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Sentenza

Sentenza del 02/05/2016 n. 2778 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Liquidazione della dichiarazione ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 - Cartella per le imposte dichiarate e non pagate e relative sanzioni - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Non sussiste - Omessa notifica della comunicazione di irregolarità - Irrilevanza - Legittimità iscrizione a ruolo Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella emessa a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, deducendo l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità. Secondo la prospettazione, tale omissione avrebbe violato il contraddittorio preventivo e determinato la nullità della cartella ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/2000. La controversia riguardava imposte dichiarate dal contribuente ma non versate, oltre alle relative sanzioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta ed è stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento. L'omessa comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella quando l'Ufficio si limita a rilevare l'omesso o tardivo versamento di somme già spontaneamente indicate nella dichiarazione. In tale situazione non sussiste alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma soltanto una divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato. Pertanto, non ricorre il presupposto previsto dall'art. 6 della legge n. 212/2000 per rendere obbligatorio il contraddittorio preventivo. La decisione è conforme a Cass. n. 14376/2013.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente la liquidazione automatizzata delle imposte, dei contributi e dei rimborsi sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dagli archivi dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente di iscrivere a ruolo gli importi dichiarati e non versati, secondo le risultanze della dichiarazione.

  • Art. 6 legge n. 212/2000

    La comunicazione di irregolarità è funzionale al contraddittorio preventivo e la sua omissione può assumere rilievo invalidante quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale conseguenza non opera per il semplice omesso o tardivo pagamento di somme già dichiarate.

  • Cassazione n. 14376/2013

    Precedente richiamato a sostegno della legittimità della cartella emessa senza previa comunicazione di irregolarità nei casi in cui siano contestati esclusivamente omessi o tardivi versamenti di importi dichiarati.

Massime di principio

  • Quando la cartella riguarda esclusivamente imposte o somme già indicate nella dichiarazione ma non pagate, l'Amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza che la mancata comunicazione di irregolarità comporti automaticamente la nullità della cartella.
  • La comunicazione di irregolarità assume maggiore rilievo quando il controllo comporta una valutazione o una rettifica della dichiarazione, creando incertezze su elementi rilevanti, e non quando si limita a verificare il mancato versamento di importi autodichiarati.
  • Per contestare efficacemente una cartella derivante da liquidazione automatizzata non è sufficiente allegare l'omessa comunicazione preventiva: occorre dimostrare l'esistenza di specifiche incertezze dichiarative, errori di calcolo, pagamenti effettuati o altri vizi della liquidazione.
  • La distinzione fondamentale è tra una mera irregolarità di pagamento, normalmente verificabile automaticamente, e una contestazione sostanziale del contenuto della dichiarazione, che può richiedere il contraddittorio preventivo.

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