi necessari alla decisione.
artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001
Sono indicati come le disposizioni che attribuiscono i poteri sanzionatori edilizi esercitati in relazione alla ritenuta omessa acquisizione preventiva dell'autorizzazione paesaggistica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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