Sentenza del 02/05/2016 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avviso di liquidazione - Valutazione dei terreni nella compravendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, ai fini della liquidazione dell'imposta e della determinazione del valore dei terreni, prevale la destinazione urbanistica ufficialmente attestata dal Comune nel Certificato di Destinazione Urbanistica. Le eventuali qualificazioni contenute nell'atto notarile non sono decisive se contrastano con tale certificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta valutazione fiscale di terreni oggetto di compravendita. Il criterio determinante è la destinazione urbanistica risultante dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune, anche qualora l'atto notarile contenga indicazioni differenti sulla natura o destinazione dei terreni.
Norme richiamate
Certificato di Destinazione Urbanistica
Il certificato comunale costituisce il riferimento oggettivo per individuare la destinazione urbanistica del terreno e, conseguentemente, per valutarlo fiscalmente.
Massime di principio
- Nella compravendita di terreni, la qualificazione urbanistica rilevante ai fini fiscali deve essere verificata sulla base della documentazione ufficiale del Comune, in particolare del Certificato di Destinazione Urbanistica.
- Le dichiarazioni contenute nell'atto notarile non prevalgono automaticamente sulla destinazione urbanistica risultante dai registri e dagli atti comunali.
- Prima di determinare il prezzo dichiarato o il valore fiscale del terreno, è opportuno acquisire e controllare il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato.
- Un terreno edificabile secondo la certificazione urbanistica può essere valutato fiscalmente come tale anche se nell'atto è descritto diversamente, con possibile emissione di un avviso di liquidazione o di rettifica.
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