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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18527/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Le proprietarie di un immobile avevano ottenuto dal Comune l'autorizzazione a demolire il fabbricato, ma non avevano potuto eseguire tempestivamente i lavori perché sulle mura erano presenti cavi elettrici che solo la società distributrice poteva rimuovere. Dopo ripetuti solleciti, la società provvedeva alla rimozione con ritardo. Le attrici chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, quantificati in circa 25.000 euro, lamentando in particolare: l'aumento medio tempore dei costi di demolizione; la necessità di rinnovare l'autorizzazione alla demolizione, ormai scaduta; le spese per un nuovo progetto tecnico di adeguamento alle sopravvenute prescrizioni normative. I giudici di merito riconoscevano solo una parte del danno. La Corte d'appello escludeva il risarcimento del maggior costo per l'aumento dei prezzi per asserita mancanza di prova dell'effettivo esborso e negava anche il costo del nuovo progetto ritenendo che le nuove norme fossero sopravvenute e che, comunque, al momento della rimozione dei cavi vi fosse ancora tempo materiale per demolire. Con il ricorso per cassazione si deduceva, con il primo motivo, nullità per difetto di motivazione e violazione degli artt. 1223 e ss. c.c., sostenendo che i danni risultavano dalla CTU e che il danno da maggior costo sussiste anche solo nell'obbligo di esborso, non essendo necessario dimostrare che la somma fosse già stata pagata; quanto alla nuova parcella tecnica, si sosteneva che il ritardo avesse causato la scadenza dell'autorizzazione e quindi la necessità di nuovo iter autorizzatorio. Con il secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che i documenti probatori non erano stati specificamente contestati dalla convenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sul danno da aumento dei costi e sul difetto di motivazione in ordine al nesso causale tra il ritardo nella rimozione dei cavi e la necessità di nuova autorizzazione e nuovi elaborati tecnici. Ha affermato che il danno emergente ex art. 1223 c.c. comprende non solo l'esborso già effettuato, ma anche l'obbligazione di esborso, e che quindi non può negarsi il risarcimento solo perché non sia provato il pagamento materiale della somma. Quanto alla seconda voce di danno, ha censurato la sentenza impugnata per aver considerato solo l'eventuale possibilità materiale di demolire, senza confrontarsi con l'allegata impossibilità giuridica dovuta alla scadenza dell'autorizzazione e al conseguente rinnovo secondo nuove prescrizioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio anche per le spese al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il danno emergente comprende non solo gli esborsi già materialmente avvenuti, ma anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, poiché il vincolo obbligatorio costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che denunciava la violazione delle regole sull'onere della prova è stato dichiarato assorbito, senza autonoma decisione nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa alla mancata contestazione dei documenti è stata assorbita e non esaminata autonomamente.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura relativa alla valutazione delle prove è stata assorbita e non esaminata autonomamente.

Massime di principio

  • Ai fini del danno emergente ex art. 1223 c.c., rileva anche l'obbligazione di pagamento già insorta, senza che sia necessario dimostrare l'avvenuto esborso materiale della somma.
  • Nel valutare il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, il giudice deve confrontarsi con la specifica allegazione della parte danneggiata e non limitarsi a considerazioni di mera possibilità materiale, se viene dedotta un'impossibilità giuridica derivante da una scadenza o da un rinnovo autorizzatorio.
  • Una decisione è viziata da difetto di motivazione quando respinge una voce di danno senza misurarsi con il fatto decisivo allegato dalla parte e con le risultanze istruttorie richiamate, come una consulenza tecnica d'ufficio.
  • Le spese ulteriori necessarie per ottenere nuovamente un titolo autorizzativo, se causate dal ritardo dell'obbligato, possono integrare danno risarcibile ove sussista il necessario nesso eziologico con l'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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