Sentenza del 02/05/2016 n. 2778 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione della dichiarazione ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 - Cartella per le imposte dichiarate e non pagate e relative sanzioni - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Non sussiste - Omessa notifica della comunicazione di irregolarità - Irrilevanza - Legittimità iscrizione a ruolo Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, deducendo l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità. Secondo la prospettazione, tale omissione avrebbe violato il contraddittorio preventivo e determinato la nullità della cartella ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/2000. La controversia riguardava imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, oltre alle relative sanzioni.
La decisione
La contestazione è stata respinta ed è stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento. L'omessa comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando l'Ufficio si limita a rilevare l'omesso o tardivo versamento di somme già spontaneamente indicate nella dichiarazione. In tale situazione non sussiste alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma soltanto una divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato. Pertanto, non ricorre il presupposto previsto dall'art. 6 della legge n. 212/2000 per rendere obbligatorio il contraddittorio preventivo. La decisione è conforme a Cass. n. 14376/2013.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte, dei contributi e dei rimborsi sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente di iscrivere a ruolo gli importi dichiarati e non versati, secondo le risultanze della dichiarazione.
Art. 6 legge n. 212/2000
La comunicazione di irregolarità è funzionale al contraddittorio preventivo e la sua omissione può assumere rilievo invalidante quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale conseguenza non opera per il semplice omesso o tardivo pagamento di somme già dichiarate.
Cassazione n. 14376/2013
Precedente richiamato a sostegno della legittimità della cartella emessa senza previa comunicazione di irregolarità nei casi in cui siano contestati esclusivamente omessi o tardivi versamenti di importi dichiarati.
Massime di principio
- Quando la cartella riguarda esclusivamente imposte o somme già indicate nella dichiarazione ma non pagate, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza che la mancata comunicazione di irregolarità comporti automaticamente la nullità della cartella.
- La comunicazione di irregolarità assume maggiore rilievo quando il controllo comporta una valutazione o una rettifica della dichiarazione, creando incertezze su elementi rilevanti, e non quando si limita a verificare il mancato versamento di importi autodichiarati.
- Per contestare efficacemente una cartella derivante da liquidazione automatizzata non è sufficiente allegare l'omessa comunicazione preventiva: occorre dimostrare l'esistenza di specifiche incertezze dichiarative, errori di calcolo, pagamenti effettuati o altri vizi della liquidazione.
- La distinzione fondamentale è tra una mera irregolarità di pagamento, normalmente verificabile automaticamente, e una contestazione sostanziale del contenuto della dichiarazione, che può richiedere il contraddittorio preventivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 97 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 785 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 1115 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 2780 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 mag 2016Sentenza del 02/05/2016 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →