Ordinanza n. 1776/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- dell’11.09.2024 emesso dal Comune di Milano – Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP, mediante il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di riesame per il subentro nell’alloggio ERP del Comune di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che ha dichiarato perento il ricorso contro il rigetto dell’istanza di riesame relativa al subentro nell’assegnazione e nel contratto di locazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato perento il giudizio per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale. Ha dedotto l’erroneità del presupposto secondo cui sarebbe venuto meno il suo interesse attuale alla decisione, richiamando la permanenza degli effetti pregiudizievoli del provvedimento comunale e sopravvenienze relative alla propria posizione anagrafica e allo stato civile. Ha inoltre sostenuto che, in assenza di una dichiarazione espressa di disinteresse, il giudice avrebbe dovuto verificare la persistente attualità dell’interesse, instaurando previamente il contraddittorio su tale questione. Ha chiesto anche la prosecuzione del giudizio nel merito e la reintegrazione nell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’opposizione. Ha rilevato che l’istanza di fissazione dell’udienza costituisce un atto di impulso processuale indispensabile, posto a carico della parte, da presentare entro il termine perentorio di un anno dal deposito del ricorso, con la sospensione feriale. Poiché il ricorso era stato depositato il 24 ottobre 2024 e l’istanza non risultava presentata né presente nel fascicolo, il termine è decorso inutilmente. Il giudice ha chiarito che la perenzione deriva automaticamente dalla legge dall’inerzia della parte: il decreto presidenziale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché la permanenza dell’interesse sostanziale alla decisione non impedisce l’estinzione del giudizio. La perenzione può essere rilevata d’ufficio e non richiede un previo contraddittorio con l’interessato. L’istanza di fissazione dell’udienza non è sostituibile da altri atti processuali. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie e degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 85 c.p.a.
Disciplina l’opposizione contro il decreto presidenziale di perenzione.
art. 71, comma 1, c.p.a.
la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo
L’istanza di fissazione dell’udienza è un atto di impulso processuale necessario, da presentare entro il termine perentorio annuale, maggiorato della sospensione feriale.
art. 81 c.p.a.
il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura
La mancata esecuzione di atti processuali entro il termine previsto comporta la perenzione del ricorso.
art. 83 c.p.a.
La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d’ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale previsto dall’art. 71, comma 1, c.p.a., maggiorato del periodo di sospensione feriale, determina la perenzione del ricorso ai sensi dell’art. 81 c.p.a.
- La perenzione del ricorso consegue automaticamente ex lege all’inerzia della parte e il decreto presidenziale che la dichiara ha natura meramente dichiarativa, non costitutiva.
- La perenzione può essere rilevata d’ufficio e non richiede un previo contraddittorio sulla persistenza dell’interesse alla decisione, poiché l’effetto estintivo dipende esclusivamente dal mancato compimento dell’atto di impulso processuale previsto dalla legge.
- La persistente attualità dell’interesse sostanziale alla decisione non impedisce la perenzione quando la parte abbia omesso di presentare tempestivamente l’istanza di fissazione dell’udienza; tale istanza non è sostituibile da altri atti processuali.
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