Cassazione Penale, Sentenza n. 23249/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha respinto la revoca del sequestro preventivo sui beni immobili siti in Piscopio (Traversa Mesima n. 3, catasto fg. 49 part. 401 sub 3, 4, 5). La ricorrente sosteneva che, dopo l'assoluzione nei capi relativi agli artt. 648-ter e 512-bis c.p., i beni dovevano essere dissequestrati perché non di proprietà del padre (Giovanni Giamborino) e dunque non riferibili a quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura della difesa fosse generica e non confrontasse adeguatamente la motivazione del Tribunale, la quale aveva spiegato che gli immobili confiscati sono diversi dai beni oggetto delle imputazioni della ricorrente e risultano riferibili al padre, condannato per reato di associazione mafiosa; la confisca, peraltro, era stata disposta obbligatoriamente ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, c.p. Inoltre la Corte ha osservato che la questione della riferibilità dei beni al condannato è comunque oggetto del giudizio di cognizione e deve essere dedotta in sede di appello avverso la sentenza di condanna. Per l'inammissibilità il ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
Indica il tipo di reato per cui la ricorrente era imputata e la Corte rileva l'assoluzione della stessa rispetto a tali capi, ma sottolinea che l'assoluzione non determina automaticamente il dissequestro se i beni sono riferibili a terzi condannati.
art. 512-bis cod. pen.
Altro capo di imputazione da cui la ricorrente era stata assolta; rilevante ai fini della richiesta di dissequestro ma non rilevante a escludere la riferibilità dei beni al padre.
art. 416-bis cod. pen.
Prevede l'obbligo di confisca per i beni riconducibili al condannato per reato associativo di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, essendo i beni riferibili al padre condannato, la confisca e il mantenimento del sequestro siano legittimi.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a colpa; applicato dalla Corte per determinare l'ammenda di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; argomentazioni generiche e reiterazioni di quanto già detto non sono ammesse.
- In caso di istanza di dissequestro proposto da un terzo, i motivi devono riguardare specificamente la titolarità e la disponibilità effettiva del bene: non è ammesso riallungare in cassazione valutazioni di fatto non adeguatamente contestate.
- L'assoluzione del terzo imputato non determina automaticamente il dissequestro se i beni risultano riferibili a un altro soggetto condannato; la confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, opera rispetto ai beni riconducibili al condannato.
- Le questioni relative alla riferibilità dei beni al condannato e alla legittimità della confisca sono principalmente devolute al giudizio di cognizione (e devono essere impugnate in appello avverso la sentenza), non alla cassazione del provvedimento cautelare.
- Ricorsi privi di adeguata comparazione con la motivazione impugnata espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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