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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16377/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura di custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP. Tre motivi principali: 1) violazione dei termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen. (presunta inefficacia della misura per decorso del termine di 10 giorni per la decisione), 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo (contestata la qualificazione del ruolo di promotore/organizzatore attribuito all'indagata e la valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori), 3) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria (si deduceva che il tempo intercorso, l'assenza di carichi pendenti rilevanti, la perdita di ruolo nell'organizzazione e altri elementi avrebbero dovuto far ritenere superata la presunzione di pericolosità e adottare misura meno afflittiva).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi fosse violazione dei termini: la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame tramite atti già inviati per altri coindagati è valida se richiamata e gli atti sono reperibili; inoltre il termine di 10 giorni decorre dalla ricezione degli atti specifici relativi al richiedente o dall'avere notizia che tutti gli atti sono in possesso del Tribunale. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile nei termini di fatto che si trattava di diversa rivalutazione delle prove; ha comunque controllato la logicità della motivazione del Tribunale del riesame e l'ha ritenuta congrua e non manifestamente illogica: l'ordinanza aveva esaminato intercettazioni, sequestri, modalità organizzative e altri riscontri ritenuti idonei a delineare ruolo apicale e partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari: pur tenendo conto del tempo intercorso, il Tribunale aveva motivato la sussistenza della pericolosità attuale con elementi quali l'ampio volume di affari del gruppo, la capacità di riorganizzazione, l'operatività fino all'esecuzione della misura e il ruolo qualificato dell'indagata. Conseguentemente è stata confermata la misura custodiale e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e i termini per la decisione; la Corte conferma che la trasmissione può considerarsi adempiuta anche richiamando atti già inviati per coindagati, purché gli estremi siano specificati e gli atti siano reperibili, e che il termine di 10 giorni decorre dalla ricezione degli atti specifici relativi al richiedente o dalla notizia che tutti gli atti sono in possesso del Tribunale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica una delle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ricorda i limiti di ammissibilità delle censure in sede di legittimità

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; in sede cautelare la valutazione degli indizi e della pericolosità tiene conto della natura dei reati-fine e della professionalità criminale connessa

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Prevede i reati di illecita detenzione e commercio di stupefacenti; utilizzato come reato-fine ai fini della qualificazione dell'associazione e della gravità indiziaria

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti indicati; la Corte ricorda che il tempo trascorso è un elemento da valutare ma non è decisivo se sussistono fatti che dimostrano la persistenza del rischio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte sottolinea che in sede cautelare la gravità indiziaria non richiede la precisione e la concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    commi 2, 3 e 4 (richiamati in motivazione)

    Disciplina la valutazione delle prove in giudizio; la Corte osserva che i commi 3 e 4 possono essere richiamati in sede cautelare ma il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) non è richiesto per le misure cautelari

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione e la ricezione degli atti; la decorrenza dei termini per il riesame dipende dalla effettiva ricezione degli atti rilevanti

  • art. 51 cod. proc. pen.

    Indica l'elenco di reati per i quali opera la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari; rilevante per l'applicazione dell'art. 275, comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti amministrativi a carico della cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria

Massime di principio

  • La trasmissione degli atti al Tribunale del riesame può essere considerata valida anche se gli atti sono già stati inviati per altri coindagati, a condizione che la comunicazione specifichi gli estremi e gli atti siano agevolmente reperibili; il termine per la decisione decorre dalla ricezione degli atti specifici rispetto al richiedente o dalla notizia che tutti gli atti sono in possesso del Tribunale
  • In sede di Cassazione le censure riguardanti la presunta insufficienza dei gravi indizi sono ammissibili solo se denunciano violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità rimettere in discussione la valutazione probatoria di merito o proporre una diversa ricostruzione fattuale
  • Per le misure cautelari in materia di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari può essere superata solo da elementi concreti e specifici che dimostrino il cessato rischio; il tempo intercorso è un elemento da considerare ma non determina automaticamente la cessazione della pericolosità
  • La motivazione del Tribunale del riesame deve esporre ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità evidenti; se la motivazione è coerente e argomentata rispetto alle risultanze (intercettazioni, sequestri, osservazioni), essa difficilmente sarà vinta in sede di legittimità
  • Nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare il giudice deve considerare l'insieme degli elementi probatori, il ruolo dell'indagato nell'organizzazione, la capacità del gruppo di riorganizzarsi e l'operatività recente; la scelta della misura più afflittiva è coerente quando sussistono concreti indizi di attualità del pericolo di reiterazione

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