Parere n. 80/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Margherita Zoni contro Comune di Lusiana Conco per l’annullamento dell’ordinanza n. 1 del 9 gennaio 2025 concernente il ripristino dello stato assentito con i titoli edilizi rilasciati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza comunale n. 1 del 9 gennaio 2025, avente a oggetto il ripristino dello stato assentito dai titoli edilizi relativi a unità immobiliari dei blocchi condominiali R e S.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Lusiana Conco ha ordinato ai proprietari delle unità poste ai piani terzo e quarto dei blocchi R e S il ripristino dello stato assentito, contestando la chiusura con finestre in alluminio anodizzato delle terrazze a tasca. Secondo il Comune, tali chiusure avrebbero determinato un incremento della volumetria urbanistico-edilizia e il venir meno dei requisiti igienico-sanitari e aeroilluminanti dei locali abitabili retrostanti. La ricorrente sostiene, con il primo motivo, che l'ordinanza sarebbe illegittima per falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, poiché la propria unità immobiliare non sarebbe dotata di terrazza a tasca, non avrebbe subito interventi abusivi con aumento di volumetria e conserverebbe i requisiti aeroilluminanti previsti dal d.m. 5 luglio 1975. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione delle garanzie partecipative, poiché il sopralluogo comunale avrebbe riguardato indistintamente più blocchi e non avrebbe accertato la situazione specifica della sua unità; inoltre, sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento. È stata altresì proposta istanza cautelare, fondata sulla dedotta illegittimità dell'ordinanza e sul pregiudizio derivante dall'esecuzione di un ordine di ripristino relativo a un immobile ritenuto conforme ai titoli edilizi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione di merito, poiché mancava la prescritta relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero aveva trasmesso soltanto una richiesta di notizie al Comune e deve quindi predisporre e inviare una relazione documentata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previamente trasmettendola alla ricorrente e assegnandole un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. La Sezione ha invece accolto l'istanza cautelare, anche considerando che il Comune non aveva risposto alle sollecitazioni della ricorrente. Ogni decisione sulle questioni preliminari, di rito e di merito è stata espressamente riservata; la trattazione è stata rinviata a un'adunanza del secondo trimestre 2026.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale
Il ricorso non è maturo per la decisione di merito in assenza della relazione istruttoria prescritta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero deve acquisire dal Comune gli elementi necessari, predisporre una relazione documentata e trasmetterla previamente alla ricorrente per consentirle osservazioni e controdeduzioni.
Istanza cautelare
L'istanza cautelare è accolta, in considerazione degli elementi rappresentati dalla ricorrente e anche del mancato riscontro del Comune alle sollecitazioni ricevute. L'accoglimento è disposto senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulle questioni di rito e di merito.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 34 d.P.R. 380/2001
falsa ed errata applicazione dell’art. 34 del DPR 380 del 2001
La ricorrente ne deduce la violazione, sostenendo che le difformità contestate dal Comune sarebbero inesistenti e che non ricorrerebbero i presupposti per l'ordine di ripristino.
d.m. 5 luglio 1975
condizioni aeroilluminanti previste dal DM del 5 luglio 1975
La ricorrente richiama i requisiti igienico-sanitari e aeroilluminanti previsti dalla disciplina, sostenendo che essi sarebbero comunque rispettati nella propria unità immobiliare.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando manca la relazione istruttoria ministeriale prescritta, l'organo consultivo può sospendere l'esame del merito e disporre l'integrazione istruttoria, assegnando al ricorrente un termine per osservazioni e controdeduzioni sulla relazione.
- L'ordine di ripristino edilizio deve essere supportato da un accertamento riferito alla concreta situazione dell'immobile destinatario, non potendo fondarsi esclusivamente su una contestazione indistinta riferita a una pluralità di unità immobiliari quando siano state dedotte differenze rilevanti tra esse.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare nel ricorso straordinario può essere disposto in via interinale senza pregiudicare la decisione sulle questioni di rito e di merito, qualora emergano esigenze di tutela e l'amministrazione non abbia fornito riscontro alle contestazioni dell'interessato.
Impugnazione dell'ordine comunale di ripristino edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria di un'unità immobiliare residenziale sita nel Comune di Lusiana Conco contro l'ordinanza comunale n. 1 del 9 gennaio 2025. L'ordinanza imponeva ai proprietari delle unità collocate ai piani terzo e quarto dei blocchi condominiali R e S il ripristino dello stato assentito dai titoli edilizi rilasciati dall'ex Comune di Conco.
Fatti e contenuto dell'ordinanza
Il complesso residenziale era stato realizzato negli anni Settanta sulla base delle licenze edilizie n. 561/A del 20 giugno 1973, n. 561/b del 20 giugno 1973 e n. 656/V del 6 novembre 1973. Il Comune contestava ai proprietari la chiusura con finestre in alluminio anodizzato delle terrazze a tasca presenti sulle coperture.
Secondo l'amministrazione, tali chiusure avrebbero prodotto un incremento della volumetria urbanistico-edilizia e avrebbero inciso sui requisiti igienico-sanitari dei locali retrostanti, poiché soggiorni, cucine e camere non avrebbero più comunicato direttamente con l'esterno ai fini del rispetto delle condizioni aeroilluminanti.
La ricorrente ha sostenuto che la propria unità fosse diversa dalle altre, in quanto priva di terrazza a tasca e dotata di locali che ricevono direttamente aria e luce dall'esterno. La finestra collocata sulla copertura verticale in lamiera sarebbe stata già prevista nel progetto e avrebbe avuto la sola funzione di impedire l'ingresso di acqua o neve nell'intercapedine tra il tetto e la parete dell'abitazione.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo l'inesistenza delle difformità contestate, l'assenza di una terrazza a tasca e il mancato incremento della volumetria. Ha inoltre negato la violazione dei requisiti aeroilluminanti richiamando il d.m. 5 luglio 1975.
Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, motivazione errata e illogica, difetto di istruttoria e violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. In particolare, il sopralluogo del 13 aprile 2023 avrebbe esaminato indistintamente tutti i blocchi del supercondominio senza considerare la specifica conformazione dell'unità della ricorrente. È stata inoltre lamentata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Valutazione sull'istruttoria
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione di merito. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, non aveva trasmesso la prescritta relazione istruttoria, limitandosi a inviare al Comune una richiesta di notizie utili.
È stato pertanto disposto che il Ministero:
- trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata;
- invii previamente la relazione alla ricorrente;
- assegni alla ricorrente un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni;
- trasmetta al Consiglio di Stato la relazione insieme alle eventuali deduzioni della ricorrente.
La Sezione ha precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente in atti.
Misura cautelare
L'istanza cautelare è stata accolta. La Sezione ha valorizzato quanto rappresentato dalla ricorrente e, in particolare, il fatto che il Comune non avesse risposto alle sollecitazioni rivoltegli.
L'accoglimento ha natura interinale e non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza, poiché il parere mantiene impregiudicata ogni questione di rito e di merito.
Dispositivo e prosecuzione del procedimento
La Sezione ha sospeso l'adozione del parere definitivo, disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Il procedimento resta quindi interlocutorio: non è stato ancora stabilito se l'ordinanza comunale sia legittima né se i motivi di ricorso siano fondati.
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