Sentenza del 13/03/2015 n. 5055 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la definizione transattiva avesse eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, senza attribuzione delle spese a carico esclusivo di una di esse.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l'anno 2001, comprensivo di sanzione per omessa dichiarazione, relativamente a immobili e a un'area edificabile posseduti dalla parrocchia. Nel corso del giudizio le parti hanno definito transattivamente le vertenze ICI relative agli anni dal 1995 al 2003. In conseguenza di tale accordo, l'ente locale ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio, le parti definiscono transattivamente la controversia e viene meno l'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso successiva a un accordo transattivo può condurre alla chiusura del processo senza una decisione sul merito della pretesa originaria.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria nel merito di una parte: indica piuttosto che la controversia è stata resa inutilmente proseguibile da un accordo o da un altro evento sopravvenuto.
- In presenza di una definizione consensuale della lite, le spese processuali possono essere compensate, lasciando ciascuna parte a sostenere i propri costi.
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