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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento adottato, in data 05.05.2022 e notificato in pari data, con cui il Questore della Provincia di Milano rigettava l'istanza presentata dal ricorrente tramite assicurata postale numero. 06148866484-5, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202201435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Milano, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, fondato sulla condanna a tre anni di reclusione per il delitto di maltrattamenti contro familiari, commesso ai danni della moglie e dei figli minori. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per il mancato riscontro a una richiesta di accesso agli atti. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nonché l'eccesso di potere per insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe desunto la pericolosità sociale dal solo precedente penale senza una valutazione concreta e attuale. Il ricorrente ha invocato la lunga permanenza in Italia, l'inserimento sociale e lavorativo e i rapporti con i figli minori, da lui asseritamente assistiti sul piano morale e materiale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa al mancato accesso è stata dichiarata inammissibile per genericità e carenza di interesse: il ricorrente non ha indicato quali documenti non fossero stati ostesi, quale concreto pregiudizio ne fosse derivato né quali deduzioni avrebbe potuto introdurre per incidere sull'esito del procedimento. La doglianza è stata comunque ritenuta infondata anche nel merito, poiché l'eventuale omissione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito, considerata la legittimità sostanziale del diniego. Il TAR ha ritenuto legittimo il giudizio di pericolosità sociale, rilevando la particolare gravità del reato, la durata pluriennale delle condotte violente, la loro commissione ai danni della moglie e dei figli minori, la vicinanza temporale tra fatti, condanna e diniego, nonché l'assenza di elementi di resipiscenza. L'Amministrazione non si è limitata a richiamare la condanna, ma ha svolto una valutazione complessiva della condotta e dei rapporti familiari; questi ultimi, essendo riferiti alle vittime dei maltrattamenti, non potevano essere valorizzati in favore del ricorrente. Il reato è stato inoltre considerato tra quelli ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, in relazione all'art. 380, comma 2, c.p.p. Il TAR ha precisato che le circostanze sopravvenute dedotte in giudizio non incidono sulla legittimità del diniego al momento della sua adozione, potendo eventualmente giustificare una nuova valutazione amministrativa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Consente di valutare, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza di ragioni ostative connesse alla condanna penale e alla pericolosità sociale dello straniero.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale

    Il delitto di maltrattamenti contro familiari è ricompreso tra le fattispecie penali ostative all'ingresso e al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 380, comma 2, c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale base per ricomprendere il delitto di cui all'art. 572 c.p. tra i reati ostativi indicati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.

  • art. 572 c.p.

    Il delitto di maltrattamenti contro familiari è stato ritenuto di particolare gravità e significativo della pericolosità sociale del ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, una condanna per il delitto di maltrattamenti contro familiari può fondare il diniego quando l'Amministrazione ne valorizzi la particolare gravità, la prossimità temporale, la durata delle condotte e gli ulteriori elementi concreti indicativi dell'attualità della pericolosità sociale.
  • Il giudizio di pericolosità sociale non è viziato per il solo fatto di fondarsi anche su una condanna penale, quando il provvedimento esamini la natura concreta delle condotte, le persone offese, la loro durata, la prossimità temporale dei fatti e della condanna e il comportamento successivo dell'interessato.
  • I rapporti familiari invocati dallo straniero a sostegno del rinnovo del permesso non possono essere automaticamente valorizzati in suo favore quando riguardino le stesse persone che risultano vittime delle condotte criminose considerate ostative.
  • La violazione delle garanzie partecipative o del diritto di accesso è rilevante soltanto se il ricorrente allega e dimostra un concreto pregiudizio, indicando quali elementi avrebbe potuto introdurre e in che modo essi avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.
  • La legittimità del diniego di rinnovo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; le circostanze sopravvenute possono eventualmente fondare una nuova valutazione amministrativa, ma non rendono di per sé illegittimo il provvedimento originario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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