Sentenza del 24/06/2015 n. 5796 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - FATTURAZIONE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Indetraibilità IVA - Prova del coinvolgimento nella frode «carosello» - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di indetraibilità dell'IVA non può fondarsi sulla sola inesistenza soggettiva delle operazioni o sulla mera irregolarità del fornitore. È necessario che l'Ufficio provi il coinvolgimento del contribuente nella frode, quantomeno sotto forma di colpa derivante da un difetto di diligenza. In assenza di tale prova, l'IVA resta detraibile e la contestazione dell'Amministrazione non può essere confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'indetraibilità dell'IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una possibile frode carosello. Il punto decisivo è stabilire se l'Ufficio abbia dimostrato, anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti, che il contribuente fosse coinvolto nella frode oppure che, quanto meno, fosse consapevole o colposamente inconsapevole dell'irregolarità, per non avere adottato l'ordinaria diligenza nei rapporti con il fornitore.
Norme richiamate
Principi giurisprudenziali in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello
Nelle ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'indetraibilità dell'IVA dipende dalla prova, di cui è onerato l'Ufficio, ancorché solo indiziaria ma concludente, del coinvolgimento del contribuente, se non doloso, quantomeno colposo per un difetto di diligenza nelle relazioni con il suo fornitore.
L'Amministrazione deve dimostrare non solo che il fornitore fosse coinvolto in una frode o che l'operazione fosse soggettivamente inesistente, ma anche che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Cassazione, sentenze n. 8132/2011, n. 9537/2011, n. 10417/2011, n. 23626/2011 e n. 5406/2012
I precedenti richiamati confermano che l'onere della prova del coinvolgimento, anche colposo, del contribuente nella frode grava sull'Ufficio e che la mera connessione con un fornitore infedele non è sufficiente a negare la detrazione.
Massime di principio
- La fattura emessa da un soggetto diverso da quello effettivamente coinvolto nella cessione non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA per il cliente.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche tramite presunzioni, che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la frode applicando l'ordinaria diligenza.
- La semplice anomalia del fornitore, il suo successivo inadempimento fiscale o il mancato versamento dell'IVA non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la partecipazione del cliente alla frode.
- Il contribuente dovrebbe conservare elementi idonei a dimostrare la propria diligenza, come la verifica dell'identità e dell'affidabilità del fornitore, la congruità dei prezzi, la documentazione dei pagamenti e la concreta esecuzione delle operazioni.
- In una situazione analoga, la contestazione dell'IVA è sostenibile solo se l'Ufficio indica elementi specifici e convergenti dai quali emerga la consapevolezza o la colpevole ignoranza della frode da parte del contribuente.
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