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Sentenza

Sentenza del 11/11/2021 n. 33408 - Corte di Cassazione

Riscossione - Fallimento - Insinuazione al passivo dell'agente della riscossione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del provvedimento che aveva escluso dal passivo fallimentare crediti rappresentati da avvisi di addebito e da avvisi di accertamento esecutivo non notificati, ritenendo il Tribunale che solo i titoli esecutivi notificati (o le cartelle) e i relativi atti potevano giustificare l'ammissione al passivo; contestazione anche sulla corretta determinazione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali (se quinquennale o decennale) in presenza di cartelle notificate quando la debitrice era in bonis.

La decisione

La Corte a sezioni unite ha accolto il primo motivo: ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di insinuazione al passivo presentata dall'agente della riscossione, non è necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito previsti dal D.L. n.78/2010; è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo che documenti mediamente l'esistenza dell'atto. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Nola per nuovo esame conformemente al principio enunciato. Ha invece rigettato il secondo motivo: confermato il principio consolidato che la prescrizione dei contributi previdenziali resta quinquennale in caso di mancata (o tardiva) opposizione alla cartella di pagamento, e non si converte automaticamente in decennale per omessa impugnazione della cartella.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010), artt. 29 e 30

    Le disposizioni disciplinano e semplificano la procedura di riscossione coattiva prevedendo avvisi che assolvono funzione di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione individuale, ma tali avvisi sono rilevanti per la riscossione forzata e non impongono la notificazione quale requisito per l'ammissione al passivo fallimentare.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2

    Legittima l'agente della riscossione a chiedere l'ammissione al passivo sulla base del ruolo; interpretata dalla Corte nel senso che per l'insinuazione è sufficiente l'estratto di ruolo che documenti il credito, senza richiedere il titolo esecutivo notificato.

  • Legge Fallimentare (L. Fall.), art. 51

    Sospende le azioni esecutive individuali nei confronti dei beni compresi nel fallimento; la funzione intimatoria degli avvisi (precetto) è incompatibile con l'esecuzione concorsuale.

  • Legge Fallimentare (L. Fall.), art. 93

    Regola l'ammissione al passivo: il creditore deve provare l'esistenza del credito allegando documentazione; l'estratto di ruolo è idoneo a documentare mediamente il credito ai fini dell'insinuazione.

  • D.Lgs. 30 aprile 1999, n. 112 e D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    artt. 17-20 D.Lgs. 46/1999; artt. 19-20 D.Lgs. 112/1999

    Norme riferite alla riscossione contributiva e all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali; non richiedono che l'iscrizione a ruolo derivi necessariamente da un atto di accertamento definitivo per la riconoscibilità del credito in sede concorsuale.

  • Codice Civile, art. 2953 e art. 2945

    art. 2953 c.c.; art. 2945 c.c. comma 3

    Richiamati nella discussione sulla prescrizione: la Corte conferma che la prescrizione dei contributi resta quinquennale e che l'eventuale efficacia impeditiva/novativa della cartella non determina automaticamente il termine decennale dell'art. 2953 senza l'effetto tipico dell'actio iudicati.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari o previdenziali avanzati dall'agente della riscossione, non è necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di addebito: è sufficiente l'estratto di ruolo che documenti il credito.
  • Gli avvisi di accertamento e di addebito, così come disciplinati dal D.L. n.78/2010, mirano soprattutto a potenziare l'esecuzione coattiva individuale; la loro funzione intimatoria è incompatibile con la procedura concorsuale che privilegia la par condicio creditorum.
  • In caso di contestazione del credito in sede concorsuale, il deposito dell'estratto di ruolo con l'istanza di insinuazione svolge la funzione informativa verso curatore e contraddittorio; eventuali questioni sulla fondatezza del credito vanno valutate nel merito e possono essere rimandate alle sedi competenti (commissioni tributarie o giudice ordinario a seconda della natura del credito).
  • Per i crediti previdenziali, la prescrizione rimane quinquennale in caso di mancata o tardiva opposizione alla cartella di pagamento; la mera notificazione della cartella non converte automaticamente la prescrizione in decennale senza gli effetti tipici del giudicato.
  • In pratica: quando si agisce in una procedura concorsuale, non si deve confondere la disciplina della riscossione forzata (titoli esecutivi e notifiche) con quella dell'accertamento del diritto al concorso nel fallimento; documentazione idonea (estratto di ruolo, atti amministrativi) è ciò che conta ai fini dell'ammissione al passivo.

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