Ordinanza n. 1314/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento (a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di -OMISSIS- notificato il 1° luglio 2025, con il quale è stata comunicata la revoca delle garanzie relative alle posizioni n. -OMISSIS- - della deliberazione di data -OMISSIS- del -OMISSIS- di cui all’art. 2 comma 100-a della legge 23 dicembre 1996 n. 662, richiamata nel provvedimento di revoca ma non sconosciuta; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, trasmessa con PEC di data 15 maggio 2025; (b) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 febbraio 2026: - del provvedimento di -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata confermata la revoca; - del provvedimento conclusivo, non conosciuto, se distinto dalla revoca; - della comunicazione dei motivi ostativi di data 17 dicembre 2025; - della proposta di revoca; - in subordine, della fattispecie di revoca dell’agevolazione di cui alla Parte VIII-B, punto 1-k, delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia; (c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-: - del provvedimento di -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata comunicata la decisione definitiva del -OMISSIS- circa la revoca delle garanzie relative alle posizioni n. -OMISSIS-, ed è stato nuovamente formulato l’invito al pagamento di una somma pari all’ESL, oltre alle maggiorazioni di legge; - del verbale della riunione del -OMISSIS- di data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR che aveva sospeso i provvedimenti di revoca di agevolazioni riferite a finanziamenti diversi dalle pratiche per le quali l’impresa chiedeva misure attuative; in subordine, silenzio del gestore sui procedimenti di ammissione al Fondo di Garanzia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, beneficiaria di due pratiche di finanziamento e interessata all’ottenimento della garanzia diretta del Fondo di Garanzia, ha chiesto ai sensi dell’art. 59 c.p.a. la nomina di un commissario ad acta affinché concludesse i relativi procedimenti di ammissione, sostenendo che il gestore non vi avesse provveduto. In subordine, ha proposto domanda contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere i procedimenti entro dieci giorni e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto l’eccessivo tempo trascorso dall’avvio delle pratiche. La richiesta ex art. 59 c.p.a. era collegata alla precedente ordinanza cautelare che aveva sospeso la revoca di agevolazioni relative ad altri finanziamenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di misure attuative ex art. 59 c.p.a., poiché le due posizioni per le quali si chiedevano la conclusione dei procedimenti di ammissione erano estranee alle agevolazioni e ai finanziamenti oggetto della misura cautelare. Il giudicato cautelare non può essere esteso oltre il perimetro della materia trattata. La domanda subordinata contro il silenzio, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., è stata dichiarata improcedibile: per entrambe le posizioni il gestore aveva comunicato il preavviso di diniego il 26 giugno 2026 e, per una di esse, la ricorrente aveva inoltre rinunciato all’operazione il 27 giugno 2026. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
Tale circostanza preclude in radice l’adozione delle misure attuative richieste, non potendosi estendere il giudicato cautelare dell’ordinanza n. 127/2026 al di fuori del perimetro della materia trattata.
Le misure attuative di una pronuncia cautelare possono operare soltanto entro il perimetro oggettivo della controversia e dei provvedimenti considerati dalla misura stessa; non possono estendersi a pratiche e finanziamenti estranei.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Tali circostanze sopravvenute rendono improcedibile la richiesta subordinata, formulata ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..
La domanda contro il silenzio diviene improcedibile quando, durante il giudizio, sopravvengono atti dell’amministrazione che incidono sui procedimenti e viene meno l’inerzia dedotta.
Massime di principio
- Le misure attuative di una pronuncia cautelare non possono riguardare rapporti o pratiche estranei all’oggetto della misura: il giudicato cautelare resta circoscritto alla materia e ai provvedimenti esaminati.
- La domanda contro il silenzio dell’amministrazione è improcedibile se, nel corso del giudizio, sopravvengono atti relativi al procedimento che fanno venir meno l’inerzia contestata.
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