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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27160/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una misura cautelare personale in carcere applicata a carico di un indagata per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata in concorso con una aggravante associativa di tipo mafioso. Il tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza del GIP, ritenendo sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari attuali. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il tribunale non avesse adeguatamente valutato l'attualite0 delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, soprattutto in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti (circa cinque anni) e dell'assenza di elementi successivi idonei a dimostrare la persistenza del pericolo di recidiva. La Corte ha ritenuto infondate tali censure, valorizzando la natura relativa della presunzione di attualite0 e la necessite0 di una valutazione complessiva degli elementi fattuali, nonche9 il dato concreto del perdurare dell'attivite0 di spaccio desunto da una perquisizione successiva (rinvenimento di stupefacente, numerose bustine per il confezionamento e un bilancino).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare in carcere. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale del riesame sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante il tempo trascorso, sia sulla adeguatezza della sola misura custodiale a interrompere i rapporti con il sodalizio e a prevenire la reiterazione. Ha inoltre escluso rilievo alle condizioni del figlio minore della ricorrente, non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 275, comma 4, c.p.p. Conseguentemente, la ricorrente e8 stata condannata al pagamento delle spese processuali e la cancelleria e8 stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti; per le condotte esecutive risalenti nel tempo le esigenze cautelari devono essere sorrette da specifici elementi di fatto che ne dimostrino l'attualite0

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato nel capo cautelare come aggravante/contestazione connessa al contesto mafioso del sodalizio

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    per i delitti ivi elencati opera una presunzione relativa in tema di esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    consente una valutazione di attualite0 delle esigenze cautelari mediante presunzione relativa, superabile con prova contraria fondata su una valutazione complessiva di diversi elementi

  • art. 275, comma 4, c.p.p.

    le condizioni del figlio quindicenne dell'indagata non rientrano nei casi eccezionali che possono incidere sulla scelta della misura custodiale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamo agli adempimenti di cancelleria successivi al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la verifica dell'attualite0 delle esigenze cautelari non puf2 essere elusa dal solo richiamo al tempo trascorso: il fattore temporale e8 rilevante ma non decisivo, e va valutato insieme agli altri elementi concreti del caso.
  • La presunzione relativa di attualite0 delle esigenze cautelari nei reati associativi richiede una valutazione complessiva della situazione personale e del contesto; essa puf2 essere superata solo se risultano elementi oggettivi di recisione del vincolo o comunque dati contrari seri e specifici.
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a differenza del paradigma mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., non opera una regola di esperienza sulla tendenziale stabilite0 del sodalizio: occorre percif2 un riscontro concreto dell'attualite0 del pericolo di recidiva.
  • La valutazione di adeguatezza della misura custodiale e8 corretta quando il giudice spieghi, con argomentazione non illogica, che solo il carcere puf2 interrompere i rapporti con il sodalizio e prevenire la reiterazione di condotte analoghe.
  • Elementi sopravvenuti come il rinvenimento di stupefacente, materiale per il confezionamento e strumenti tipici dello spaccio possono essere valorizzati come indici concreti della perdurante operativite0 dell'attivite0 criminosa e dell'attualite0 del pericolo.
  • Circostanze familiari dell'indagato possono incidere sulla scelta della misura solo se rientrano nelle specifiche ipotesi normative previste per derogare alla custodia cautelare in carcere.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariSpaccioInduzione indebita
RamiMisure cautelariStupefacentiReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

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