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Sentenza

Sentenza del 14/10/2015 n. 20644 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di merci formalmente effettuato dalla società M. s.r.l. nei confronti della C. s.p.a. L'Ufficio riteneva che la C. fosse un soggetto interposto e che le merci fossero state in realtà trasferite direttamente dalla G. s.p.a. alla società acquirente nell'ambito della cessione di due rami d'azienda. Il doppio passaggio C.-M. sarebbe stato quindi fittizio o comunque privo di effettiva giustificazione economica, anche perché le merci erano rimaste nei locali aziendali, il prezzo era rimasto invariato e la disponibilità dei beni era passata alla cessionaria già prima dell'emissione delle fatture e delle note di credito. L'Agenzia denunciava, inoltre, l'insufficienza della motivazione della CTR e la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che aveva considerato provata l'effettività del doppio trasferimento sulla base delle sole fatture e note di credito. La CTR non aveva spiegato perché fossero irrilevanti gli elementi contrari evidenziati dall'Ufficio, quali la mancata movimentazione fisica delle merci, la loro disponibilità da parte della cessionaria prima delle fatture e l'assenza di un ricarico nel doppio passaggio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la vicenda e motivare compiutamente, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 2, comma 2, lett. b)

    Le cessioni di aziende e rami di aziende non danno luogo a detrazione IVA.

    La norma è stata richiamata dall'Ufficio per sostenere che, se le merci erano comprese nella cessione dei rami d'azienda, la relativa IVA non poteva essere detratta come acquisto autonomo di beni.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Quando l'Amministrazione contesta l'effettività delle operazioni fatturate, il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione e non può limitarsi a produrre fatture o scritture contabili formalmente regolari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Riguarda i poteri di rettifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Consente di contestare la detrazione quando emergano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza o sulla natura fraudolenta delle operazioni.

  • Art. 2697 c.c.

    In tema di onere della prova, una volta forniti dall'Ufficio elementi attendibili contro l'effettività dell'operazione, spetta al contribuente provare concretamente la legittimità della detrazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza su fatti decisivi, in particolare sulla reale esistenza del doppio trasferimento delle merci.

  • Principi dell'Unione europea in materia di abuso del diritto e sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono stati richiamati dall'Agenzia per sostenere che non può essere riconosciuto un vantaggio fiscale derivante da operazioni prive di sostanza economica e realizzate essenzialmente per ottenere una detrazione d'imposta. La Corte non ha esaminato nel merito tale motivo, ritenendolo assorbito.

Massime di principio

  • La fattura e la registrazione contabile costituiscono elementi normalmente rilevanti, ma non bastano quando l'Amministrazione fornisce indizi concreti e concordanti dell'inesistenza o della natura artificiosa dell'operazione.
  • In presenza di contestazioni sull'effettività di una cessione, il contribuente deve dimostrare con elementi sostanziali la movimentazione o il trasferimento dei beni, la disponibilità degli stessi, la coerenza economica dell'operazione e la reale funzione dei soggetti intermedi.
  • La mancata movimentazione fisica dei beni, la disponibilità degli stessi da parte dell'acquirente prima della fatturazione, l'identità dei prezzi nei passaggi successivi e l'assenza di un valore aggiunto possono costituire indizi significativi di un'operazione fittizia o di un'interposizione.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente tutti gli elementi contrari dedotti dall'Ufficio; non può fondare la decisione esclusivamente sulla presenza di fatture, note di credito o pagamenti.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la debenza dell'imposta: impone al giudice di merito un nuovo esame motivato della prova e dell'effettività delle operazioni.

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